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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 ottobre 1997

G.U.R.I. 16 dicembre 1997, n. 292

Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada;

Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;

Considerato che l'art. 345 del regolamento, come modificato dall'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, prevede che in sede di approvazione delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità deve essere disposto che al valore di velocità rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h;

Considerato che negli anni scorsi sono state approvate solo apparecchiature con tolleranze strumentali inferiori al 5%;

Visti i pareri n. 85 e n. 201 espressi dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle adunanze rispettivamente in data 17 maggio 1995 e 19 giugno 1996 circa la opportunità di eseguire la verifica delle apparecchiature approvate nel corso degli anni trascorsi valutando anche la possibilità di revocare approvazioni di apparecchiature tecnologicamente superate;

Attesa la necessità di uniformare i comportamenti degli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature di che trattasi e dei costruttori delle stesse apparecchiature, nonché attuare quanto espresso nei citati pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1

Tutti i decreti di approvazione delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente periodo: "Nell'impiego del presente apparecchio, per gli accertamenti della velocità, al valore rilevato della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale".

Art. 2

A decorrere dal 1° giugno 1998 tutte le approvazioni di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità rilasciate prima del 31 dicembre 1980 sono revocate. I costruttori delle apparecchiature e gli altri soggetti interessati che intendono mantenere in commercio dispositivi approvati prima del 31 dicembre 1980 devono avanzare istanza di convalida della approvazione a suo tempo rilasciata, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale presso il Ministero dei lavori pubblici, almeno tre mesi prima del 1° giugno 1998, seguendo la procedura prevista all'art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Dispositivi la cui approvazione è revocata non possono più essere impiegati per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità.

Art. 3

Le approvazioni di apparecchiature per l'osservanza dei limiti di velocità concesse a decorrere dal 1° gennaio 1981 decadono venti anni dopo il loro rilascio. Per la convalida di approvazione si applica la procedura descritta all'art. 2 con domanda avanzata dagli interessati almeno sei mesi prima della decadenza.

Art. 4

Gli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi di approvazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici e rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1997

Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 324