
ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE
DECRETO 16 ottobre 1997
G.U.R.S. 8 novembre 1997, n. 61
Albo regionale del personale in servizio a tempo indeterminato docente e non docente dei corsi di formazione professionale.
L'ASSESSORE
PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE,
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E L'EMIGRAZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;
Visto l'art. 14 della citata legge regionale n. 24 del 1976, che istituisce presso l'Assessorato regionale del lavoro l'Albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale e che prevede che le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo saranno determinate dalla Commissione regionale per la formazione professionale, istituita ai sensi dell'art. 15 della stessa legge regionale n. 24/76;
Considerato che la Commissione regionale per la formazione professionale, nella seduta del 31 gennaio 1986, ha determinato le modalità per l'iscrizione, cancellazione e tenuta dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale;
Visto il decreto assessoriale n. 135/86/6° del 14 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 19 aprile 1986, con il quale sono state approvate e rese esecutive le determinazioni adottate dalla Commissione regionale per la formazione professionale nella seduta del 31 gennaio 1986 in ordine alle modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'Alba regionale degli operatori della formazione professionale;
Visto il decreto n. 423/86/6° del 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1986, n. 30, contenente modifiche del decreto 14 marzo 1986, concernente modalità d'iscrizione, cancellazione e tenuta dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale;
Visto il parere della C.R.I. espresso nella seduta del 10 ottobre 1997 circa l'abrogazione dell'albo degli aspiranti docenti ed operatori della F.P.;
Considerato che nonostante l'art. 14 della legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, abbia previsto l'istituzione presso l'Assessorato regionale del lavoro dell'Albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale, con i sopracitati decreti sono stati previsti:
1) con decreto del 14 marzo 1986 l'Albo regionale degli operatori della formazione professionale, così distinti:
a) personale in servizio a tempo indeterminato distinto nelle categorie:
- A1 - personale docente;
- A2 - personale non docente;
b) docenti e amministrativi che aspirano ad essere inseriti nelle strutture formative di cui all'art. 4, lett. "b" e "c", della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, anche come supplenti o con contratto a tempo determinato secondo quanto stabilito dalle leggi che regolano la materia, distinti nelle categorie:
- B1 - personale docente;
- B2 - personale non docente.
Nell'ambito di ciascuna categoria verranno distinti i seguenti gruppi:
Per il personale docente
- gruppo 1° - personale docente di materie umanistiche e di cultura generale;
- gruppo 2° - personale docente di materie scientifiche e tecnologiche;
- gruppo 3° - personale docente di materie operative-pratiche;
Per il personale non docente
- gruppo 1° - operatore tecnico amministrativo;
- gruppo 2° - collaboratore amministrativo;
- gruppo 3° - responsabile dei servizi di segreteria;
- gruppo 4° - direttori;
2) con decreto del 3 giugno 1986 è stato modificato ed integrato il decreto 14 marzo 1986, nel senso che:
a) nell'ambito della categoria A2 (personale non docente in servizio) è stato istituito un gruppo apposito per il personale ausiliario;
b) nell'ambito delle categorie Al e B1 (personale docente) è stato istituito il gruppo 4° - insegnanti di sostegno per soggetti handicappati. Detti insegnanti dovranno essere in possesso dei requisiti professionali fissati dalle vigenti disposizioni di legge;
Visto il decreto dell'8 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 dell'1 marzo 1997, con il quale è stato pubblicato l'albo degli operatori della formazione professionale in servizio presso gli enti convenzionati a tempo indeterminato al 30 settembre 1995;
Ritenuto di dover emanare una organica disciplina e di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della normativa, così come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, si ritiene opportuno sostituire i decreti del 14 marzo 1986 e del 3 giugno 1986;
Decreta:
E' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione l'Albo regionale del personale in servizio a tempo indeterminato docente e non docente dei corsi di formazione professionale.
Gli aspiranti all'insegnamento nelle strutture formative o gli aspiranti all'inserimento nei ruoli amministrativi degli enti di formazione professionale debbono presentare all'atto dell'assunzione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato o a tempo parziale all'ente assumendo, che trasmetterà unitamente alla richiesta di autorizzazione all'assunzione a questo Assessorato, la seguente documentazione:
1) domanda in carta legale con firma autenticata;
2) certificato di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato di godimento dei diritti civili;
6) certificato carichi pendenti procura;
7) certificato carichi pendenti pretura;
8) copia autenticata del titolo di studio;
9) attestati di servizio.
Il personale in servizio a tempo indeterminato/determinato si articola in tre settori:
A/1 - Personale docente
- gruppo 1° - personale docente di materie umanistiche e di cultura generale;
- gruppo 2° - personale docente di materie scientifiche e tecnologiche;
- gruppo 3° - personale docente di materie operative-pratiche;
A/2 - Personale non docente
- gruppo 1° - ausiliario servizi generali;
- gruppo 2° - operatore ausiliario/tecnico/amministrativo;
- gruppo 3° - collaboratore amministrativo;
- gruppo 4° - responsabile dei servizi di segreteria;
- gruppo 5° - direttori;
A/3 - Personale - Insegnante di sostegno per soggetti handicappati
1) per l'iscrizione all'albo nel settore A/1 gli aspiranti docenti dovranno essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma d'istruzione secondaria di 2° grado, mentre gli aspiranti istruttori pratici dovranno dimostrare di essere in possesso di una esperienza professionale di almeno 5 anni, documentabile con attestati di servizio rilasciati dall'ufficio di collocamento o certificato di iscrizione alla Camera di commercio.
I predetti titoli dovranno avere attinenza alle discipline d'insegnamento;
2) per l'iscrizione all'albo nel settore A/2 gli aspiranti dovranno possedere i seguenti titoli:
a) diploma della scuola dell'obbligo per la qualifica dei gruppi 1°, 2°;
b) diploma di scuola secondaria di 2° grado per la qualifica del gruppo 3°;
c) diploma di scuola secondaria di 2° grado ad indirizzo amministrativo per la qualifica del gruppo 4°;
d) diploma di laurea per la qualifica del gruppo 5°;
3) per l'iscrizione all'albo nel settore A/3 gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti professionali fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Nell'albo verranno riportate per ciascun operatore le seguenti indicazioni:
a) numero di matricola;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza;
e) titolo di studio;
f) eventuali specializzazioni o classificazioni professionali;
g) corsi di aggiornamento frequentati;
h) ente di appartenenza;
i) data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
1) precedenti esperienze professionali e lavorative.
1) I soggetti di cui alle lettere "b" e "c" dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, che svolgono attività di formazione professionale finanziata dall'Assessorato regionale del lavoro, sono obbligati a completare all'interno del proprio ente, nel rispetto dei titoli culturali, della qualifica professionale richiesta e dell'anzianità di servizio, l'orario di lavoro a tutto il personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2) Gli enti di cui all'art. 4, lettere "b" e "e", della più volte citata legge regionale n. 24 del 1976 dovranno trasmettere all'Assessorato regionale del lavoro, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'elenco degli operatori della formazione professionale in servizio presso gli enti medesimi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
3) Al fine di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo, gli enti gestori, entro il 31 ottobre di ogni anno, comunicheranno all'Assessorato regionale del lavoro le variazioni intervenute nel proprio organico nel corso dell'anno formativo precedente.
4) La cancellazione dall'albo avverrà a domanda degli interessati o d'ufficio per:
a) raggiunti limiti di età;
b) il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 14 della citata legge regionale n. 24 del 1976.
5) Avverso la mancata o errata iscrizione all'albo può essere presentata apposita istanza all'Assessorato regionale del lavoro, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'albo regionale.
6) Sono fatte salve le domande di iscrizione, all'albo già pervenute e che comunque vanno eventualmente integrate con la documentazione occorrente a cura degli interessati.