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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1997, n. 368

G.U.R.I. 29 ottobre 1997, n. 253

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordinamento e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione della succitata delega, è stato istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) e sono stati dettati criteri per l'ordinamento, tra gli altri, di tale Istituto;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal decreto stesso, l'organizzazione ed il funzionamento, tra gli altri, dell'I.N.P.D.A.P.;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione legislativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, in conformità ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.

Art. 2

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

2. Sono altresì organi dell'Istituto i comitati di vigilanza delle gestioni autonome di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Art. 3

Presidente

1. Il presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria;

b) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;

c) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;

d) convoca e presiede la prima seduta dei comitati di vigilanza delle gestioni di cui all'articolo 8;

e) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;

f) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

g) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

h) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.

Art. 4

Consiglio di indirizzo e vigilanza

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è composto da:

a) dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno;

c) sei membri, di cui due in rappresentanza delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

Art. 5

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni:

a) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

b) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;

c) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonché i criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali;

d) delibera, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, su proposta dei comitati di cui all'articolo 8, i regolamenti concernenti l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione ed accreditamento della contribuzione ed alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti;

e) delibera, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sulle altre forme di previdenza a favore degli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6

Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati istituiti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto.

Art. 7

Direttore generale

1. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:

a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e dei comitati di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e può farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto e dei comitati di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

c) provvede, in esecuzione dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.

Art. 8

Comitati di vigilanza delle gestioni

1. I comitati di vigilanza delle gestioni autonome, istituiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e durano in carica quattro anni.

2. Ciascuno dei comitati di cui al comma 1, nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento può delegare un componente del comitato stesso. I predetti comitati sono composti, oltre che dai membri di cui al comma 3, da:

a) tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) due funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero del tesoro.

3. I comitati di vigilanza di cui al comma 1 sono così integrati:

a) il comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, da un rappresentante del Ministero della difesa;

b) il comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali, da un rappresentante delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) il comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti di diritto pubblico, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

d) il comitato di vigilanza per le pensioni ai sanitari, da un rappresentante del Ministero della sanità;

e) il comitato di vigilanza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

f) il comitato di vigilanza per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

4. Il comitato di vigilanza di ciascuna gestione:

a) predispone per il consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione stessa;

b) propone le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione;

c) decide sui ricorsi amministrativi di cui al comma 7.

5. I comitati di vigilanza sono regolarmente costituiti con la maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. I comitati sono, di regola, convocati ogni bimestre e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei componenti.

7. Avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonché in tema di prestazioni è ammesso ricorso ai comitati di vigilanza delle gestioni. Si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sui ricorsi gerarchici.

Art. 9

Norme transitorie e finali

1. L'Istituto continua ad applicare le norme regolamentari adottate in materia di procedimento amministrativo dagli enti, casse ed istituto soppressi fino all'emanazione di nuovi regolamenti unitari da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La relazione annuale di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, deve essere trasmessa anche al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1997

SCALFARO

PRODI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

TREU, Ministro del lavoro e

della previdenza sociale

BASSANINI, Ministro per la

funzione pubblica

CIAMPI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997

Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 4