
LEGGE REGIONALE 28 agosto 1997, n. 32
G.U.R.S. 30 agosto 1997, n. 46
Misure a favore di organismi anche a capitale pubblico o di imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriali.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 21/2003)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. L'aiuto previsto dalla presente legge si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della CEE.
2. Della definizione delle procedure di cui al comma 1 è dato avviso mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
3. Se nel termine di due mesi dal momento dell'avvenuta notifica da parte della Regione o dalla ricezione delle successive informazioni eventualmente richieste, la Commissione dell'Unione europea non abbia avviato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del Trattato CEE, l'Amministrazione regionale provvede a comunicare alla stessa Commissione l'intenzione della Regione di dare esecuzione alla misura di aiuto. Ove nei successivi quindici giorni dall'avvenuta comunicazione la Commissione non abbia richiesto chiarimenti o fornito indicazioni, l'Amministrazione regionale provvede all'esecuzione della misura di aiuto.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
2. All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, la somma di lire 1.000 milioni della spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3.
4. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per ciascuno degli anni 1998 e 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.
5. In relazione a quanto disposto dal comma 3, nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997
Spesa
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Titolo 02 - Spese in conto capitale
RUBRICA 05 - BONIFICA
CATEGORIA 09 - Beni ed opere immobiliari a carico della Regione
(milioni di lire) Cap. 55945 Spese per la realizzazione di lotti + 1.000 funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986,n. 24 (Interventi dello Stato) 21.210.3.10.10 02.04.00 2. Legge regionale n. 24/86, art. 1; legge regionale n. 6/97, art. 9; legge n. 662/96, art. 1, comma 148.
ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Titolo 02 - Spese in conto capitale
RUBRICA 02 - BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Somme non attribuibili
(milioni di lire) Cap. 60795 Fondo per la riutilizzazione in - 1.000 interventi nel settore cui erano originariamente destinati, delle somme già assegnate dallo Stato alla Regione, etc. (Interventi dello Stato).