
LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 28
G.U.R.S. 7 agosto 1997, n. 41
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 recante norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione.
Testo con annotazioni alla data 28 dicembre 2004
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, è sostituito dal seguente:
"1. La presente legge disciplina le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che con sinonimi comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia vengono presentate, anche attraverso mezzi postali di vendita, come occasioni particolarmente favorevoli per i clienti".
1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono così sostituite:
"c) cessione a titolo definitivo o in affitto dell'azienda;
d) chiusura di una succursale o cessione a titolo definitivo o in affitto di una succursale".
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno.
2. Le vendite di liquidazione di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 sono vietate nei mesi di novembre, dicembre, maggio e giugno".
1. Le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono così sostituite:
"a) per la cessazione dell'attività commerciale: copia dell'atto di rinuncia e di deposito presso il comune dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio;
b) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia e di deposito presso il comune delle relative autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio".
1. All'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
"4. La data di inizio delle vendite straordinarie, di liquidazione o promozionali deve essere di dimensione grafica non inferiore a quella utilizzata per pubblicizzare la percentuale di ribasso".
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 le parole "A decorrere dall'inizio" sono sostituite con "Un mese prima dell'inizio".
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Le vendite non possono avere una durata superiore ai 21 giorni esclusi i giorni festivi e si possono effettuare soltanto dal secondo sabato del mese di gennaio al 15 maggio e dal secondo sabato del mese di luglio al 15 novembre. (1)
4. Ciascuna azienda non può effettuare più di tre vendite promozionali per ogni anno solare".
2. All'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1996, n. 9 è aggiunto il seguente comma:
"7. Le vendite promozionali dei generi alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa si possono effettuare in qualunque periodo dell'anno senza la preventiva comunicazione di cui al comma 2 e senza le limitazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo".
Vedi l'art. 7, comma 3, della L.R. 9/1996 come come oggi riformulato a seguito della sostituzione operata dall'art. 96, comma 1, della L.R. 17/2004.
1. All'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole "Esse sono presentate al pubblico come tali" aggiungere ", devono comunque presentare caratteristiche di qualità risultanti dalle etichette di confezione";
2) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"a) dal secondo sabato del mese di gennaio al 15 marzo (saldi invernali)"; (1)
3) è aggiunto il seguente comma:
"3. Le date di cui al comma 1 possono essere modificate, in virtù dell'andamento del mercato, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria".
Vedi l'art. 8, comma 1, lett. a), della L.R. 9/1996 come oggi riformulato a seguito della sostituzione operata dall'art. 96, comma 2, della L.R. 17/2004.