
LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 29
G.U.R.S. 7 agosto 1997, n. 41
Integrazione alla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, per lo svolgimento dell'Universiade 1997. Proroga del termine di cui al comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
Integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis - Per il funzionamento del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.), l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai componenti del medesimo designati dal CUSI, al personale indicato dallo stesso Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.) nonchè al Presidente, per l'attività svolta dalla data delle relative nomine e ancora da svolgere fino alla chiusura dell'Universiade 1997, i compensi stabiliti con delibera del Comitato organizzatore, conformemente ai livelli retributivi dei dirigenti CONI come da tabella di equiparazione adottata dal Comitato organizzatore medesimo.
3 ter - L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera del Comitato organizzatore che ne stabilisce anche l'entità, è autorizzato ad assegnare con ordine di accreditamento ai responsabili del Gruppo di coordinamento tecnico operanti nelle città di Palermo, Catania e Messina le somme necessarie allo svolgimento delle attività organizzative relativamente al personale chiamato a collaborare, in regime libero professionale, in quelle sedi.
3 quater - L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato ad assegnare, con le modalità di cui al comma precedente, ai responsabili del Gruppo di coordinamento tecnico operativo operanti nelle città di Palermo, Catania e Messina, le somme necessarie per i rimborsi forfettari di spese, da corrispondere ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo volontario necessarie per assicurare la regolarità dello svolgimento della manifestazione sportiva, per un importo massimo di lire 40.000 giornaliere e per un periodo non superiore a trenta giorni. Ai responsabili locali del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O) è demandata la scelta e la selezione di tali soggetti nel rispetto dei criteri di preferenza, funzionali alla manifestazione, che saranno riportati in avvisi resi pubblici a mezzo stampa e tramite gli altri mezzi di comunicazioni radio-televisiva, ferma restando la validità delle domande presentate all'organizzazione entro la data dell'avviso. In ogni caso deve essere assicurata la precedenza agli studenti universitari che hanno presentato o presenteranno istanza entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge purchè in possesso degli altri requisiti richiesti.
3 quinquies - L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a definire, all'interno dei piani di spesa per l'Universiade 1997, un programma di intervento finanziario in favore dei Paesi in via di sviluppo che abbiano fatta richiesta di partecipare alla Universiade 1997 fino ad un massimo di 20 delegazioni, nonché in favore dei Paesi chiamati a partecipare alle gare delle discipline sportive aggiuntive autorizzate dalla FISU, al fine di consentire la eventuale copertura delle spese di viaggio da e per i rispettivi Paesi, di soggiorno e di iscrizione alla Universiade 1997, determinato in lire 200 milioni.
3 sexies - Alla copertura della spesa relativa ai commi precedenti, quantificata in lire 3.400 milioni, che trova capienza nello stanziamento relativo al piano delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento della Universiade 1997 ex articolo 3, comma 4, lettera e) della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 48256 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso".
Integrazione del compenso per gli esperti nominati in seno al Comitato organizzatore
1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
1. Agli esperti ed ai rappresentati del CUSI e del CONI di cui al comma 1 dell'articolo precedente è corrisposto, limitatamente al bimestre successivo all'entrata in vigore della presente legge, un compenso mensile lordo equiparato agli emolumenti di dirigente generale del CONI.
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni con onere a carico del capitolo 48257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997".
Finanziamento programma Universiade 1997
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad utilizzare somme fino ad un massimo di lire 20 mila milioni di cui al capitolo 47653 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 per le finalità previste dal titolo B, capitolo 48256, del Piano della spesa da sostenere per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Universiade 1997, (ex legge 26 ottobre 1993, n. 29, articolo 3) relativamente alle manifestazioni artistico-culturali, sportive e ricreative e quelle denominate Circuito del Mito. L'individuazione del sopracitato programma Universiade 1997 è di competenza di una commissione nominata dal Comitato organizzatore con riguardo alle specifiche competenze dei membri e dei direttori e consulenti artistici già nominati.
2. Le entrate dell'Universiade 1997 provenienti da versamenti e da quote di iscrizione delle delegazioni dei Paesi partecipanti alla manifestazione operati in favore del Comitato organizzatore, affluiscono, dopo la chiusura della manifestazione stessa, sul capitolo in entrata 1963 del bilancio della Regione Siciliana depurate da eventuali rimborsi e restituzioni dovuti alle delegazioni medesime secondo i regolamenti internazionali FISU.
Proroga del termine per l'approvazione da parte degli enti locali dei piani triennali di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
1. Il termine del 30 giugno 1997 previsto dal comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è prorogato al 30 novembre 1997.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 agosto 1997.
PROVENZANO