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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1997

G.U.R.I. 5 settembre 1997, n. 207

Modalità di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 2, comma 207, il quale prevede che le risorse finanziarie destinate ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti (di seguito "Cassa"), la quale provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari e che alla Cassa medesima sono corrisposte a valere sulle predette risorse somme a titolo di commissione per il servizio reso, nonché a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 maggio 1997, n. 105, con la quale sono stati disciplinati gli istituti della programmazione negoziata, e, in particolare, le disposizioni di cui ai punti 2.11 e 3.10, che demandano al Ministro del tesoro il compito di disciplinare, con proprio decreto, le modalità dei predetti pagamenti ed i rapporti finanziari con la Cassa;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 1995, n. 292, recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, nonché la relativa circolare applicativa n. 38522 del 15 dicembre 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 1995, n. 303;

Ritenuta l'opportunità di fare riferimento, per quanto occorra, alle modalità e alle procedure di erogazione recate dal predetto decreto del Ministro dell'industria e dalla relativa circolare operativa, in considerazione dell'espresso rinvio operato in tal senso dal C.I.P.E. in ordine all'istruttoria dei progetti dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Ritenuto, altresì, che per il servizio da effettuare in relazione agli interventi previsti dalla predetta delibera del C.I.P.E. possa essere riconosciuto alla Cassa, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione, una commissione nella misura dello 0,10 per cento delle somme erogate e che sulle eventuali anticipazioni finanziarie possano essere corrisposti interessi calcolati al tasso vigente per i mutui effettuati dalla Cassa medesima;

Decreta:

Art. 1

Prestazioni della Cassa

1. La Cassa, con le modalità di cui al presente decreto e nei limiti delle somme assegnate dal C.I.P.E. ai sensi della normativa indicata in premessa, provvede:

a) all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati e stipulati, nei limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento;

b) al pagamento dei compensi spettanti alle società convenzionate con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dei punti 2.10.1, lettera b), e 3.7.1, secondo capoverso, della delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, per l'istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area;

c) al pagamento dei compensi spettanti alle società convenzionate con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del punto 2.10.1, secondo capoverso, della predetta delibera, per le attività di assistenza e supporto ivi indicate.

2. Le somme destinate ai pagamenti oggetto del presente decreto sono versate su due distinti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato in favore della Cassa e relativi, rispettivamente ai patti territoriali e ai contratti d'area.

Art. 2

Modalità e termini per le erogazioni di cui all'art. 1, lettera a)

1. Al fine di consentire le erogazioni di cui all'articolo 1, lettera a), alla Cassa sono trasmessi:

a) da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, copia dei patti territoriali e dei contratti d'area approvati. Per ciascun patto territoriale è, altresì, trasmessa copia del relativo decreto di approvazione;

b) da parte del soggetto responsabile del patto territoriale o del responsabile unico del contratto d'area a seguito dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, l'elenco delle iniziative e degli interventi con finanziamento a carico delle risorse derivanti dalla normativa indicata in premessa, unitamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria sui quali vanno effettuati i pagamenti.

2. Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista è reso disponibile dalla Cassa in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota è erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, fatta eccezione per la prima quota, che può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

3. La Cassa dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 2 sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario del finanziamento, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 38522 del 15 dicembre 1995. Le richieste di erogazione per anticipazione o per stato di avanzamento lavori o per rendicontazione finale di spesa, quest'ultima predisposta con le modalità di cui all'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 ottobre 1995, n. 527, devono essere, rispettivamente, corredate delle documentazioni, dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base degli schemi di cui agli allegati numeri 10, 10a, 10b, 13, 14 e 15 della predetta circolare n. 38522 e precisamente:

a) nel caso di erogazione per anticipazione, l'allegato n. 10, lettera a). L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti il relativo contratto;

b) nel caso di erogazione per stato di avanzamento, l'allegato n. 10, e lettera b) e l'allegato n. 10a oppure l'allegato n. 10b;

c) nel caso di erogazione per documentazione finale di spesa, l'allegato n. 13 oppure gli allegati numeri 14 e 15.

4. L'erogazione dell'ultima quota annuale è subordinata alla comunicazione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica della positiva verifica da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'iniziativa fa parte della documentazione finale di spesa predisposta dal soggetto beneficiario del finanziamento e contenente le indicazioni e gli elementi di cui agli allegati indicati al comma 3, lettera c).

5. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del finanziamento previsto è reso disponibile dalla Cassa con le seguenti modalità:

a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, da recuperare applicando la stessa percentuale su ogni stato di avanzamento lavori;

b) in più quote successive fino al 90% dell'importo contrattuale, da erogare subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;

c) a saldo, per l'importo residuo.

6. La Cassa dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 5 sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario del finanziamento. Le richieste di erogazione ai sensi del comma 5, lettera b), sono corredate da dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario del finanziamento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero in sua assenza, dal capo dell'ufficio tecnico del soggetto beneficiario, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non inferiori a quelli richiesti, nonché la relativa conformità al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo è, inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del soggetto responsabile o del responsabile unico dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonché alla comunicazione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica della positiva verifica, da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'intervento fa parte, della documentazione finale di spesa predisposta dal soggetto beneficiario del finanziamento.

7. Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla Cassa dal soggetto responsabile del patto territoriale, ovvero dal responsabile unico del contratto d'area.

8. Le erogazioni di cui al presente articolo sono effettuate dalla Cassa entro trenta giorni dalla data in cui sono rese disponibili alla stessa le documentazioni occorrenti, così come precisate nei commi precedenti.

9. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi dei punti 2.7 e 3.8 della delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997.

Art. 3

Modalità e termini per le erogazioni di cui all'art. 1, lettere b) e c)

1. Al fine di consentire i pagamenti di cui all'art. 1, lettera b), alla Cassa sono trasmessi:

a) da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica copia delle convenzioni stipulate;

b) da parte delle società convenzionate copia delle richieste di istruttoria alle stesse pervenute.

2. Al fine di consentire i pagamenti di cui all'art. 1, lettera c), il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasmette alla Cassa copia delle convenzioni stipulate.

3. I pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati dalla Cassa con le modalità, nei termini e per gli importi indicati in ciascuna convenzione, sulla base di richieste effettuate dalle società convenzionate ed approvate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4

Anticipazioni finanziarie e commissione per il servizio

1. In attesa dei trasferimenti sui conti correnti di cui all'art. 1 delle somme assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area, la Cassa è autorizzata ad anticipare le somme necessarie per soddisfare le richieste di erogazione pervenute ai sensi degli articoli precedenti. In tali casi, al momento dell'integrazione dei predetti conti correnti, la Cassa è autorizzata a prelevare dai conti medesimi gli interessi sulle somme anticipate, calcolati al tasso vigente per i mutui effettuati dalla Cassa stessa con capitalizzazione semestrale.

2. Per la gestione delle risorse di cui al presente decreto è riconosciuta alla Cassa, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione, una commissione onnicomprensiva nella misura dello 0,10 per cento delle somme erogate.

3. La Cassa è autorizzata a prelevare dai conti correnti di cui all'art. 1 la somma spettante ai sensi del comma 2 alla data del 31 dicembre di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministero del tesoro.

Art. 5

Relazioni semestrali

1. La Cassa trasmette al C.I.P.E., entro i successivi trenta giorni, apposite relazioni sulle somme erogate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, con distinta indicazione della situazione contabile relativa a ciascun patto territoriale e contratto d'area e delle diverse categorie di spesa all'interno degli stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei Conti il 21 agosto 1997

Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 394