
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 19 luglio 1997
G.U.R.S. 20 dicembre 1997, n. 71
Autorizzazione agli istituti professionali per l'industria e l'artigianato legalmente riconosciuti al rilascio di titoli abilitanti all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico.
L'ASSESSORE REGIONALE PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 120 della Costituzione italiana (ultimo comma);
Visti gli artt. 1 e 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, che prevedono le condizioni (fra cui quella conformità dei fini e dell'ordinamento didattico e quelli delle corrispondenti istituzioni statali) in base alle quali le scuole non statali possono ottenere il beneficio del riconoscimento legale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo all'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'art. 140 del T.U. 27 luglio 1984, n. 1265, che prevede la necessità dell'autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata di concerto con il Ministero della pubblica istruzione per l'apertura di scuole preordinate al rilascio di titoli abilitanti all'esercizio delle arti ausiliarie o delle professioni sanitarie;
Visto l'art. 2, c. 1, n. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, che trasferisce al Ministero della sanità le attribuzioni del Ministero degli interni nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1986, n. 246, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione, che devolve all'Amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia sanitaria, che devolve all'Amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di sanità pubblica;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;
Visto il parere prot. n. 4891/348.1.X dell'8 maggio 1991/gruppo V dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, reso in occasione dell'esame di un disegno di legge predisposto dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione mirante a risolvere in via legislativa la questione di cui si tratta - ove si conclude che sulla materia de qua possa provvedersi, in Sicilia, senza necessità di intervento legislativo, con decreto di concerto fra i due competenti Assessorati;
Visto il decreto del Ministero della sanità emanato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione del 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992;
Visto il parere n. 598/97 del 20 maggio 1997, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che la materia della formazione delle professionalità corrispondenti ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie rientra tra quelle della pubblica istruzione da disciplinare di concerto con il competente Assessorato della sanità;
Considerato che i diplomi di qualifica delle arti ausiliarie e delle professioni sanitarie, conseguiti presso gli istituti di Stato operanti nella Regione Siciliana, abilitano all'esercizio delle relative professioni;
Considerato di dovere porre fine alla grave disparità esistente tra gli istituti professionali di Stato e gli istituti legalmente riconosciuti, nonché tra l'utenza scolastica siciliana e quella che, pur frequentando gli stessi corsi di studio nell'ambito del restante territorio nazionale, acquisisce un titolo di studio abilitante all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie;
Ritenuto di dover consentire anche agli istituti professionali per l'industria e l'artigianato - sezione odontotecnici ed ottici, legalmente riconosciuti, operanti nel territorio della Regione Siciliana, di poter rilasciare titolo abilitante alla professione;
Decreta:
A decorrere dall'anno scolastico 1996/97, gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato già legalmente riconosciuti sono autorizzati al rilascio di titoli abilitanti all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico.
Il titolo di abilitazione all'esercizio della professione verrà conseguito al superamento dell'esame finale da sostenersi al termine del corso quinquennale, secondo le modalità stabilite con il decreto del 23 aprile 1992 del Ministro della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.
Della commissione esaminatrice, così come per le scuole di Stato, farà parte un rappresentante dell'Assessorato regionale.
Per l'apertura di scuole di cui all'art. 1, il riconoscimento legale è subordinato alle verifiche ispettive da effettuarsi congiuntamente da un ispettore nominato dall'Assessore regionale per la sanità e da un ispettore nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, e previo nulla osta ai sensi dell'art. 140 del T.U. del 27 luglio 1934, n. 1265.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legge e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 19 luglio 1997.
PAGANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 25 settembre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 73.