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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1997, n. 22

G.U.R.S. 7 luglio 1997, n. 34

Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-24 giugno 1997, n. 191)

Art. 2

Attribuzioni di competenze assessoriali

1. Le competenze attribuite dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sono attribuite, con effetto dal 1° gennaio 1997, all'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 3

Utilizzazione di tecnici

1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti i tecnici di cui all'articolo 1 devono essere prevalentemente utilizzati per l'istruttoria delle pratiche di sanatoria, fino all'esaurimento delle stesse.

Art. 4

Direttive per i criteri di bandi di gara

1. L'Assessore regionale per gli enti locali, al fine di assicurare, nel rispetto dell'autonomia attribuita dalla legge a ciascun ente, uniformità di comportamento degli enti stessi, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula direttive in ordine ai criteri cui dovranno informarsi i bandi di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria da effettuarsi ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77.

2. Nell'ambito dei sopradetti criteri, sarà attribuita particolare rilevanza alle soluzioni occupazionali per gli addetti ai servizi di tesoreria, la cui gestione va a cessare ai sensi dell'articolo 118 del richiamato decreto legislativo n. 77/95, nonché per l'assunzione, da parte della banca affidataria del servizio, del tesoriere cessato o di un suo diretto collaboratore.

Art. 5

Richiesta reiscrizione di somme

1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sul capitolo 18707 possono essere reiscritte, entro il limite di lire 2.000 milioni, nell'esercizio finanziario 1996, su richiesta dell'Assessorato regionale degli enti locali, da prodursi entro e non oltre il 15 aprile e riassegnate al medesimo capitolo di provenienza con provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 6

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 luglio 1997.

PROVENZANO