
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
REGOLAMENTO N. 936/97 DELLA COMMISSIONE, 27 maggio 1997
G.U.C.E. 28 maggio 1997, n. L 137
Apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 317/2007)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° luglio 1997
Applicabile dal: 1° luglio 1997
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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,
considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ad aprire contingenti tariffari annuali per carni bovine di alta qualità e per carni di bufalo congelate, i cui volumi annuali sono fissati rispettivamente a 58.100 tonnellate e a 2.250 tonnellate; che è necessario aprire tali contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi decorrenti dal 1° luglio e definire le modalità d'applicazione di tali contingenti;
considerando che i Paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del Paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;
considerando che è opportuno che il contingente in causa venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è necessario stabilire le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (3), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97 (5);
considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità;
considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;
considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU n. L 146 del 20.6.1996.
GU n. L 331 del 2.12.1988.
GU n. L 320 dell'11.12.1996.
GU n. L 143 del 27.6.1995.
GU n. L 45 del 15.2.1997.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1524/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2186/2005, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 408/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 317/2007)
1. Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominato "periodo contingentale", i seguenti contingenti tariffari:
- 60.250 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4002,
- 2.250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4001.
Ai fini dell'imputazione ai contingenti di cui al primo comma, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per "carne congelata" la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12°C.
3. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20%.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 31/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1524/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2186/2005, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 408/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1745/2006 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 317/2007)
Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è ripartito come segue:
a) 28.000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:
"Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie 'JJ', 'J', 'U' o 'U2' e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie 'AA', 'A', o 'B', secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l'Agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - SAGPyA)".
I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione "carne bovina di alta qualità".
b) 7.150 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:
Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: "Y", "YS", "YG", "YGS", "YP" e "YPS", quali definite da AUSMEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUSMEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUSMEAT.
I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione "carne bovina di alta qualità".
[Tuttavia, per l'anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma, è di 7.075 tonnellate, espresse in peso del prodotto] (comma soppresso);
c) 6.300 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla seguente definizione:
"Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi ('novillo') o giovenche ('vaquillona') come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes - INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie 'I', 'N' o 'A', con spessore di grasso '1', '2' o '3', secondo la summenzionata classificazione".
I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione "carne bovina di alta qualità";
d) 5.000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla seguente definizione:
"Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria 'B' con spessore di grasso '2' o '3', secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)".
I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione "carne bovina di alta qualità";
e) 1.300 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:
"Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata, ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro ed uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura "high-quality beef"";
[Tuttavia, per l'anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario è di 800 tonnellate, espresse in peso del prodotto, per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi alla definizione di cui al secondo comma] (comma soppresso).
f) 11.500 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:
"carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70% di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice e Canada Prime, A1, A2 e A3, secondo la tabella di classificazione dell'Agence Canadienne d'inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione;
g) 1.000 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90, conformi alla seguente definizione:
"Filetti (lomito), lombate (lomo), culatte (rabadilla), coppe (carnaza negra) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50% di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria "V" del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi.
I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio. L'indicazione "carne bovina di alta qualità" può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta.
(*) GU L 204 dell'11.8.2000.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 317/2007)
1. L'importazione delle carni di cui all'articolo 2, lettera f) è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione:
- di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e
- di un certificato di autenticità rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.
2. Per le importazioni della quantità stabilita all'articolo 2, lettera f), il periodo contingentale è diviso in 12 sottoperiodi di un mese ciascuno. La quantità disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde ad un dodicesimo della quantità totale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
(modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1965/2005 nel testo modificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 febbraio 2007 n. L 47 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 317/2007)
Per poter ricevere il titolo di importazione di cui all'articolo 3,
[a) il richiedente del titolo deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno 12 mesi, alla data della presentazione della domanda, un'attività negli scambi di carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi e che detiene una partita IVA in uno Stato membro] (comma soppresso);
[b) la domanda di titolo presentata può vertere su un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo disponibile per il mese nel corso del quale è presentata] (comma soppresso);
c) nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione "si". I titoli vincolano all'importazione dallo Stato indicato;
d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato III.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 317/2007)
1. La domanda di titolo di cui all'articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese del periodo contingentale.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d'ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell'allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.
2. Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d'origine.
3. I titoli di importazione sono rilasciati il quindicesimo giorno di ogni mese.
Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
1. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.
Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2.
2. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del Paese esportatore.
Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 2 applicabile alle carni originarie del Paese esportatore.
3. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 7. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.
4. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.
5. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente a quanto indicato negli allegati I e II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.
6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:
a) essere riconosciuti in quanto tali dai Paesi esportatori;
b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
c) impegnarsi a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. L'elenco può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1524/2002 e dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 317/2007)
1. L'importazione delle quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 2, lettere a), b), c), d), e) e g), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, lettere c) e d), e del paragrafo 2 del presente articolo.
2. a) L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo.
b) Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.
c) La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.
3. In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 2, lettere a) e c), e fatte salve le condizioni previste nel presente paragrafo, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione quando:
- viene presentato l'originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, o
- non viene presentato l'originale del certificato di autenticità, o
- viene presentato l'originale del certificato di autenticità e sono pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, ma alcuni dati non sono conformi.
In questi casi, in deroga all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95, l'importo della cauzione da costituire per il titolo d'importazione è pari all'importo corrispondente, per i prodotti in causa, all'aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune (TDC) applicabile il giorno della richiesta del titolo d'importazione.
Dopo aver ricevuto l'originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e previa verifica della conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione, a condizione che sia stata costituita per lo stesso titolo d'importazione la cauzione di cui all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95.
La presentazione all'organismo competente dell'originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione in causa costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*) per la cauzione derogatoria di cui al secondo comma.
Gli importi non svincolati della cauzione sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali.
(*) GU L 205 del 3.8.1985.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 317/2007)
I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
(modificato dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 260/98 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 317/2007)
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all'articolo 2, lettera f), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 e dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000 (*) e (CE) n. 1301/2006 (**).
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 2, lettere a), b), c), d), e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e del capitolo III del regolamento (CE) n. 1301/2006.
(*) GU L 152 del 24.6.2000.
(**) GU L 238 dell'1.9.2006.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
(soppresso dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 260/98)
[1. Al più tardi tre settimane dopo l'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione la quantità e l'origine dei prodotti importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.
2. Al più tardi quattro mesi dopo ciascun semestre dell'anno d'importazione, l'autorità competente suddetta comunica alla Commissione le quantità di prodotti di cui all'articolo 1 per le quali sono stati utilizzati durante l'ultimo semestre titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento, ripartiti per Paese di origine.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
(soppresso dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 260/98)
[1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 12 ECU/100 kg relativa al titolo d'importazione, in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, e una cauzione di 1 ECU/100 kg relativa alla comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del presente regolamento trasmessa dall'importatore all'autorità competente.
2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 11, paragrafo 1 per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.
La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.
ALLEGATO II
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 2048/97, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1299/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1680/98, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 134/99, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 361/2002, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1524/2002, dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 649/2003)
ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITA'
- Secretaría di Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SUOGPyA)
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).
- Department of Agriculture, Fisheries and Forestry - Australia:
per le carni originarie dell'Australia:
a) conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b),
b) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino.
- Instituto Nacional de Carnes (INAC):
per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c).
- Departamento Nacional de Inspecção de Produtos de Origem Animal (DIPOA):
per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d).
- New Zealand Meat Board:
per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e).
- Food Safety and Inspection Service (FSIS) of The United States Department of Agriculture (USDA):
per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).
- Canadian Food Inspection Agency - Government of Canada/Agence Canadienne d'inspection des aliments - Gouvernement du Canada:
per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Dirección de Normasy Control de Alimentos:
per le carni originarie del Paraguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera g).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 810/2008.