
LEGGE 19 maggio 1997, n. 137
G.U.R.I. 26 maggio 1997, n. 120
Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 17 agosto 1999, n. 334 e con annotazioni alla data 23 luglio 1997)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge non convertiti 10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461:
a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;
[b) le modifiche e le integrazioni apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, dal decreto del Ministro dell'ambiente 1º febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996, dal decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;] (lettera abrogata) (1)
c) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.
2. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994, n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, nonchè all'articolo 19, commi 1 e 2, dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65, 10 maggio 1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n. 371, 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n. 111, 3 maggio 1996, n. 245, 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461.
3. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Ispezioni) - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo".
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Sono altresì fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1 del presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.
6. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'istruttoria e le relative conclusioni di cui agli articoli 18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. A tal fine il comitato tecnico regionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche ed è integrato da:
a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia stata ancora costituita, un esperto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
b) un esperto del dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;
c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
d) un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;
e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di amministrazione corrispondente;
f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attività soggette al codice della navigazione.
[7. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge.] (comma abrogato) (2)
[8. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al comma 1, le parole: "della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'interno". Il comma 3 del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:
"3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate:
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto;
b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonchè per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse;
c) indica le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6;
d) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonchè la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area;
e) indica eventualmente le quantità di sostanze di cui all'allegato IV, nonchè le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione".] (comma abrogato) (2)
9. I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano al Ministero dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale la scheda di informazione riportata nell'allegato 1, in sostituzione di quella prevista dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
10. In sede di prima applicazione della presente legge il fabbricante invia la scheda di cui al comma 9:
a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.
11. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda di informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria.
12. E' istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità. (3)
Lettera abrogata dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 334.
Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. b), del D.L.vo 17 agosto 1999, n. 334.
Vedi circolare ministero ambiente 23 luglio 1997, n. 2433/97/SIAR.
1. Le somme in conto residui sui capitoli 1556, 1557, 7302, 7303, 7306, 7352 e 7412 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo n. 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, non impegnate alla data del 31 dicembre 1996, possono essere conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1997.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti-legge non convertiti:
a) articolo 25, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212;
b) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330;
c) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;
d) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
e) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134;
f) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257;
g) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414;
h) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514;
i) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601;
l) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723;
m) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55;
n) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140;
o) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141;
p) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256;
q) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257;
r) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358;
s) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359;
t) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445;
u) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546;
v) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568;
z) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81;
aa) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94;
bb) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217;
cc) articolo 5, comma l, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231;
dd) articolo 4, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335;
ee) articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 maggio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
RONCHI, Ministro dell'ambiente
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