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LEGGE REGIONALE 11 aprile 1997, n. 12

G.U.R.S. 14 aprile 1997, n. 19

Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme istituzionali.

Testo con annotazioni alla data 23 gennaio 1998

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita una Commissione parlamentare con il compito di elaborare, entro il termine di sei mesi (1) dalla data di insediamento, proposte relative alla riforma costituzionale dello Stato ed alla definizione dei contenuti dell'autonomia costituzionale della Sicilia, salvaguardandone la specialità.

2. La Commissione elaborerà una proposta organica di nuovo Statuto speciale. Può essere oggetto dei lavori della Commissione ogni altro argomento utile al conseguimento delle finalità del presente articolo ed al rafforzamento dell'autonomia della Sicilia.

3. La Commissione ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili ad elaborare studi nelle materie di cui ai commi precedenti, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione dei poteri locali, delle categorie, delle formazioni sociali e degli organismi culturali e di ricerca.

(1)

Per effetto dell'art. 15 della L.R. 3/98 il termine di cui al comma annotato è stato prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 2

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente dell'Assemblea ed è composta da un numero di deputati tale da garantire la presenza di tutti i Gruppi parlamentari ed, al contempo, per quanto possibile, il rapporto proporzionale fra gli stessi esistente in Assemblea.

Art. 3

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario.

2. Per quanto non previsto, si applicano le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana relative alle Commissioni legislative permanenti.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 1997.

PROVENZANO