Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENZIALE 8 aprile 1997, n. 21

G.U.R.S. 5 luglio 1997, n. 33

Regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P. 9/11/2002, n. 17)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante: "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" ed, in particolare, l'art. 10;

Udito il parere n. 144 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 aprile 1996;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 18 marzo 1997;

Considerata l'opportunità di approvare mediante regolamento la disciplina concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici di cui all'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;

Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) "Assessorato" indica l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

b) "Camera di commercio" indica la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) "parametri" indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione e il valore aggiunto;

d) "numero delle imprese" indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle ditte, nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla Camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le Unità locali e le sedi secondarie;

e) "indice di occupazione" indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;

f) "il valore aggiunto" indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;

g) "Isic" (International standard industries classification), indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello delle Nazioni Unite;

h) "Nace" (Nomenclatura attività Comunità europea), indica la classificazione delle attività economiche stabilita dalla Unione europea;

i) "Ateco 91" (Attività economiche 91), indica la classificazione delle attività economiche stabilita dall'Istat per l'Italia.

Art. 2

Individuazione dei settori

1. I settori economici di agricoltura, industria, commercio, turismo, pesca, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da Isic Rev. 3 e da Nace Rev. 1 e a livello italiano da Ateco 91, secondo il prospetto di cui all'allegato A.

2. Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, iscritte all'albo di cui all'art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 ed annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e fino alla data della sua completa attuazione, nel registro delle ditte, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 4.

3. Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione Ateco 91 non esplicitamente richiamati dal precedente comma 1 (M: Istruzione; N: Sanità ed altri servizi sociali; O: Altri servizi pubblici, sociali e personali; P: Servizi domestici presso famiglie e convivenze) limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprano un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri richiamati al successivo art. 4.

Art. 3

Fonti

1. I dati relativi al numero di imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto di ciascuna provincia regionale per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono elaborati, con l'assistenza dell'Unioncamere, dalle Camere di commercio utilizzando il registro delle imprese, i repertori ed archivi camerali di cui all'art. 8 della legge n. 580/93, nonchè le altre fonti disponibili più aggiornate, e sono comunicati entro il 31 marzo di ogni anno all'Assessorato ed al Ministero industria, commercio ed artigianato che provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto dal regolamento nazionale (D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472).

2. In sede di prima applicazione l'indice di occupazione ed il valore aggiunto sono determinati secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del regolamento nazionale.

Art. 4

Procedure di calcolo e criteri per la ripartizione dei consiglieri

(sostituito dall'art. 1 del D.P. 34/98 e modificato dall'art. 1 del D.P. 17/2002)

1. Le procedure di calcolo ed i criteri per la ripartizione dei consiglieri per ciascun settore, ivi compreso il settore pesca, sono i seguenti:

Al fine di evitare duplicazione nella determinazione del valore dei parametri dei settori, il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto delle imprese artigiane e delle società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, pesca, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, e altri settori non sono considerati nella determinazione del valore dei parametri del settore artigiano e della cooperazione.

Allo stesso fine, nelle determinazione dei parametri dei settori dell'agricoltura, industria e commercio non sono considerati quelli relativi alle imprese artigiane e alle società cooperative.

Il numero delle imprese ed il valore aggiunto sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione ed il valore aggiunto complessivo prodotto dalle imprese nella circoscrizione provinciale.

Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori è calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri.

Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge.

Art. 4

Ripartizione dei consiglieri

(introdotto dall'art. 1 del D.P. 34/98)

1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le Camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere, rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.

2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, della pesca, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le Camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono, inoltre, stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.

3. Le Camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.

4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti del consiglio, il numero di consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri da ripartire tra gli altri settori di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

Art. 4

Piccole imprese

(introdotto dall'art. 1 del D.P. 34/98)

1. La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge, è computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Art. 5

Componenti designati dalla Provincia regionale

1. I componenti dei consigli camerali designati dalla Provincia regionale ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 devono possedere i requisiti di cui all'art. 13 della medesima legge.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione le giunte delle Camere di commercio deliberano le norme statutarie ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente regolamento ovvero dalla data di prima pubblicazione dei dati di cui al precedente art. 3 e continuano ad esercitare l'attività di amministrazione fino all'insediamento dei consigli camerali.

Art. 7

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 8 aprile 1997.

PROVENZANO

Registrato alla Corte di conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 29 maggio 1997.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 224.

Allegato A

INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI ECONOMICI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ISTAT ATECO 91

Agricoltura

A - Agricoltura, caccia e silvicoltura.

Pesca

B - Attività marittime.

Industria

C - Estrazione di minerali.

D - Attività manifatturiere.

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.

F - Costruzioni.

Commercio

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.

Turismo

H - Alberghi e ristoranti.

Trasporti e spedizioni

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni.

Credito

J65 - Intermediazione monetaria e finanziaria escluse le assicurazioni e i fondi pensione.

J67.1 - Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione.

Assicurazioni

J66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie.

J67.2 - Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione.

Servizi alle imprese

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali.

Visto: PROVENZANO