
LEGGE 7 aprile 1997, n. 96
G.U.R.I. 12 aprile 1997, n. 85
Norme in materia di circolazione monetaria.
TESTO COORDINATO (alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con annotazioni alla data 22 dicembre 2011)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Emissione di monete da lire mille e da lire duemila
1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. E' fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.
2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.
Emissione della banconota da lire cinquecentomila
1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.
Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato
(integrato dall'art. 87, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)
1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale. (1)
1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012. (1)
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai sensi dall'art. 26, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in deroga alle disposizioni di cui al comma annotato, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti
1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonchè da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.
Convenzioni
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 aprile 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e
della programmazione economica
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