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LEGGE 7 aprile 1997, n. 96

G.U.R.I. 12 aprile 1997, n. 85

Norme in materia di circolazione monetaria.

TESTO COORDINATO (alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con annotazioni alla data 22 dicembre 2011)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Emissione di monete da lire mille e da lire duemila

1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. E' fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.

2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.

Art. 2

Emissione della banconota da lire cinquecentomila

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.

Art. 3

Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato

(integrato dall'art. 87, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale. (1)

1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012. (1)

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1)

Ai sensi dall'art. 26, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in deroga alle disposizioni di cui al comma annotato, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Art. 4

Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti

1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonchè da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.

Art. 5

Convenzioni

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1997

SCALFARO

PRODI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro e

della programmazione economica

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