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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1997, n. 104

G.U.R.I. 22 aprile 1997, n. 93

Regolamento recante modalità di attuazione per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede la possibilità per le università e per gli enti pubblici di ricerca non strumentale a carattere nazionale di accedere, per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle iniziative di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di definire con apposito regolamento le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

Udito il Comitato per il trasferimento tecnologico, costituito ai sensi del citato articolo 3, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Per promuovere l'accrescimento della competitività tecnologica delle piccole e medie imprese e per favorirne l'accesso alle conoscenze ed alle innovazioni tecnologiche, l'attività di trasferimento tecnologico è configurata quale relazione diretta della domanda e dell'offerta di tecnologia, comprensiva delle attività preliminari e funzionali collegate, anche di tipo formativo, purché finalizzate a generare un processo di trasferimento; tali attività riguardano:

a) l'individuazione dei fabbisogni tecnologici di una pluralità di piccole e medie imprese con l'indicazione di potenziali soggetti attuatori del trasferimento, nonché con la valutazione tecnico-economica dei costi e dei benefici delle successive iniziative di trasferimento;

b) la concreta attuazione dei progetti di trasferimento in favore di una singola piccola e media impresa o di un consorzio di piccole e medie imprese nonché, anche disgiuntamente, la valutazione di fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa di trasferimento;

c) la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento.

Art. 2

Destinatari finali delle iniziative

1. Destinatari finali delle iniziative di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e del presente regolamento sono le piccole e medie imprese, ancorché non beneficiarie degli interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 3.

2. Ai fini della applicazione del presente regolamento per piccole e medie imprese si intendono quelle la cui definizione è prevista dalla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 302 del 9 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli interventi agevolativi di cui al presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 46 del 1982, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) i soggetti beneficiari sono soltanto le piccole e medie imprese, singole o consorziate, destinatarie degli interventi.

3. Per le attività propedeutiche alla realizzazione delle iniziative di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono soggetti beneficiari anche le università e gli enti pubblici di ricerca non strumentale a carattere nazionale.

Art. 4

Modalità di attuazione

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il trasferimento tecnologico, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 46 del 1982, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le iniziative ed i costi ammissibili, nonché i parametri di riferimento per determinare la quota percentuale di intervento, nel limite massimo previsto dai commi 3 e 7 dell'articolo 5, in funzione delle aree territoriali di realizzazione delle iniziative e della rispondenza a priorità prestabilite. Con il predetto decreto sarà inoltre definito lo schema di domanda di cui all'articolo 5, comma 5, e la relativa documentazione.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge n. 46 del 1982, individua le linee strategiche per la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento tecnologico, sulla base anche dei risultati di una ricognizione delle esistenti strutture di trasferimento, condotta nell'ottica della loro specializzazione tecnologica, della loro distribuzione sul territorio, delle loro strutture organizzative, della loro capacità d'impatto sul sistema produttivo e della loro integrazione con i sistemi di diffusione della tecnologia operanti a livello internazionale. Per la realizzazione di tale ricognizione il Ministero dell'università e della ricerca scientifica può stipulare apposite convenzioni con organismi specializzati.

3. Con il decreto di cui al comma 2 saranno altresì individuati i costi ammissibili, nonché le quote percentuali di intervento, nel limite massimo previsto dal comma 3 dell'articolo 5, in funzione delle aree territoriali di realizzazione delle iniziative e della rispondenza a priorità prestabilite.

Art. 5

Forme e modalità di finanziamento

1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) sono stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3 appositi contratti, secondo le modalità e le procedure previste dal presente articolo. Le proposte per la stipula dei contratti possono pervenire anche da associazioni imprenditoriali, enti di ricerca, enti pubblici economici ed amministrazioni pubbliche anche regionali.

2. La domanda di accesso al finanziamento di un soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 3, è presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, che provvede alla relativa istruttoria, avvalendosi della collaborazione degli esperti nelle materie di specifico interesse scelti, di volta in volta, nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994.

3. Sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2 nonché, per agevolazioni di importo superiore ad un miliardo di lire, del parere del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 7 della legge n. 46 del 1982, in merito alla qualità del progetto e agli obiettivi da perseguire, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposito decreto per l'intervento del fondo ricerca applicata, nella forma di un contributo forfettario, nella misura massima del 75% dei costi ammissibili del progetto per le tipologie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e del 50% dei costi ammissibili del progetto per le tipologie di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1. Con tale decreto, con riferimento ad apposite direttive, si dà mandato all'istituto gestore del fondo di procedere alla stipula del contratto secondo gli schemi di convenzione tipo e sulla base dei capitolati tecnici definiti per gli interventi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. L'istituto gestore del fondo, previo esperimento degli accertamenti prescritti, provvede alla stipula del contratto entro novanta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini previsti per inadempienza del soggetto affidatario, l'istituto gestore del fondo provvede a segnalarne al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.

5. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) la singola piccola o media impresa o il consorzio di piccole e medie imprese presenta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, apposita domanda del legale rappresentante, redatta secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Con tale domanda deve essere dichiarata, in particolare, la sussistenza dei requisiti dell'impresa richiedente per l'accesso alle agevolazioni, la conformità del programma di trasferimento tecnologico e dei relativi costi alle iniziative ammissibili previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, nonché deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 7, le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda. La domanda dovrà essere corredata di una relazione di fattibilità dell'intervento, nonché della documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

6. Il Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, di seguito denominato Dipartimento, entro sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda, svolge l'istruttoria volta ad accertare la coerenza della proposta con gli obiettivi generali dell'intervento e con le iniziative ammissibili stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1, avvalendosi della collaborazione degli esperti, scelti, di volta in volta, nell'albo previsto dalla delibera CIPI del 28 dicembre 1993.

7. Sulla base degli esiti dell'istruttoria il Ministro, sentito il Comitato tecnico-scientifico, decreta, entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria stessa, l'ammissibilità del progetto al finanziamento, definendone altresì l'entità del contributo, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque per un importo non superiore a 400 milioni di lire. Di tale provvedimento viene data comunicazione all'impresa e all'istituto gestore del fondo per i successivi adempimenti.

8. L'impresa comunica al Dipartimento e all'istituto gestore del fondo l'inizio delle attività previste nel progetto di trasferimento. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di conclusione del progetto trasmette al Dipartimento e all'istituto gestore del fondo una relazione conclusiva sull'intervento realizzato, concernente sia gli aspetti tecnico-economici e scientifici, sia quelli amministrativo-contabili. Al Dipartimento dovranno, altresì, essere trasmesse le fatture emesse dai soggetti che hanno operato il trasferimento, con la relativa quietanza, ovvero con altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

9. Entro sessanta giorni dall'acquisizione della documentazione il Dipartimento, avvalendosi di esperti nelle materie di riferimento, effettua la valutazione e la verifica di cui all'articolo 6, ed accerta la regolarità dell'esecuzione dell'intervento di trasferimento sotto il profilo tecnico-economico e scientifico.

10. Sulla base dell'esito positivo degli accertamenti svolti, ed entro trenta giorni dagli stessi l'istituto gestore del fondo, previo esperimento delle verifiche amministrativo-contabili, provvede ad erogare il contributo concesso.

Art. 6

Verifica e valutazione

1. Per gli accertamenti inerenti la regolare esecuzione dei progetti, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul piano dell'accrescimento tecnologico volto a realizzare le condizioni per una maggiore competitività dell'impresa, il Dipartimento si avvale di esperti tecnico-scientifici, da nominarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I relativi compensi, determinati con il suddetto decreto, sono posti a carico del Fondo speciale ricerca applicata, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del 24 settembre 1996 di attuazione dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1997

SCALFARO

PRODI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

BERLINGUER, Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica

BERSANI, Ministro dell'industria

del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1997

Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 8