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N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 5

G.U.R.S. 8 marzo 1997, n. 11

Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.

Art. 1

1. Ai fini di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni agrumarie tipiche siciliane sui mercati di consumo è assegnata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1996 e la somma di lire 6.200 milioni per l'anno 1997.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.

Art. 2

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede attraverso l'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a finanziare le azioni dirette a perseguire le finalità di cui all'art. 1. A tal fine, è autorizzato a predisporre un programma che preveda ed indichi le azioni da attuarsi, i mezzi, nonché la ripartizione dei relativi stanziamenti.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.

Art. 3

1. E' istituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste un comitato tecnico con compiti consultivi sul programma di cui all'art. 2.

2. Detto comitato è composto dai rappresentanti delle organizzazioni professionali presenti nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, da tre esperti, nonché da due rappresentanti degli operatori commerciali del settore e da un rappresentante degli operatori industriali del settore ed è coordinato da un dirigente superiore tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.

Art. 4

1. La realizzazione e la gestione delle iniziative dovranno essere disciplinate da apposite convenzioni da stipulare con concessionarie nazionali o internazionali aventi esclusività di gestione per la diffusione sul territorio nazionale ed europeo, con la capacità di penetrazione, attraverso la stampa e le radiotelevisioni, appositamente certificata e rilevata con sistemi auditel ed audipress.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.

Art. 5

1. All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 per l'esercizio finanziario 1996 si provvede con la riduzione di parte delle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, per gli importi indicati a fianco degli stessi:

- capitolo 15718: lire 1.300 milioni;

- capitolo 54579: lire 500 milioni.

2. L'onere di lire 6.200 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.

Art. 6

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 12-28 febbraio 1997, n. 50).

N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 marzo 1997.

PROVENZANO