
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 5
G.U.R.S. 8 marzo 1997, n. 11
Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
1. Ai fini di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni agrumarie tipiche siciliane sui mercati di consumo è assegnata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1996 e la somma di lire 6.200 milioni per l'anno 1997.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede attraverso l'Ente di sviluppo agricolo (ESA) a finanziare le azioni dirette a perseguire le finalità di cui all'art. 1. A tal fine, è autorizzato a predisporre un programma che preveda ed indichi le azioni da attuarsi, i mezzi, nonché la ripartizione dei relativi stanziamenti.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
1. E' istituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste un comitato tecnico con compiti consultivi sul programma di cui all'art. 2.
2. Detto comitato è composto dai rappresentanti delle organizzazioni professionali presenti nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, da tre esperti, nonché da due rappresentanti degli operatori commerciali del settore e da un rappresentante degli operatori industriali del settore ed è coordinato da un dirigente superiore tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
1. La realizzazione e la gestione delle iniziative dovranno essere disciplinate da apposite convenzioni da stipulare con concessionarie nazionali o internazionali aventi esclusività di gestione per la diffusione sul territorio nazionale ed europeo, con la capacità di penetrazione, attraverso la stampa e le radiotelevisioni, appositamente certificata e rilevata con sistemi auditel ed audipress.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
1. All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 per l'esercizio finanziario 1996 si provvede con la riduzione di parte delle disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, per gli importi indicati a fianco degli stessi:
- capitolo 15718: lire 1.300 milioni;
- capitolo 54579: lire 500 milioni.
2. L'onere di lire 6.200 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.
(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 12-28 febbraio 1997, n. 50).
N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.