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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 53, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 1997, n. 116

G.U.R.I. 6 maggio 1997, n. 103

Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della C.P.C. (classificazione comune dei prodotti) n. 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto n. 157/1995.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 53, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, "Attuazione della direttiva 92/50/CEE", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione, dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 23, volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità della prestazione oggetto di gara;

Attesa la necessità di individuare i parametri di valutazione degli elementi relativi alla selezione dei concorrenti per i servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici;

Visti, in particolare, gli articoli 6, 13, 14, 15, 16 e 17 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione istituita con decreto n. 4582/21/65 del 26 maggio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 53, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i parametri per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e ne determina la ponderazione, tenuto conto della necessità di garantire un corretto rapporto prezzo-qualità, al fine dell'aggiudicazione degli appalti di "servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici", di cui alla categoria 12 della C.P.C. (classificazione comune dei prodotti) 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157/1995.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 53, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

Art. 2

Elementi di valutazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti elementi:

a) merito tecnico, individuato in relazione a uno o più degli elementi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, indicati nel bando o nella lettera di invito, con specifico e motivato riferimento alla natura del servizio richiesto;

b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta;

c) certificazione di qualità;

d) prezzo;

e) termine di consegna o di esecuzione;

f) servizio successivo alla vendita;

g) assistenza tecnica;

h) altri elementi eventualmente individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di qualificare particolarmente il concorrente con riferimento al servizio oggetto dell'appalto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui alla lettera b), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specifico servizio, tenendo conto di uno o più degli elementi seguenti: metodo; qualità tecnico-costruttive, funzionali ed estetiche; valori innovativi; sicurezza e tipo di strumenti da usare.

3. Gli elementi di valutazione di cui alle lettere c), f), g) ed h) sono considerati quando esplicitamente richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. L'elemento di cui alla lettera e) è considerato quando l'amministrazione aggiudicatrice ha interesse di disporre del servizio prima di quanto fissato nel bando.

5 Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali di cui all'articolo 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 53, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

Art. 3

Ponderazione degli elementi

1. I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui all'articolo 2, in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi:

elemento a): da 5 a 50

elemento b): da 10 a 50

elemento c): da 0 a 10

elemento d): da 5 a 50

elemento e): da 0 a 10

elemento f): da 0 a 20

elemento g): da 0 a 20

elemento h): da 0 a 20

2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100.

3. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura del plichi, può suddividere gli elementi a), b), f), g) e h) in sub-elementi; in questo caso ne determina i relativi sub-pesi e ne fissa il limite massimo di apprezzamento, in stretta aderenza all'oggetto del servizio.

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Art. 4

Attribuzione del punteggio

1. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene applicando la seguente formula:

Ki = AiPa + BiPb + CiPc + DiPd + EiPe + FiPf + GiPg + HiPh

ove: Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Fi, Gi, Hi sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente medesimo.

Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;

il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;

Pa, Pb, Pc, Pd, Pe, Pf, Pg, Ph sono i fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento;

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo.

2. Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai e Bi la commissione giudicatrice applica, laddove possibile, il metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee-guida di cui all'allegato A.

3. Ai fini della determinazione del coefficiente Ci la commissione giudicatrice assegna un coefficiente uguale a zero in caso di assenza della certificazione e un coefficiente uguale a uno in caso di presenza della certificazione; per un periodo transitorio di 3 anni la commissione giudicatrice assegna il coefficiente massimo anche al prestatore di servizi che sia in grado di dimostrare l'esistenza di un sistema di controllo interno.

4. Ai fini della determinazione del coefficiente Di la commissione giudicatrice utilizza una delle due formule indicate in allegato B, punto 1, riportata nel bando di gara o nella lettera di invito.

5. Ai fini della determinazione del coefficiente Ei la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata in allegato B, punto 2.

6. Ai fini della determinazione del coefficiente Fi e Gi la commissione giudicatrice utilizza il sistema di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Ai fini della determinazione del coefficiente Hi la commissione giudicatrice utilizza la formula di cui all'allegato B, punto 3, se trattasi di parametro quantitativo, ovvero utilizza il sistema di cui al comma 2 del presente articolo.

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Art. 5

Adeguamento delle norme

1. L'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmette al Ministro dei lavori pubblici, ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.

2. Il Ministro dei lavori pubblici propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le modifiche necessarie al presente decreto sulla base della relazione di cui al comma 1.

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Art. 6

Norma transitoria

1. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

PRODI

Il Ministro dei lavori pubblici

COSTA

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1997

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 103

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Allegato A

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Allegato B