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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1997, n. 90

G.U.R.I. 3 aprile 1997, n. 77

Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 20 dicembre 1996, n. 3-7773/U.C.L.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ferme restando le esenzioni vigenti, a decorrere dal 1° gennaio 1994 i canoni annui per le utenze di acqua pubblica previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono stabiliti in relazione agli usi nelle misure indicate all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 2

1. Le entrate derivanti dalla riscossione delle maggiorazioni dei canoni disposte dall'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei predetti canoni rispetto alle misure vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, sono versate sull'apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro al Fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, nonché per essere utilizzate per le finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

Art. 3

1. A decorrere dai 1° gennaio 1997 i canoni di cui all'articolo 1 sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997-1999, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. All'aggiornamento si procede maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni così risultante, è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso. Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio.

3. Con le stesse modalità si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 1997

Il Ministro delle finanze

VISCO

p. Il Ministro del tesoro

PENNACCHI

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1997

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 118