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REGOLAMENTO (CE) n. 308/97 DEL CONSIGLIO, 17 febbraio 1997

G.U.C.E. 21 febbraio 1997, n. L 51

Modifica del regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottato il: 17 febbraio 1997

Entrato in vigore il: 22 febbraio 1997

Applicabile dal: 22 febbraio 1997

Nota: Con sentenza del 25 febbraio 1999 la Quinta sezione della Corte di Giustizia, decidendo nelle cause riunite C - 164/97 e C-165/97, ha annullato il presente regolamento, nonché il Reg. (CE) n. 307/97, stabilendo che gli effetti dei provvedimenti annullati sarebbero rimasti in vigore fintantoché il Consiglio non avesse adottato, entro un termine ragionevole, nuovi regolamenti aventi lo stesso oggetto.

Dopo l'adozione del Reg. (CE) n. 1485/2001, e più precisamente dal 21 luglio 2001 (data di entrata in vigore del medesimo) qualunque riferimento ad una misura adottata in applicazione del presente Regolamento va inteso come riferimento ad una misura adottata in applicazione del Reg. (CE) n. 1485/2001.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando il ruolo fondamentale svolto dalle popolazioni rurali, in particolare dai silvicoltori e dagli allevatori, principali detentori del patrimonio forestale europeo, e in particolare dalle loro organizzazioni professionali, nella definizione di piani regionali di difesa contro gli incendi, nella pratica di una silvicoltura preventiva e nei mezzi di primo intervento e considerando la necessità di creare le condizioni per un'effettiva partecipazione di questi operatori alla protezione delle foreste europee contro tale fattore abiotico;

Considerando che il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (4), termina il 31 dicembre 1996;

Considerando che le foreste svolgono una funzione essenziale per preservare gli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda il suolo, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora; che tali equilibri ecologici sono indispensabili per un'agricoltura duratura e per la gestione dello spazio rurale;

Considerando che la conservazione del patrimonio forestale è di grande importanza dal punto di vista economico, ecologico e sociale e contribuisce in particolare a salvaguardare lo statuto sociale della popolazione attiva nel settore dell'agricoltura e nelle zone rurali;

Considerando che la Comunità e gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione del patrimonio forestale e al riguardo ha assunto impegni a livello internazionale in materia di sviluppo duraturo delle foreste e di protezione degli ecosistemi forestali, in particolare nel quadro della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo svoltasi a Rio nel 1992, nonché in occasione di due Conferenze ministeriali paneuropee sulla protezione delle foreste in Europa, svoltesi rispettivamente a Strasburgo nel 1990 e a Helsinki nel 1993; che l'azione comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 2158/92 contribuisce a tener fede ai suddetti impegni;

Considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2158/92, sono state classificate come zone a rischio 60 milioni di ettari di foreste, superficie che corrisponde a quasi la metà della superficie totale delle foreste europee;

Considerando che gli incendi continuano a costituire un fattore di limitazione dello sviluppo duraturo delle foreste nelle zone a rischio e riducono il contributo delle foreste allo sviluppo di un'agricoltura duratura e alla gestione dello spazio rurale;

Considerando quindi che la protezione delle foreste contro gli incendi contribuisce direttamente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b) del trattato;

Considerando che il sistema comunitario di informazione sugli incendi forestali, istituito in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2158/92, ha consentito di mettere a punto una cooperazione comunitaria nel campo degli incendi forestali e che lo sviluppo di tale sistema permetterà di disporre di uno strumento efficace per una migliore valutazione delle azioni in materia di protezione delle foreste contro gli incendi e per un'analisi più approfondita delle cause degli incendi;

Considerando che è quindi opportuno proseguire l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 2158/92, in particolare allo scopo di rafforzare la coerenza delle misure forestali finanziate nelle zone che presentano rischi di incendio, per intensificare la lotta contro le cause degli incendi, e migliorare i dispositivi di prevenzione e di sorveglianza e prorogarne la durata di cinque anni, per una durata complessiva di dieci anni a partire dal 1° gennaio 1992;

Considerando che un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nel presente regolamento per tutta la durata del programma, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

Considerando che è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2158/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 14 settembre 1996, n. C 268.

(2)

G.U. 3 febbraio 1997, n. C 33.

(3)

Parere espresso il 27 novembre 1996.

(4)

G.U. 31 luglio 1992, n. L 217.

Art. 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2158/92, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

"1. L'azione è prevista per una durata di dieci anni a partire dal 1° gennaio 1992.

2. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione è di 70 milioni di ecu per il periodo 1997-2001.

I crediti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN