
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 31 gennaio 1997
G.U.R.S. 24 maggio 1997, n. 26
Approvazione del progetto regionale "Tutela della salute mentale".
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215 e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto sanità 8 luglio 1981, n. 31003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, relativo all'approvazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996";
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 24 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 1, comma 20;
Considerato che è necessario provvedere all'adempimento di quanto disposto dal predetto art. 1, comma 20, della legge n. 662/96 entro i termini prescritti;
Visto il progetto regionale relativo alla "Riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale delle Aziende UU.SS.LL. siciliane";
Visto il parere favorevole con modificazioni della Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana reso in data 31 gennaio 1997;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare il provvedimento di pianificazione riguardante la tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 7 aprile 1994, secondo il testo approvato dalla Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana;
Decreta:
Per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 662/96, è approvato il progetto regionale "Tutela della salute mentale", secondo il testo approvato dalla Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la conseguente registrazione e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 31 gennaio 1997.
PAGANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 18 marzo 1997.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 6.
Allegato
Il D.P.R. 7 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 aprile 1994, n. 93) fissa gli interventi da realizzare su tono il territorio nazionale, al fine di pervenire alla omogeneizzazione ed all'adeguamento dei livelli assistenziali erogati in materia di prevenzione, assistenza e recupero del disagio psichico.
Già con la legge regionale n. 215/79 ed il successivo piano regionale per la tutela della salute mentale, di cui al decreto 8 luglio 1981, la Regione Siciliana si è dotata di un iniziale apparato normativo, in attuazione delle direttive nazionali, riguardante la programmazione dei servizi per la salute mentale sul territorio.
Si rende, pertanto, necessario, anche nella nostra Regione, procedere all'adeguamento della rete dei servizi erogati nel settore della salute mentale in conformità alle tipologie ed alle modalità fissate dalle succitate disposizioni nazionali.
Le unità funzionali neuropsichiatriche ubicate presso le strutture ospedaliere private (autorizzate ex legge regionale n. 39/88), in atto in regime di preaccreditamento, già comprese nella rete ospedaliera regionale, assistono le malattie e disturbi mentali (decreto n. 17273/95), per trattamenti volontari in regime di ricovero per acuti, e fanno parte del settore salute mentale.
Con particolare riferimento alla specifica realtà ed all'assetto delle Aziende UU.SS.LL. siciliane, in attuazione della preesistente normativa regionale del settore, vengono precisati di seguito i parametri funzionali ed organizzativi di riferimento e le modalità da perseguire al fine di pervenire alla riorganizzazione sul territorio dell'assistenza psichiatrica pubblica, secondo il vigente modello dipartimentale di cui al Progetto obiettivo nazionale. Pertanto, il presente atto, nel costituire lo strumento di pianificazione previsto ai fini della concreta attuazione del Progetto obiettivo tutela salute mentale di cui al punto 2-a) del D.P.R. 7 aprile 1994, con riferimento alla realtà normativa ed organizzativa regionale preesistente in tema di assistenza psichiatrica pubblica, determina i nuovi criteri di adeguamento.
A) Rapporti
Il Dipartimento di salute mentale fa parte del settore salute mentale e tossicodipendenze della Azienda unità sanitaria locale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 30/93.
B) Bacini d'utenza
Ogni Dipartimento di salute mentale ha un bacino d'utenza tendenziale di 150.000 abitanti in quanto il dimensionamento deve tener conto non solo del parametro della popolazione, ma anche di quello della distribuzione della stessa sul territorio e della estensione di quest'ultimo.
C) Strutture
Ogni Dipartimento di salute mentale deve essere dotato di:
1) una struttura territoriale, definita Centro di salute mentale (CSM), sede organizzativa del dipartimento, con ambulatori decentrati;
e di almeno:
2) un Servizio psichiatrico di diagnosi e cura ospedaliero (SPDC) non superiore a 15 p. l., con annessi gli eventuali posti di day hospital;
3) una struttura per attività in regime semiresidenziale con la ricettività tendenziale di almeno 1 posto ogni 10.000 abitanti - Centro diurno (C.D.);
4) una struttura residenziale, con ricettività tendenziale di 3 p.l. ogni 10.000 abitanti, Comunità terapeutica assistita (CTA), ognuna fino ad un massimo di 20 p.l.
D) Responsabilità
Il Dipartimento di salute mentale è diretto da un dirigente medico psichiatra di II livello nominato dal direttore generale.
In fase di prima applicazione e ad esaurimento la responsabilità del S.P.D.C. e/o delle strutture residenziali potrà essere attribuita ad un dirigente psichiatra di II livello in servizio, diverso dal responsabile del dipartimento.
E) Organico
L'organico del dipartimento di salute mentale è unico e multiprofessionale, appartiene all'Azienda U.S.L. ed è costituito dai profili già previsti dalla legge regionale n. 215/79 e dai decreti 21 ottobre 1986 e 3 dicembre 1986.
La dotazione organica in via tendenziale del dipartimento di salute mentale viene stabilita in almeno un operatore per 1.500 abitanti.
In tale rapporto sono compresi psichiatri, psicologi, pedagogisti, terapisti della riabilitazione, animatori, infermieri professionisti, assistenti sociali, ausiliari e O.T.A. e personale amministrativo, nonché i restanti profili previsti con esclusione del personale destinato alla tutela della salute mentale dell'età evolutiva ed ai servizi per le tossicodipendenze.
Il personale dei dipartimenti di salute mentale dovrà essere reperito, prioritariamente, purché in forza nella stessa azienda e previa verifica del personale effettivamente in servizio e delle strutture in atto esistenti, tra quello assunto sulla base delle piante organiche previste dai D.A. 21 ottobre 1986 e 3 dicembre 1986.
Gli organici, nella loro composizione quantitativa e qualitativa vanno definiti in rapporto ai presidi e alle funzioni base e alle dimensioni territoriali di ciascun DSM.
I direttori generali delle USL, provvedono, ove necessario, alle eventuali ridefinizioni delle piante organiche, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
F) Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.).
Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.) è ubicato presso gli ospedali generali pubblici del territorio di competenza del Dipartimento di salute mentale ed è parte integrante di quest'ultimo anche quando l'ospedale in cui sia ubicato sia amministrativamente autonomo dall'Azienda U.S.L. di competenza o appartenente ad altra Azienda ospedaliera.
In tal caso il personale operante presso il S.P.D.C., in quanto dipendente dal Dipartimento di salute mentale, appartiene all'Azienda U.S.L.
In attuazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 10, della legge regionale n. 30/93 si stabilisce che la Giunta regionale approva uno schema-tipo di convenzione che deve prevedere la regolamentazione dei rapporti operativi tra il Dipartimento di salute mentale dell'Azienda U.S.L., e l'Azienda ospedaliera ove sia ubicato il S.P.D.C.
La dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al decreto del Presidente della Regione del 28 dicembre 1996, della centralità degli ospedali rispetto alle aree territoriali accorpate, della loro efficienza ed organizzazione, della conformazione geografica del territorio, verrà determinata con successivo decreto assessoriale da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, da sottoporre al parere della Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" nei tempi necessari che ne consentano il dovuto approfondimento.
G) Presidi dell'area residenziale
I presidi dell'area residenziale potranno essere garantiti sia direttamente dal servizio pubblico sia dalla partecipazione del privato sociale o imprenditoriale e da associazioni del volontariato familiare, attraverso un rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale in conformità alla normativa nazionale in materia di accreditamento. A tal fine è istituito presso l'Assessorato regionale della sanità un apposito albo per gli enti privati che intendano concorrere alla gestione dell'attività riabilitativa in regime residenziale mediante stipula di convenzioni.
L'Assessore per la sanità nel decreto di cui alla lettera F) definirà, altresì, gli standars strutturali e funzionali e le modalità relative all'iscrizione all'albo.
In questi casi, essi saranno sottoposti alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte del Dipartimento di salute mentale competente per territorio.
Si tiene particolarmente a ribadire come l'accesso possa avvenire solo sulla base di un programma concordato fra i servizi, ove possibile con i pazienti e i familiari, tenendo conto della presenza di rilevanti problemi di salute mentale, della assenza o dannosità della rete familiare o sociale di supporto, delle disabilità che non consentano autonomia nell'abitare e nelle attività della vita quotidiana.
Saranno effettuate verifiche ispettive periodiche di natura strutturale e funzionale tanto nel pubblico, quanto nel privato.
H) Requisiti assistenziali
Tutte le attività e le risorse destinate al Dipartimento di salute mentale devono risultare conformi ai requisiti ministeriali minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'assistenza psichiatrica sul territorio nazionale.
I) Criteri e modalità per la riorganizzazione dei servizi
Il numero dei Dipartimenti di salute mentale, la competenza territoriale e l'articolazione funzionale e strutturale degli stessi saranno rideterminati in rapporto ai parametri sopra stabiliti con apposito provvedimento regionale di modifica del Piano regionale per la tutela della salute mentale di cui al decreto 31003 dell'8 luglio 1981 e successive modifiche.
Fino all'emanazione del suddetto provvedimento restano valide a tutti gli effetti le previsioni e l'assetto conferito ai servizi di che trattasi dal preesistente piano di cui al decreto 8 luglio 1981.
Entro 60 giorni dall'approvazione del presente atto le Azienda U.S.L. dovranno fare pervenire all'Assessorato regionale della sanità le ipotesi di riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica nel territorio di competenza in base ai parametri sopra definiti indicando i bacini d'utenza con riferimento alla popolazione di uno o più distretti, e le strutture dei dipartimenti al fine della predisposizione del conseguente provvedimento di modifica del decreto n. 31003 dell'8 luglio 1981.
Nell'individuazione delle strutture da destinare ai Dipartimenti di salute mentale, secondo il modello del D.P.R. 7 aprile 1994, le Aziende U.S.L., allo scopo di razionalizzare le risorse e scongiurare sprechi e diseconomie o ulteriori impegni di spesa - dovranno prevedere prioritariamente l'utilizzo del patrimonio mobiliare ed immobiliare finanziato e realizzato per i servizi di salute mentale e/o utilizzato dagli stessi sulla base delle previsioni del Piano di cui al decreto 8 luglio 1981.
Stante la congrua dotazione strutturale di tali servizi e l'avanzato stato di realizzazione della rete assistenziale in relazione al preesistente assetto di cui al decreto 8 luglio 1981, sulla base della riconversione funzionale degli immobili, le Aziende, nelle ipotesi di riorganizzazione territoriale dei servizi da inoltrare all'Assessorato regionale della sanità, dovranno prevedere a garantire la piena attivazione di tutte le articolazioni territoriali (ambulatoriali ospedaliere, semiresidenziali e residenziali) dei D.S.M.
Per le strutture previste dal decreto 8 luglio 1981 non ancora attivate ma per la realizzazione delle quali era stato destinato un apposito finanziamento dovranno essere specificate quelle per le quali sono già in corso lavori unitamente ai tempi stimati per l'ultimazione e pieno funzionamento delle stesse ovvero, in caso contrario, lo stato di utilizzo del finanziamento.
Tutte le strutture dei singoli dipartimenti dovranno ricadere preferibilmente all'interno dei relativi territori di competenza.
L) Strutture private ad indirizzo riabilitativo psichiatrico (CTA)
Le strutture già convenzionate con SSN, che insistono nel territorio dell'Azienda U.S.L. 3 di Catania e dell'Azienda U.S.L. 8 d Siracusa, sono da computare nel numero dei posti letto riservati all'area residenziale del settore; conseguentemente, i posti letto delle stesse strutture già indicati nella lettera B, pag. 7 dell'allegato C del decreto del Presidente della Regione del 28 dicembre 1996 di riorganizzazione della rete ospedaliera, non vanno considerati nel computo della medesima rete.
Per tali strutture si prevede la riorganizzazione in moduli da venti p.l., con non più di due moduli per ciascuna di esse.
M) Case di cura private riabilitative ad indirizzo psichiatrico
Tali strutture di cui al decreto 26 settembre 1991, compresa la Casa di cura Villa Stagno, rientrano nel riordino della rete dei servizi di riabilitazione ospedaliera, con esclusione delle strutture indicate alla lettera L.
N) Piano sanitario regionale
Ulteriori direttive sull'organizzazione del settore della salute mentale e tossicodipendenze delle Aziende U.S.L. e dei relativi servizi vengono rimandate al Piano sanitario regionale.