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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1997, n. 23

G.U.R.I. 17 febbraio 1997, n. 39

Regolamento concernente l'iscrizione delle società nel registro dei revisori contabili.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99.

Art. 1

Definizione

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99.

Art. 2

Contenuto della domanda di iscrizione

1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo il legale rappresentante della società deve dichiarare:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

c) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita degli amministratori;

d) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale degli amministratori;

e) il numero di codice fiscale degli amministratori;

f) l'assenza in capo agli amministratori di:

1) provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

3) condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;

g) l'iscrizione della maggioranza degli amministratori nel registro dei revisori contabili, con gli estremi della iscrizione di ognuno;

h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti;

i) la iscrizione delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti nel registro dei revisori contabili e gli estremi della iscrizione di ognuno;

l) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V, del libro V del codice civile, la composizione per quote del capitale sociale, nonchè il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei soci costituenti la maggioranza numerica e per quote e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili;

m) nelle società regolate nei capi V. VI e VII del titolo V del libro V del codice civile la composizione dell'assemblea ordinaria nonchè il nome, cognome la data e il luogo di nascita dei soci che detengono la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili.

2. Alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.

3. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99.

Art. 3

Presentazione della domanda

1. La domanda di cui all'articolo 2 è presentata, con i documenti allegati, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile.

2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate nella data di spedizione.

3. Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99.

Art. 4

Iscrizione nel registro

1. All'esame delle domande delle società per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili provvede la commissione indicato nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.

2. Su proposta della commissione è emanato un decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni di iscrizione della società nel registro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1997

SCALFARO

PRODI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997

Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 11