
LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1997, n. 1
G.U.R.S. 25 gennaio 1997, n. 4
Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale - Siracusa.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Servizio ispettivo regionale
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della sanità il Servizio ispettivo regionale di sanità.
2. Il Servizio di cui al comma 1 è posto alle dirette dipendenze del direttore regionale preposto alla prima direzione dell'Assessorato regionale della sanità.
Funzioni del servizio ispettivo
1. L'Assessore regionale per la sanità dispone almeno una volta l'anno ispezioni presso ciascuno degli enti di cui al comma 2 per accertare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché la funzionalità degli organi e l'andamento dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici.
2. Il Sevizio ispettivo provvede, in particolare, a verificare:
a) che le attività delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale sanitario (CEFPAS), con sede in Caltanissetta, e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, con sede in Palermo, procedano in conformità delle norme di legge e regolamenti vigenti e in coerenza alle indicazioni del piano sanitario regionale;
b) che le attività dei servizi e dei presidi degli enti di cui alla lettera a) siano espletate secondo i principi della efficienza e della efficacia;
c) che il riordino dei servizi e la riconversione delle risorse avvengano nel rispetto delle indicazioni del piano sanitario regionale e delle disposizioni di legge vigenti;
d) che l'attività economico-finanziaria sia rigorosamente rispondente alla normativa vigente e la tenuta delle scritture contabili avvenga in maniera regolare ed uniforme e che si provveda puntualmente alla rendicontazione da parte di chi ne ha obbligo.
3. Fermo restando ogni obbligo di controllo e vigilanza di competenza delle aziende, l'Assessore regionale per la sanità può disporre ispezioni presso strutture o enti che operino nel campo sanitario nell'ambito della Regione.
4. Il Servizio ispettivo avanza anche proposte sui provvedimenti da adottare.
5. I risultati delle ispezioni vengono comunicati alla Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana.
Regolamento del Servizio
1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, adotta con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento delle attività del Servizio ispettivo regionale di sanità.
Segnalazione dei revisori dei conti
1. Fermo restando ogni altro compito loro assegnato da norme di legge o regolamenti, i revisori dei conti segnalano all'Assessore regionale per la sanità le violazioni di legge o i casi di inefficienza riscontrati nell'attività degli enti di cui all'articolo 2, comma 2.
Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze
1. Il direttore regionale dell'Osservatorio epidemiologico, della prevenzione e della formazione permanente è componente di diritto della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'allegato della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64.
(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 9-10 gennaio 1997, n. 2 ).
Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale della provincia di Siracusa
1. E' istituito presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa l'Ufficio del Registro di patologia territoriale (R.P.T.) per il monitoraggio delle patologie con particolare riferimento a quelle tumorali, nell'ottica di una più avanzata analisi e per lo studio dei fenomeni ricollegabili all'insorgere delle malattie in relazione anche all'incidenza degli stessi nelle varie anatomie specifiche.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 è amministrativamente dipendente dalla stessa Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, alle dirette dipendenze del direttore generale.
3. La direzione scientifica del Registro è affidata al direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Catania. Il direttore esercita funzioni di indirizzo ed orientamento sull'attività di ricerca epidemiologica ed individua il personale sanitario da destinare al Registro ed il coordinatore del personale stesso.
4. Il coordinatore del Registro è individuato dal direttore scientifico tra il personale medico che ha acquisito l'idoneità specifica di cui al comma 5, tenendo conto delle documentate capacità professionali. Lo stesso provvede ad individuare i medici dello staff di coordinamento; a concordare con il direttore scientifico del Registro e con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale le linee di ricerca e di programmazione dell'attività; a mantenere i rapporti con l'Ufficio del Sistema Informativo Sanitario, con l'Università e con l'Osservatorio epidemiologico regionale, secondo i propri ambiti di competenza; a coordinare l'attività del personale preposto al Registro.
5. Il personale preposto al Registro è costituito da due unità di assistenti amministrativi, un sociologo ed una équipe medica - il cui standard sarà determinato dal direttore scientifico, tendente ad un rapporto ideale di un medico ogni 50.000 abitanti avuto riguardo all'intero ambito provinciale - così individuato:
a) il personale amministrativo, dal Direttore Generale, del coordinatore del Registro, tra il personale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8;
b) il sociologo, dal direttore scientifico tra il personale in servizio presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8, tenendo conto delle capacità professionali documentate in materia statistico-epidemiologica;
c) il personale medico, tra i medici dipendenti di ruolo del Servizio di Medicina di base dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8, previo apposito corso di formazione professionale da tenersi a cura del direttore dell'Istituto d'Igiene dell'Università di Catania, con rilascio di certificazione attestante l'idoneità acquisita.
6. Gli assistenti amministrativi di cui alla lettera a) del comma 5 hanno il compito di collaborare, per il proprio ambito di competenza, con il personale medico dello staff di coordinamento. Il sociologo ed i medici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5 continuano a svolgere i compiti istituzionali del servizio di appartenenza nella propria sede di origine, compatibilmente con la principale attività di ricerca e di sorveglianza epidemiologica che assume, in virtù della presente legge, carattere di priorità. Gli stessi hanno il compito di collaborare con il coordinatore nella realizzazione di indagini socio-sanitarie, di raccogliere e trasmettere le informazioni epidemiologiche allo staff di coordinamento secondo la metodologia scientifica ed i protocolli operativi definiti dallo stesso coordinatore del Registro, al quale saranno legati da un rapporto di dipendenza funzionale.
7. Lo staff di coordinamento sarà costituito da due medici, individuati dal coordinatore tra quelli che hanno acquisito l'idoneità di cui alla lettera c) del comma 5, con il compito di raccogliere, elaborare e ridistribuire l'informazione epidemiologica proveniente dal territorio e di coadiuvare il coordinatore in tutte le sue attività.
8. Il Registro è dotato di autonomia economico-funzionale come modulo organizzativo all'interno dell'organizzazione dipartimentale del servizio di appartenenza; costituisce parte integrante del SIL (Sistema Informativo Locale) accanto all'USIS (Ufficio del Sistema Informativo Sanitario) e svolge attività di supporto per i propri ambiti di competenza, individuabili alle lettere f) e g) dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dando comunque priorità allo studio e al controllo epidemiologico dei tumori; collabora con l'Assessorato regionale della sanità e in particolare con l'Osservatorio epidemiologico regionale, cui trasmetterà i dati elaborati.
9. L'Azienda unità sanitaria locale n. 8 fornisce l'adeguato supporto logistico ed informatico al predetto Registro, la cui sede sarà assegnata tenendo conto delle indicazioni fornite dal coordinatore della struttura.
10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda unità sanitaria locale di Siracusa e l'Istituto d'Igiene dell'Università di Catania dovranno stipulare la convenzione per l'istituzione del Registro di patologia della provincia di Siracusa.
11. L'attività del Registro, istituito ai sensi del comma 1, è soggetta alla vigilanza dell'Assessore regionale per la sanità.
12. Con successiva legge si provvederà alla costituzione di altri registri presso le province regionali, particolarmente rilevanti ai fini dell'analisi e dello studio dei fenomeni collegati alle patologie cliniche.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 18 gennaio 1997.
PROVENZANO