
DECRETO PRESIDENZIALE 16 gennaio 1997, n. 9
G.U.R.S. 12 aprile 1997, n. 18
Regolamento concernente provvedimenti in favore delle cooperative agricole, legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, art. 2.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, ed, in particolare, l'art. 2 che prevede l'assunzione a carico del bilancio della Regione delle garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa;
Visti i pareri espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa nn. 63/95 del 14 febbraio 1995 e del 18 luglio 1995;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 132 del 4 aprile 1996 e n. 435 del 10 dicembre 1996;
Sulla proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Emana
il seguente regolamento:
Destinatari delle agevolazioni
1. Le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, di seguito denominata semplicemente legge, possono essere concesse esclusivamente ai soci, persone fisiche o giuridiche, queste ultime con esclusione degli enti pubblici, di cooperative agricole, aventi sede nel territorio della Regione, per le quali sia stato previamente dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata previamente avviata la liquidazione coatta amministrativa, che non abbiano presentato istanza di ammissione ai benefici della legge n. 237 del 19 luglio 1993 per carenza di requisiti, ovvero non siano stati ammessi ai benefici della stessa legge per carenza di finanziamento.
2. La liquidazione coatta amministrativa si intende avviata con l'emissione del relativo decreto assessoriale, adottato a norma dell'art. 197, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Oggetto e limiti dell'intervento
1. Le agevolazioni hanno carattere di straordinarietà e sono concesse unicamente per le garanzie prestate dai soci, indicati all'art. 1, prima del 20 maggio 1993 data di entrata in vigore del decreto legge n. 149, convertito con modificazioni nella legge n. 237 del 19 luglio 1993. Tali garanzie devono risultare da apposita certificazione rilasciata dagli istituti di credito e/o enti pubblici finanziatori.
2. Il pagamento da parte dell'Amministrazione regionale entro i limiti delle garanzie prestate dai soggetti indicati all'art. 1 del presente regolamento non potrà superare il credito ammesso allo stato passivo, depositato a norma degli artt. 97 e 209 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
3. Per le garanzie prestate da soci in solido con soggetti non soci, l'Amministrazione regionale interverrà, esclusivamente, per l'assunzione della quota a carico dei soci, determinata con i criteri di cui al 2° comma dell'art. 1298 C.C.
Documentazione da presentare
1. Le domande per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 2 della legge dovranno essere integrate dalla seguente documentazione in originale e copia, da inviare all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
a) dichiarazione come dagli allegati modelli A e B (modello A per socio persona fisica; modello B per socio persona giuridica; per i soci garanti in solido, vedere punto d);
b) certificazione dell'istituto di credito e/o ente pubblico finanziatore dalla quale si evincano: il tipo della garanzia prestata, l'eventuale limite della stessa, il beneficiario, il garante, la data in cui essa è stata prestata ed il credito ancora in essere;
c) certificazione rilasciata dal tribunale competente dalla quale risulti l'eventuale dichiarazione del fallimento della cooperativa o l'accertamento dello stato di insolvenza, da presentare solo nel caso in cui non sia stata già ordinata la liquidazione coatta amministrativa;
d) dichiarazione come da allegato modello C resa da tutti i soci garanti in solido, ad eccezione di quello che ha prodotto la dichiarazione di cui al punto a);
e) dichiarazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nel caso di cooperative sottoposte a liquidazione coatta amministrativa) in ordine all'importo del credito ammesso allo stato passivo e all'assenza di opposizioni o impugnazioni; ove risultino proposti tali gravami, la dichiarazione dovrà dare contezza degli esiti degli stessi.
In alternativa, dichiarazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore da cui risulti in corso la predisposizione dello stato passivo.
I medesimi elementi informativi potranno essere documentati con apposita certificazione rilasciata dalla competente cancelleria del tribunale;
f) determinazioni del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali in ordine al mancato accoglimento dell'istanza ex legge n. 237/93 per carenza di fondi.
In mancanza di tali determinazioni il socio dovrà richiedere al Ministero, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, comunicazioni in ordine allo stato della pratica ed allegare alla documentazione del presente articolo copia di detta richiesta, indicando gli estremi della raccomandata, e copia dell'istanza con la quale sono stati richiesti i benefici di cui alle legge n. 237 del 19 luglio 1993.
In caso di mancata presentazione di quest'ultima istanza per carenza di requisiti occorrerà produrre apposita dichiarazione, specificando quali fossero i requisiti la cui mancanza non ha consentito la presentazione dell'istanza stessa.
2. Qualora l'obbligazione di garanzia sia stata prestata in solido, la documentazione di cui sopra, ivi comprese le dichiarazioni dei soci garanti in solido rese sul modello C, dovrà essere presentata da uno solo dei soci garanti, in quanto l'assunzione da parte della Regione Siciliana del credito garantito nei confronti di uno solo di essi comporta la liberazione di tutti gli altri garanti solidali nei confronti del creditore.
3. La documentazione di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al comma successivo, dovrà pervenire entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente regolamento.
4. La documentazione di cui al punto c) del comma 1 dovrà pervenire entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza o del fallimento, qualora la pubblicazione della sentenza sia successiva alla pubblicazione del presente regolamento.
5. L'Assessorato può richiedere chiarimenti o documentazione integrativa che il socio dovrà inviare nei termini di volta in volta assegnati e ritenuti congrui ai fini dell'assolvimento richiesto e, comunque, non inferiori a 15 giorni.
6. I termini sono stabiliti a pena di decadenza.
7. Per la documentazione trasmessa con raccomandata, tramite il servizio postale, il rispetto dei termini di presentazione sarà riferito alla data del timbro postale di spedizione.
Criteri di priorità nell'assunzione delle garanzie
1. Esaurito l'iter istruttorio di cui al successivo art. 5 del presente regolamento, si procederà a redigere l'elenco dei soggetti beneficiari in base ai seguenti criteri di priorità:
1.1. garanzie rilasciate da socio "persona fisica" a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata già ordinata la liquidazione coatta amministrativa;
1.2. garanzie rilasciate da socio "persona fisica" a favore di cooperative agricole per le quali alla data di pubblicazione del presente regolamento non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa;
1.3. garanzie rilasciate da socio "cooperativa" a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata già ordinata la liquidazione coatta amministrativa;
1.4. garanzie rilasciate da socio "cooperativa" a favore di cooperative agricole per le quali alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa;
1.5. garanzie rilasciate da socio "consorzio di II grado" a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata già ordinata la liquidazione coatta amministrativa;
1.6. garanzie rilasciate da socio "consorzio di II grado" a favore di cooperative agricole per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale, ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa;
1.7. garanzie rilasciate da socio "persona giuridica" (diversa da quelle individuate ai punti 1.3. e 1.5.) a favore di cooperative agricole con insolvenza accertata con sentenza giudiziale o per le quali sia stata già ordinata la liquidazione coatta amministrativa;
1.8. garanzie rilasciate da socio "persona giuridica" (diversa da quelle individuate ai punti 1.4. e 1.6.) a favore di cooperative agricole per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sia stata ancora accertata l'insolvenza con sentenza giudiziale, ovvero non sia stata ancora ordinata la liquidazione coatta amministrativa.
2. All'interno di ciascun raggruppamento (individuato ai punti da 1.1. a 1.8.) ove le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti ad assicurare l'assunzione di tutte le garanzie rientranti nel singolo raggruppamento, si seguiranno i seguenti ulteriori criteri di priorità determinati in primo luogo dall'ordine cronologico della data di accertata insolvenza ovvero della data in cui è stata ordinata la liquidazione coatta amministrativa di ogni singola cooperativa e quindi, con riferimento alla stessa cooperativa dall'ordine cronologico di rilascio delle garanzie.
Istruttoria
1. Entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato al precedente art. 3, comma 3, si procederà alla redazione della graduatoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4 previo accertamento del ricorrere delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Via via che perverrà la documentazione di cui alla lett. c) del precedente art. 3, comma 1, ovvero quando sarà intervenuto il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, il soggetto beneficiario sarà inserito in graduatoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4, previo l'accertamento di cui al comma precedente.
3. Il competente gruppo dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è tenuto a provvedere tempestivamente alla notifica del provvedimento che ordina la liquidazione al gruppo incaricato degli adempimenti di cui al presente regolamento.
4. Dell'inserimento in graduatoria sarà data notizia all'interessato. La graduatoria sarà resa estensibile, a richiesta, agli aventi titolo.
5. Redatta la graduatoria, ai soggetti utilmente inclusi nella stessa e che hanno, comunque, prodotto la documentazione prevista dalla lett. e) e dalla lett. f) prima parte, ove quest'ultima dovuta, del precedente art. 3, comma 1, l'Assessorato provvederà, entro 30 giorni successivi al completamento della documentazione necessaria, a richiedere ulteriore documentazione prevista per le finalità del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
6. La documentazione di cui al comma precedente dovrà pervenire all'Assessorato suddetto entro 15 giorni dalla richiesta.
Adempimenti finali
1. Completato l'iter istruttorio l'Assessorato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, provvederà ad adottare i provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla legge.
2. I provvedimenti suddetti dopo il visto degli organi di controllo saranno notificati al beneficiario, agli istituti di credito ed enti interessati ed ai curatori o commissari liquidatori.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 16 gennaio 1997.
PROVENZANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 13 marzo 1997.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 168.