
LEGGE 2 gennaio 1997, n. 2
G.U.R.I. 8 gennaio 1997, n. 5
Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.
TESTO COORDINATO (alla legge 6 luglio 2012, n. 96 e con annotazioni alla data 6 luglio 2012)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica
(abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 3 giugno 1999, n. 157)
[1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.]
Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1
(abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 3 giugno 1999, n. 157)
[1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.
2. Alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.
4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.
5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.
6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5.]
Determinazione ed erogazione delle somme
(abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 3 giugno 1999, n. 157)
[1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i Partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2.
3. Il fondo è ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, risulti espressione di due o più partiti o movimenti, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, ad esso viene corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al terzo e quarto periodo e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote ai partiti e movimenti politici di cui al primo e secondo periodo.
4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 1997 e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 1998.]
Disposizioni transitorie
(integrato dall'art. 30 della legge 8 maggio 1998, n. 146) e dall'art. 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157)
1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 2.
1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonché per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole.
1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in diminuzione dell'unità previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 450 del 1997, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, con priorità per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione.
1-quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguaglio delle somme già ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi già ricevuti. La restituzione delle somme è effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non può essere inferiore al 10 per cento delle somme già ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute.
1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o più movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1-quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Erogazioni liberali delle persone fisiche
1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali
1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
"Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Esclusioni
1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono valersi persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiamo dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale abbia avuto luogo.
Rendiconto dei partiti e movimenti politici
(modificato dall'art. 17, comma 130, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e modificato e integrato dall'art. 9, comma 23, della legge 6 luglio 2012, n. 96)
[1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.] (comma abrogato) (1)
2. Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.)
3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.
4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservate ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalia presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. (2)
12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati. (2)
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale. (2)
[14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile".] (comma abrogato) (1)
[15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria.] (comma abrogato) (3)
[16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico.] (comma abrogato) (3)
[17. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti.] (comma abrogato) (3)
Comma abrogato dall'art. 9, comma 23, lett. a), della legge 6 luglio 2012, n. 96.
Ai sensi dell'art. 9, comma 27, della legge 6 luglio 2012, n. 96, i commi 11, 12 e 13 annotati si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.
Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 3 giugno 1999, n. 157.
Norma di salvaguardia
[1. L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire.] (comma abrogato) (1)
2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni caso superare l'importo di 50 miliardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.
Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 3 giugno 1999, n. 157.
Abrogazioni
1. Sono abrogati i commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire 26.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 gennaio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
ALLEGATO A
(integrato dall'art. 11, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96)
MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI
STATO PATRIMONIALE
Attività
Immobilizzazioni immateriali nette:
costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
costi di impianto e di ampliamento.
Immobilizzazioni materiali nette:
terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecniche;
macchine per ufficio;
mobili e arredi;
automezzi;
altri beni.
Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):
partecipazioni in imprese;
crediti finanziari;
altri titoli.
Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera).
Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):
crediti per servizi resi a beni ceduti;
crediti verso locatari;
crediti per contributi elettorali;
crediti per contributi 4 per mille;
crediti verso imprese partecipate;
crediti diversi.
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:
partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).
Disponibilità liquida:
depositi bancari e postali;
denaro e valori in cassa.
Ratei attivi e risconti attivi.
Passività
Patrimonio netto:
avanzo patrimoniale;
disavanzo patrimoniale;
avanzo dell'esercizio;
disavanzo dell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri:
fondi previdenza integrativa e simili;
altri fondi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):
debiti verso banche;
debiti verso altri finanziatori;
debiti verso fornitori;
debiti rappresentati da titoli di credito;
debiti verso imprese partecipate;
debiti tributari;
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
altri debiti.
Ratei passivi e risconti passivi.
Conti d'ordine:
beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;
fideiussione a/da terzi;
avalli a/da terzi;
fideiussioni a/da imprese partecipate;
avalli a/da imprese partecipate;
garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.
Conto economico
A) Proventi gestione caratteristica.
1) Quote associative annuali.
2) Contributi dello Stato:
a) per rimborso spese elettorali;
b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF.
3) Contributi provenienti dall'estero:
a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
b) da altri soggetti esteri.
4) Altre contribuzioni:
a) contribuzioni da persone fisiche;
b) contribuzioni da persone giuridiche;
b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici.
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.
Totale proventi gestione caratteristica
B) Oneri della gestione caratteristica.
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
2) Per servizi.
3) Per godimento di beni di terzi.
4) Per il personale:
a) stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
5) Ammortamenti e svalutazioni.
6) Accantonamenti per rischi.
7) Altri accantonamenti.
8) Oneri diversi di gestione.
9) Contributi ad associazioni
Totale oneri gestione caratteristica
Risultato economico della gestione caratteristica (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari.
1) Proventi da partecipazioni.
2) Altri proventi finanziari.
3) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.
1) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
2) Svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari.
1) Proventi: plusvalenza da alienazioni;
varie.
2) Oneri: minusvalenze da alienazioni;
varie.
Totale delle partite straordinarie
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B +C + D + E).
ALLEGATO B
CONTENUTO DELLA RELAZIONE
Devono essere indicati:
1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;
3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;
4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;
6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
7) l'evoluzione prevedibile della gestione.
ALLEGATO C
CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA
Devono essere indicati:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi,
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi editoriali, di informazioni e comunicazione", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;
10) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.