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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 marzo 1997

G.U.R.I. 29 luglio 1997, n. 175

Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 3, il quale prevede l'istituzione di uno specifico corso di laurea i due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola a e della scuola elementare;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare: l'art. 191, commi 4 e 6, nel quale è fissata la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, anche ai fini dell'iscrizione degli alunni a corsi di laurea; l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; l'art. 402, comma 1, lettere a) e b), nel quale sono stabiliti i titoli di studio necessari ai fini della ammissione ai concorsi a posti di docente di scuola materna e di docente di scuola elementare; gli articoli 278 e 279, nei quali è contenuta la disciplina delle sperimentazioni e innovazioni di ordinamenti e strutture e della validità degli studi compiuti dagli alunni delle classi e scuole sperimentali;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 9, comma 2, che prevede per le insegnanti della scuola materna statale una abilitazione specifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996, con il quale, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 341, è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare;

Ritenuta la necessità di ottemperare a quanto previsto dal comma 8, dell'art. 3, della citata legge n. 341, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, sono determinati i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio;

Considerato che a seguito della introduzione dei suddetti corsi di laurea non possono più considerarsi validi, ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle predette, scuole, i titoli di studio attualmente rilasciati dalle scuole e dagli istituti magistrali;

Ritenuta altresì, la necessità di procedere contestualmente alla determinazione dei tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento previsto dal citato art. 3, comma 8, della legge n. 341 e in conseguenza della cessazione della validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio - alla trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

Decreta:

Art. 1

1. Dall'anno scolastico 1998 - 99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.

2. Dall'anno scolastico 2002-03 sono soppressi i corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale, previsti dall'art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994.

3. Sino all'introduzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui al successivo art. 3 e secondo la procedura prevista dall'art. 205 del medesimo decreto n. 297, potranno continuare a funzionare ad esaurimento i corsi sperimentali quinquennali della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, istituiti a norma dell'art. 278 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

Art. 2

1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 - 1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001 - 2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonchè ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

2. Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997 - 1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato.

4. Nei concorsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici.

Art. 3

1. In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi 1 e 2, è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di durata quinquennale, è determinato con la procedura prevista dall'art. 205 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.

2. Il presente decreto sarà sottoposto ai prescritti controlli.

Roma, 10 marzo 1997

Il Ministro della pubblica istruzione

BERLINGUER

Il Ministro per la funzione pubblica

BASSANINI

p. Il Ministro del tesoro

PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1997

Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 268