
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 25 novembre 1998, n. 418
G.U.R.I. 5 dicembre 1998, n. 285
Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.
Testo annotato al 13 aprile 1999
ILMINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1º gennaio 1999, e che con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;
Visto l'articolo 118, comma terzo, seconda parte, della Costituzione, in osservanza del quale le regioni esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1998 la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'ACI, e considerato che per il passaggio dalle attuali modalità di gestione a quelle da realizzarsi in via definitiva dalle regioni è necessario prevedere una fase transitoria;
Considerato che nelle regioni a statuto speciale, le funzioni demandate alle regioni a statuto ordinario restano di competenza statale e che, scadendo il 31 dicembre 1998 la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI, il Ministero delle finanze deve provvedere direttamente alla riscossione e al controllo delle tasse automobilistiche a norma dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
Considerate le modifiche apportate al regime delle tasse automobilistiche dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal 1º gennaio 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998;
Visti i prescritti pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi, rispettivamente in data 17 settembre 1998 e 15 settembre 1998;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 6481 dell'8 ottobre 1998;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
Vista la nota n. 3-4993M/UCL del 5 novembre 1998, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Tasse oggetto del trasferimento di funzioni
1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha per oggetto le seguenti tasse automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
b) la soprattassa diesel, istituita con decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, relativa alle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Controllo, riscossione e versamenti
1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.
2. Ai fini dell'affidamento delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, si tiene conto dei seguenti elementi:
a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;
b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività di controllo e riscossione;
c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5;
d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attività;
e) idoneità tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione.
3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5.
4. Il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi.
5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.
Accertamento, recupero e rimborsi (1)
1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.
2. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresì le stesse informazioni tramite supporti informatici.
3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1953, n. 39. Il Ministero delle finanze provvede all'aggiornamento in via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.
Si riportano:
il testo dell'art. 68, comma 1, del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 112:
"Art. 68
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".
il testo dell'art. 69 del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 112:
"Art. 69 - Norma di coordinamento
1. I rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. I riferimenti contenuti nelle disposizioni che precedono, a decreti o altri provvedimenti ministeriali sono da intendere come attributivi di competenze secondo i principi stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29."
Applicazione delle sanzioni e contenzioso
1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.
Archivi delle tasse automobilistiche
1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.
3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4. L'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.
5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.
6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.
7. Resta ferma la facoltà di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1º gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalità e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio
1. A decorrere dal 1º gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.
2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo.
3. L'archivio di cui al comma 2 è costituito sulla base dei dati, per ciscun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'articolo 5, comma quarantunesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.
5. L'archivio è costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.
6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilità dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7. L'archivio di cui al comma 2 è utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.
8. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4.
9. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le relative modalità di utilizzazione degli stessi.
10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Ambito temporale di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza statale nella stessa materia.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 novembre 1998
Il Ministro: VISCO
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 43