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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 11 novembre 1998

G.U.R.S. 19 dicembre 1998, n. 63

Approvazione del documento che detta norme tecnico-organizzative sul funzionamento del sistema di emergenza regionale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, recante l'"Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza";

Visto il decreto n° 99114 del 4 maggio 1992, con il quale sono stati istituiti i dipartimenti di emergenza sanitaria;

Visto il decreto n. 2802 del 23 ottobre 1992, che individua i responsabili delle CO;

Vista la legge regionale n. 30/93 ed in particolare l'art. 36 che individua gli obiettivi degli interventi nell'area di emergenza sanitaria, ivi compresa l'istituzione del numero unico di chiamata telefonica per l'emergenza sanitaria 118 per il territorio della Regione Siciliana;

Viste le linee guida sul sistema di emergenza-urgenza emanate dal Ministero della sanità, recepite dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 aprile 1996 ed inoltrate alle Regioni con nota 100/SCPS/3.6248 del 6 maggio 1996;

Vista la circolare n. 913 dell'8 febbraio 1997, contenente direttive per l'attivazione in via sperimentale e provvisoria del Servizio urgenza emergenza sanitaria 118 (S.U.E.S. - 118);

Visto il decreto n. 21486/97, con il quale sono state individuate le Aziende sanitarie che hanno attivato in via sperimentale e provvisoria, nell'agosto 1997, il S.U.E.S. - 118;

Vista la legge regionale n. 30/97;

Vista la circolare n. 926 del 20 maggio 1997;

Vista la circolare n. 961 del 29 maggio 1998;

Visto il decreto assessoriale n. 25572 del 29 maggio 1998;

Vista la circolare n. 964 dell'1 luglio 1998;

Considerato che, effetto delle disposizioni normative ed amministrative richiamate, in atto, il sistema di emergenza sanitaria regionale, in via sperimentale e provvisoria, con una limitata dotazione di mezzi di soccorso terrestri, è stato attivato, dall'agosto 1997, solo nelle quattro provincie sedi di CO;

Considerato che in data 1 luglio 1998 è stato avviato il Servizio di elisoccorso regionale con le basi operative allocate presso le seguenti Aziende ospedaliere:

- A.O. Cervello di Palermo;

- A O. Cannizzaro di Catania;

- A.O. S. Elia di Caltanissetta;

oltre una postazione elicotteristica, in modalità operativa H24, presso l'aeroporto civile di Lampedusa al fine di far fronte, prioritariamente, alle emergenze sanitarie delle isole di Lampedusa, Pantelleria e Linosa;

Visto il decreto n. 26166 del 24 luglio 1998, con il quale è stato istituito il Comitato regionale per l'emergenza sanitaria, così come previsto dalle già richiamate linee guida n. 1/96;

Considerato che, nell'attuale configurazione del S.U.E.S. - 118, per l'operatività della Centrale operativa (CO) di Palermo, si sono evidenziate delle discrasie derivanti da un accavallarsi di competenze tra le aziende sanitarie interessate dalla gestione della CO;

Ritenuto di dare atto della buona operatività dell'A.U.S.L. n. 6 nella gestione di competenza relativa all'attività della CO di Palermo;

Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare la configurazione operativa del S.U.E.S. - 118, individuare l'Azienda di riferimento nazionale e di alta specialità (A.R.N.A.S.) Civico e Benfratelli, quale azienda sanitaria di riferimento della CO di Palermo;

Considerato, per la precedente individuazione, che le aziende sanitarie di riferimento per le CO del S.U.E.S. - 118, risultano le Aziende ospedaliere di seguito elencate:

- A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli per il bacino d'utenza di Palermo-Trapani;

- A.O. S. Elia per il bacino d'utenza di Caltanissetta - Enna - Agrigento;

- A.O. Cannizzaro per il bacino d'utenza di Catania - Siracusa - Ragusa;

- A.O. Papardo per il bacino d'utenza di Messina;

Visto il documento tecnico elaborato in sede dei lavori di sottocommissione del Comitato di cui al decreto n. 26166/98;

Ritenuto opportuno che il sistema di emergenza sanitaria regionale venga regolamentato secondo gli indirizzi del documento indicato al punto precedente;

Considerato che la dislocazione dei mezzi di soccorso, in quantità e qualità, secondo le indicazioni del documento tecnico di cui al presente decreto, è stabilita dal Comitato regionale per l'emergenza sanitaria entro 10 giorni dalla data di adozione del presente decreto;

Considerato che, per quanto attiene le risorse umane da impiegare nel sistema di emergenza sanitaria regionale, risulta opportuno che i direttori generali delle Aziende ospedaliere, individuate come aziende sanitarie di riferimento per le CO, entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, adottino ogni provvedimento amministrativo atto a quantificare la dotazione di personale medico e parasanitario necessario al funzionamento del sistema di emergenza a regime e, conseguentemente, a variare le piante organiche del reparto di anestesia e rianimazione di riferimento per ogni CO del sistema;

Considerato che i provvedimenti di cui al punto precedente potranno essere recepiti ed autorizzati, secondo le indicazioni della vigente legislazione, da questo Assessorato che ne assicurerà, altresì la necessaria copertura finanziaria, in modo che il S.U.E.S. - 118, nelle sue componenti, possa contare su personale che svolga la sua attività professionale nell'ambito dei compiti d'istituto;

Ritenuto necessario, nelle more che si realizzi la previsione di cui al punto precedente, che, in via sperimentale e provvisoria, il personale sanitario e parasanitario, in quantità e qualità idonea per l'attività del S.U.E.S. - 118, sia individuato attraverso gli istituti incentivanti previsti dai vigenti contratti nazionali di lavoro, secondo i parametri economici attualmente concordati con le OO.SS. di categoria;

Ritenuto, pertanto, necessario che, con successivo provvedimento amministrativo, venga data opportuna copertura finanziaria al fabbisogno di personale sanitario da impiegare immediatamente nel S.U.E.S. - 118, nelle more di approvazione delle summenzionate piante organiche;

Considerato che, nell'ambito del territorio regionale, esiste una carenza di laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in anestesia e rianimazione e che, pertanto, al fine di assicurare la realizzazione della previsione di cui ai punti precedenti, per la componente medica del sistema, sia da ritenere opportuno incentivare le università privilegiando le borse di studio tendenti a formare medici specialisti in anestesia e rianimazione;

Ritenuto opportuno incaricare le Aziende sanitarie, come prima individuate, per la gestione amministrativa, organizzativa, logistica, e strumentale delle rispettive CO di riferimento, ad esclusione dei mezzi di soccorso;

Considerato che per l'ottimale funzionalità operativa del S.U.E.S. - 118, tutti i mezzi di soccorso sia terrestri che aerei, devono essere dotati di un'adeguata scorta di presidi sanitari e farmacologici;

Ritenuto, altresì, opportuno che il succitato Comitato regionale per l'emergenza sanitaria regolamenti, con un proprio documento tecnico da trasmettere a tutte le Aziende sanitarie della Regione, le caratteristiche tecniche nonché le modalità operative di scorta e di ricambio dei presidi sanitari e farmacologici;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il documento tecnico, elaborato in sede dei lavori di sottocommissione del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria di cui al decreto n. 26166/98, che detta norme tecnico-organizzative sul funzionamento del sistema di emergenza regionale.

Art. 2

E' attivato, in forma sperimentale, su tutto il territorio regionale, il Servizio di urgenza emergenza sanitaria (S.U.E.S.) regionale, basato sul numero unico di chiamata telefonica di emergenza 118, secondo le modalità indicate nel documento tecnico, art. 1, che diviene parte integrante del presente decreto e riportato nell'allegato A.

Art. 3

Ogni precedente provvedimento assessoriale in contrasto con il presente decreto è da ritenersi annullato.

Art. 4

Per i fini del presente decreto, le aziende sanitarie di riferimento per le CO del S.U.E.S. - 118, risultano le Aziende ospedaliere di seguito elencate:

- A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli per il bacino d'utenza di Palermo - Trapani, CO di Palermo;

- A.O. S. Elia per il bacino d'utenza di Caltanissetta - Enna - Agrigento, CO di Caltanissetta;

- A.O. Cannizzaro per il bacino d'utenza di Catania - Siracusa - Ragusa, CO di Catania;

- A.O. Papardo per il bacino d'utenza di Messina, CO di Messina.

Art. 5

Alle Aziende sanitarie, così come individuate all'art. precedente, è demandata la gestione amministrativa, organizzativa, logistica e strumentale delle rispettive CO di riferimento.

Art. 6

La dislocazione dei mezzi di soccorso da impiegare nel S.U.E.S. - 118, in quantità e qualità, secondo le indicazioni del documento tecnico di cui all'allegato A, è proposta dal Comitato regionale per l'emergenza sanitaria.

Art. 7

Le caratteristiche tecniche nonché le modalità operative di scorta e di ricambio dei presidi sanitari e farmacologici, utilizzati dai mezzi di soccorso del S.U.E.S. - 118 saranno regolamentate con un documento tecnico, da parte del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria, che verrà trasmesso a tutte le Aziende sanitarie della Regione.

Art. 8

I direttori generali delle Aziende ospedaliere, individuate come aziende sanitarie di riferimento per le CO, entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, dovranno adottare tutti i provvedimenti amministrativi atti a quantificare la dotazione di personale medico e parasanitario necessario al funzionamento del S.U.E.S. - 118 a regime, così come regolamentato dal documento tecnico di cui all'art. 1, e, conseguentemente, a variare le piante organiche del reparto di anestesia e rianimazione di riferimento per ogni CO.

Art. 9

I provvedimenti amministrativi di cui all'articolo precedente saranno recepiti ed autorizzati, secondo le indicazioni della vigente legislazione, da questo Assessorato che ne assicurerà, altresì la necessaria copertura finanziaria, in modo che il S.U.E.S. - 118, nelle sue componenti, possa contare su personale che svolga la sua attività professionale nell'ambito dei compiti d'istituto.

Art. 10

Nelle more che si realizzi la previsione di cui all'articolo precedente, le Aziende sanitarie di cui all'art. 4, in via sperimentale e provvisoria, dovranno individuare il personale sanitario e parasanitario, in quantità e qualità idonea per l'attività del S.U.E.S. - 118, attraverso gli istituti incentivanti previsti dai vigenti contratti nazionali di lavoro, secondo i parametri economici attualmente concordati con le OO.SS. di categoria, anche tramite opportune collaborazioni con le altre Aziende viciniori.

Art. 11

Nelle more di approvazione delle summenzionate piante organiche, con successivo provvedimento amministrativo, sarà data opportuna copertura finanziaria al fabbisogno di personale sanitario, individuato ai sensi dell'articolo precedente ed in relazione alla quantificazione del fabbisogno di personale medico e parasanitario stabilito in sede di Comitato regionale per l'emergenza sanitaria, da impiegare immediatamente nel S.U.E.S. - 118.

Art. 12

Annualmente, al fine di eliminare la carenza di laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in anestesia e rianimazione nell'ambito del territorio regionale, saranno privilegiati, secondo le previsioni del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria, i progetti di borse di studio delle Università della Regione tendenti a formare medici specialisti in anestesia e rianimazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 novembre 1998.

LEONTINI

Allegato A

RETE PER L'EMERGENZA E 118

Definizioni

Il sistema di emergenza-urgenza è l'insieme, organizzato e diretto, di attività, strutture e presidi pubblici e delle associazioni di volontariato, a supporto degli stessi, che, con compiti differenziati, assolvono unitariamente alle funzioni di:

- intervento di soccorso, sul posto ove si verifica un evento di gravità rilevante, reale o supposta, per la salute di un soggetto;

- filtro, per le strutture di emergenza-urgenza ospedaliera, delle richieste di intervento non necessarie o altrimenti gestibili;

- messa in sicurezza del paziente e ripristino delle funzioni vitali compromesse nel minor tempo possibile.

Obiettivo primario delle attività di emergenza-urgenza è quello di garantire un intervento tempestivo ed adeguatamente qualificato che affronti i casi di:

- emergenza sanitaria, comportante la compromissione di una o più funzioni vitali, che richiede immediato intervento di valutazione e stabilizzazione delle medesime, la cui carenza determinerebbe in breve tempo la morte del paziente;

- urgenza, che determina la necessità di un intervento sanitario senza il quale sorge un rischio per la vita del paziente e/o danni permanenti.

Struttura del sistema

In aderenza alle linee guida ministeriali n. 1/1996 l'insieme delle strutture preposte agli interventi di emergenza-urgenza deve essere considerato un sistema complesso ed unitario, composto da:

a) allarme sanitario, con numero telefonico unificato, diretto da una centrale operativa (CO) con compiti di valutazione, filtro ed allertamento del sistema;

b) una rete di mezzi di trasporto attrezzati in grado di garantire l'intervento di soccorso, di salvaguardia e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse, nonché il trasporto nel minor tempo possibile nel punto della rete ospedaliera o territoriale adeguatamente qualificato ed attrezzato per affrontare e risolvere la situazione di urgenza e/o emergenza;

c) una rete ospedaliera e territoriale dotata di strutture dedicate al pronto soccorso, all'accettazione ed al successivo trattamento dello stato di emergenza-urgenza.

Il sistema di emergenza-urgenza è quindi costituito dall'insieme dei Dipartimenti di emergenza-urgenza che si costituiranno nelle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specialità (A.R.N.A.S.) e di Rilievo regionale per l'emergenza, che saranno collegati con le rispettive CO di bacino.

Partecipano al sistema anche i medici dell'emergenza sanitaria territoriale cioè medici che, avendo superato un apposito corso di formazione, per le attività di emergenza-urgenza, potranno operare sui mezzi di trasporto attrezzato e nelle strutture ospedaliere e territoriali dell'emergenza-urgenza.

A) Allarme sanitario

Il sistema di allarme sanitario è costituito dalle CO, raggiungibili dal numero telefonico 118, e tra loro collegate. A queste strutture confluiscono le richieste di intervento provenienti dal territorio e/o degli ospedali.

Ogni CO è, inoltre, collegata ai vari reparti dei Dipartimenti di emergenza-urgenza.

Ogni CO dirige la rete dei trasporti fino alla presa in carico della situazione di emergenza-urgenza da parte della rete ospedaliera ed è operativa 24 ore su 24.

Compito della CO è anche il coordinamento delle attività connesse con il trasporto urgente di sangue nonché di quelle relative al prelievo e trapianto di organi, compreso il trasporto del personale sanitario deputato al prelievo in ambito intra ed extra regionale.

A-1) La centrale operativa

Il servizio di emergenza sanitaria regionale mediante il numero unico di chiamata telefonica 118, che assume la denominazione di Servizio di urgenza-emergenza sanitaria 118 (S.U.E.S. - 118), fa capo alle 4 centrali operative (CO), una per ciascun bacino infraregionale (Palermo-Trapani, Catania-Siracusa-Ragusa, Messina, Caltanissetta-Agrigento-Enna), che sono state realizzate secondo le modalità indicate dalla conferenza Stato-Regioni e riprese dall'art. 36, comma 2, lett. b, della legge regionale n. 30/93.

Le CO, attive 24 ore su 24, devono essere raccordate fra loro e con la protezione civile e adottano gli standard di comunicazione e di servizi definiti dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, compatibili tra loro e con quelli delle altre regioni (ex D.P.R. 27 marzo 1992).

Le CO hanno le importanti funzioni di raccogliere e valutare le chiamate per emergenze nel bacino di appartenenza, di identificare il presidio a cui avviare i soggetti in emergenza, di organizzare il loro trasporto e di mettere in allarme il presidio stesso; il tutto seguendo criteri di gravità, del numero delle vittime, di tipo e complessità di intervento e di prossimità dei presidi al luogo dell'emergenza.

Nell'eventualità di catastrofi, la CO è una delle stazioni sentinella a cui può pervenire la prima segnalazione, che essa deve diffondere alle altre strutture competenti (es.: prefetture) e fa parte comunque della rete per l'organizzazione dei soccorsi.

Per la gestione e il funzionamento delle CO, si applica quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1992.

Fra i compiti delle CO rientrano anche:

- il coordinamento e la gestione delle ambulanze disponibili in ognuno dei bacini infraregionali per le finalità proprie delle emergenze;

- la decisione sull'impiego di elicotteri per il trasporto di infermi in emergenza, ove richiesto dalla distanza e dalla viabilità nonché dalla gravità del caso clinico.

La CO deve essere costantemente a conoscenza della disponibilità della rete di trasporto e di quella ospedaliera e della situazione dei servizi territoriali di guardia medica e della rete dei presidi territoriali di emergenza-urgenza in grado di assicurare prestazioni mediche adeguate; deve altresì essere a conoscenza in tempo reale della disponibilità dei posti letto di terapia intensiva ed alta specialità anche sui territori di competenza delle altre CO della rete.

Le CO sono, quindi, dotate di adeguati collegamenti telefonici e radiofonici, con i punti della rete e gli apparati radio-telefonici dotati di registrazione continua, nonché di adeguati collegamenti telematici.

Per ciascuna CO, tra l'altro, sono utilizzate le attrezzature di cui all'art. 4 della legge regionale n. 8/86.

Per i collegamenti radiofonici, inoltre, è utilizzata l'apposita banda di frequenza che il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha assegnato, in ogni regione, al SSN con il recente decreto interministeriale del 6 ottobre 1998 in corso di pubblicazione.

Per la scelta del personale di CO, si fa riferimento alle disposizioni indicate nel D.P.R. 27 marzo 1992; il personale infermieristico è costituito da operatori adeguatamente addestrati cui è affidata, come previsto dal citato D.P.R., la responsabilità operativa della centrale nell'ambito dei protocolli operativi formulati dal medico responsabile di CO in coordinamento con gli altri medici responsabili di CO nell'ambito dei lavori del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria di recente istituito con decreto n. 26166 del 24 luglio 1998.

All'interno della CO deve essere garantita la presenza continua di un medico rianimatore o, nell'impossibilità, di un medico dell'emergenza sanitaria territoriale cioè medici di guardia medica che abbiano superato il corso di formazione obbligatorio, organizzato dall'Assessorato regionale della sanità.

B) La rete dei trasporti

E' costituita, in aderenza alle linee guida ministeriali n. 1/96, dalle seguenti risorse:

- ambulanze di tipo B (da trasporto) con equipaggio costituito da un autista soccorritore e barelliere soccorritore;

- standard internazionale: in area urbana, 1/50.000 abitanti;

- ambulanze di tipo A (per il soccorso avanzato): con equipaggio costituito da un autista-soccorritore e barelliere soccorritore, da uno dei medici dell'emergenza territoriale e da un infermiere professionale;

- standard internazionale: in area urbana, 1/100.000 abitanti;

- centro mobile di rianimazione: con equipaggio costituito da un autista-soccorritore e barelliere soccorritore, da un medico anestesista-rianimatore e da un infermiere professionale;

- standard: un mezzo ogni centro urbano sede di DEA di III livello o, comunque, con popolazione residente superiore a 200.000 e fino a 250.000 abitanti; per i centri urbani con popolazione superiore a 250.000 abitanti, è previsto un mezzo aggiuntivo ogni ulteriori 250.000 o frazione;

- eliambulanza, con equipaggio costituito, oltre che dall'equipaggio di volo, da un medico anestesista-rianimatore e da un infermiere professionale con documentata esperienza e formazione.

Ogni CO, in via sperimentale, potrà utilizzare, altresì, degli automezzi di soccorso avanzato (auto medicalizzate) con a bordo un medico dell'emergenza territoriale ed un autista soccorritore.

Queste unità mobili di soccorso devono possedere i requisiti e le dotazioni di attrezzature e materiale previsti dalle vigenti norme e riportate in appendice.

Componente del sistema di emergenza sanitaria, il sistema regionale di elisoccorso è uno strumento di importanza strategica per una ottimale gestione dell'emergenza nella considerazione della complessità e grandezza della Regione nonché della presenza delle isole minori che devono essere raggiungibili in tempi brevi.

A tal fine, sono già state costruite elisuperfici in vari ospedali ed in varie località della Regione, isole minori comprese.

Sono basi operative del sistema di elisoccorso regionale le basi esistenti presso le Aziende ospedaliere (A.O.) Cervello di Palermo, S. Elia di Caltanissetta e Cannizzaro di Catania oltre una postazione elicotteristica allocata presso l'aeroporto dell'isola di Lampedusa per far fronte, prioritariamente, alle emergenze sanitarie delle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, soprattutto nei mesi estivi, ed alle problematiche sanitarie scaturenti dai continui sbarchi di extracomunitari su tali isole.

Tutte le Aziende ospedaliere sedi di dipartimento di III livello, così come di seguito definite, dovranno tendere a realizzare, ove possibile, nell'area ospedaliera, una elisuperficie secondo le specifiche norme.

La dislocazione dei mezzi di soccorso è stabilita dal Comitato regionale per l'emergenza sanitaria su proposta dei responsabili delle CO.

Tali dislocazioni potranno essere aggiornate in base alla verifica periodica dell'andamento del servizio, con la possibilità di spostare le ambulanze anche per brevi periodi e/o necessità stagionali, secondo le esigenze delle CO.

In via sperimentale e transitoria per un periodo di almeno 1 anno, gli standard numerici dei mezzi di trasporto di cui saranno operativi sino alla misura max del 90%.

C) I presidi territoriali per l'emergenza-urgenza (PTE)

Si prevede, a regime, l'istituzione di una rete di presidi territoriali per l'emergenza (PTE). Tali presidi, attivi 24 ore su 24, hanno la funzione di effettuare interventi di primo soccorso che possono essere esaustivi o seguiti dall'avvio a strutture sanitarie in grado di effettuare interventi più complessi.

Le sedi dei PTE sono individuate dalle Aziende USL territoriali, di concerto con i responsabili della CO del relativo bacino d'utenza, nel rispetto dei criteri di assegnazione di cui al precedente punto B) e degli indirizzi dettati dalla DGR n. 446 del 28 dicembre 1996.

I responsabili delle CO faranno coincidere, compatibilmente con le esigenze legate alla realtà territoriale, le postazioni dei mezzi di soccorso con ogni sede di PTE.

Nelle aree sufficientemente vicine a presidi ospedalieri di USL ed in cui non vengono istituiti dei PTE, il servizio di soccorso domiciliare ha sede presso i servizi di urgenza ospedalieri ed è svolto dai medici della emergenza territoriale specificatamente assegnati.

Al PTE dovrà essere assegnato personale medico esperto in pronto soccorso, ivi compresi i medici dell'emergenza territoriale come sopra definiti, e personale infermieristico, in relazione alle necessità operative per ciascun turno.

Il personale medico dovrà essere in condizione di fare fronte, con tempestività, alle più frequenti emergenze medico-chirurgiche, ponendo in essere attività diagnostico-terapeutiche di primo soccorso ed utilizzare un linguaggio e delle modalità operative attraverso l'applicazione di protocolli operativi stabiliti dai responsabili di CO nell'ambito del Comitato regionale per l'emergenza.

Il PTE effettuerà, tra l'altro, soccorsi domiciliari di emergenza, per richiesta della CO con la quale deve essere direttamente collegato.

Tale soccorso domiciliare farà parte del servizio assistenziale di base offerto in ambito distrettuale e sarà coordinato all'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che operano sullo stesso territorio.

La sede più appropriata dei PTE è presso le strutture sanitarie del distretto. Ove esistano ospedali da riconvertire l'allocazione in essi dei PTE risponde a criteri di opportunità e di economicità.

I criteri generali per decidere la loro allocazione sono: la distanza dagli ospedali, lo stato della viabilità, le zone disagiate (area montana e/o isole minori) e la densità della popolazione residente, con la possibilità di creazione di sedi stagionali di PTE o di potenziamento di quelle esistenti, in funzione di modificazioni significative della popolazione presente.

I medici dell'emergenza territoriale operanti sui mezzi di soccorso e presso i PTE, da un punto di vista amministrativo e organizzativo, dipenderanno dalla Azienda USL territorialmente competente; mentre, dal punto di vista tecnico-operativo, risponderanno alle indicazioni della CO di riferimento.

La rete ospedaliera per le emergenze

La componente ospedaliera della rete regionale per le emergenze si articola in 3 livelli di complessità crescente, come previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 30/93, e cioè:

- servizi di urgenza di 1° livello;

- dipartimenti di emergenza di 2° livello;

- dipartimenti di emergenza di 3° livello.

SERVIZI DI URGENZA

In tutti i presidi ospedalieri di USL deve essere presente un servizio di urgenza operante in tutto l'arco delle 24 ore, con turni di medici e personale parasanitario che dovranno essere forniti dalle unità operative ospedaliere.

Oltre ai turni predetti di guardia attiva con presenza di almeno un medico dell'unità operativa di medicina e/o di un medico dell'unità operativa di chirurgia (o comunque delle rispettive aree funzionali) deve essere prevista la reperibilità medica o chirurgica, a seconda che il turno sia coperto rispettivamente da un chirurgo o da un medico, e la reperibilità di un cardiologo e di un anestesista rianimatore.

L'organizzazione di cui sopra può essere, nei presidi strutturalmente più complessi, eventualmente rafforzata con un doppio turno continuo (medico e chirurgico), con la pronta disponibilità delle guardie interne delle divisioni di cui è dotato l'ospedale e con la reperibilità dei servizi diagnostico-terapeutici.

DIPARTIMENTI DI 2° E 3° LIVELLO

Con le leggi regionali n. 34/95 e n. 39/95 sono stati individuati e classificati, funzionalmente, i presidi ospedalieri, costituenti la rete ospedaliera regionale per l'emergenza, che pertanto sono stati scorporati quali Aziende ospedaliere dotati di autonomia gestionale.

I rimanenti presidi ospedalieri fanno parte della rete di emergenza in quanto sedi di un servizio di urgenza di primo livello.

ORGANIZZAZIONE

Il Dipartimento di emergenza (DE) è concepito come Dipartimento operativo, in cui unità operative diverse trovano modo di integrarsi in un complesso funzionale unitario multinazionale.

Per ragioni economiche e secondo le indicazioni fornite dall'art. 36 della legge regionale n. 30/93, tali unità operative devono essere in linea di massima già presenti negli ospedali individuati come ospedali di riferimento regionale per l'emergenza di 2° o di 3° livello.

Al funzionamento del dipartimento è preposto il comitato di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 30/93.

Nel corso del triennio di validità del piano sanitario in corso di emanazione, da parte dell'Assessorato regionale della sanità, verrà valutata l'opportunità ove sussistano particolari condizioni orografiche e di viabilità favorevoli fermo restando le norme organizzative sopraindicate che i direttori generali delle aziende UU.SS.LL. possono individuare un unico servizio di urgenza per più presidi ospedalieri nelle ore notturne e festive.

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA DI 2° LIVELLO

Il DE di 2° livello deve garantire le funzioni di primo soccorso e accettazione, di osservazione breve, di rianimazione e deve pure assicurare interventi diagnostico terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC. Sono inoltre assicurate le prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini e trasfusionali.

Il DE dovrà comprendere l'area di osservazione che è una area di degenza nella quale devono essere previsti posti letto attrezzati per il trasferimento delle patologie ad alto rischio e per l'osservazione temporanea nella attesa di definizione diagnostica. In questa area la degenza non deve eccedere le 12-24 ore.

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA DI 3° LIVELLO

Negli ospedali in cui esso è previsto verrà attivato un DE di 3° livello. Esso avrà le stesse caratteristiche di quello descritto al punto precedente, con l'aggiunta degli ulteriori presidi diagnostici e con il supporto delle divisioni altamente specializzate presenti in ospedale o in ospedali viciniori (neurologia, emodialisi, camere iperbariche, neurochirurgia, cardiochirurgia).

Tutti i DE ospedalieri, indipendentemente dal livello di specializzazione, dovranno prevedere al loro interno la funzione di triage come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento.

Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente formato che opera secondo protocolli prestabiliti dal responsabile del dipartimento.

Questo personale sarà affiancato, al bisogno, da un medico anestesista o, nell'impossibilità, da un medico dell'emergenza sanitaria territoriale. II servizio garantirà l'opportuna priorità delle emergenze-urgenze che giungono in pronto soccorso ed opererà a stretto contatto con "l'area filtro" dell'ospedale per lo smistamento dei problemi non a carattere di emergenza-urgenza.

E' fatto obbligo alle Aziende ospedaliere, che ancora non avessero provveduto, all'attivazione dei Dipartimenti di emergenza, dovendo i coordinatori di detti dipartimenti collaborare con il responsabile di CO del bacino di pertinenza alla formulazione dei protocolli operativi.

In un sistema di emergenza organizzato sul territorio in modo organico e razionale è necessario il raggiungimento di un elevato livello di operatività attraverso la qualificazione di operatori sanitari che ricevano un'accurata formazione nelle metodiche di rianimazione ed assistenza delle funzioni vitali per la sopravvivenza. Compete, quindi, al dipartimento di emergenza di 3° livello fornire agli operatori impegnati nell'emergenza le conoscenze basilari di supporto della vita mediante corsi di base, quali BLS (Basic Life Support) e corsi avanzati quali ACLS (Advanced Cardiac Life Support) ed ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Trasporti assistiti delle emergenze neonatali

Nelle more che venga attivato, nel territorio regionale, il Servizio di trasporto assistito delle emergenze neonatali (STEN) ed al fine di far fronte alle emergenze che nel frattempo si prospetteranno, i trasporti assistiti delle emergenze neonatali potranno essere effettuali con ognuno dei mezzi di soccorso di cui al precedente punto B) sotto la condizione che la struttura ospedaliera richiedente il trasporto fornisca al S.U.E.S. - 118 un neonatologo od, in alternativa, un pediatra ai quali compete l'assistenza al neonato patologico ed al quale il personale sanitario in servizio sul mezzo adoperato deve fornire ogni collaborazione.

Nello stesso periodo, saranno, inoltre, a carico, della stessa struttura ospedaliera richiedente le attrezzature elettromedicali con le quali effettuare il trasporto.

Appendice 1

DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA,

DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI

E DELLA STRUMENTAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO

Caratteristiche delle autoambulanze

Le caratteristiche delle autoambulanze da utilizzarsi per il soccorso sanitario d'urgenza ed emergenza sono quelle individuate al 2° comma dell'art. 1 e nell'allegato tecnico al decreto del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 e definite dallo stesso di tipo A, nonché da quanto previsto dalle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; sono, per altro, in fase di sperimentazione le linee di indirizzo del nuovo standard europeo prEN 1789 stabiliti in applicazione del 2° comma dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 1992.

Oltre ai requisiti previsti del citato D.M. le autoambulanze devono avere le caratteristiche e le dotazioni di seguito descritte:

COMPARTO DI GUIDA

Nel comparto di guida dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- n. 1 estintore da almeno 3 Kg. a norma;

- n. 2 paia di guanti da lavoro;

- n. 2 fumogeni di segnalazione (ove richiesto);

- apparato per radiocomunicazione a norma PP.TT. nel rispetto delle concessioni ministeriali all'uopo rilasciate;

- lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12 V;

- n. 1 forbice multi uso (taglio abiti e cinture di sicurezza);

COMPARTO SANITARIO

Nel comparto sanitario dovranno trovare collocazione le seguenti dotazioni:

- almeno 2 prese elettriche 12 V per apparecchiatura;

- batteria maggiorata per il funzionamento di apparecchiatura 12 V;

- riscaldamento autonomo;

- sistema aerazione e ventilazione;

- contenitori porta rifiuti a norma delle vigenti disposizioni;

- microfono/altoparlante per le radiocomunicazioni con la centrale operativa da utilizzare da parte del personale che assiste il paziente.

DOTAZIONE MINIMALE DEL MATERIALE DELLE AUTOAMBULANZE DI SOCCORSO: ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL TRASPORTO

- n. 1 barella di tipo rigido articolata e cinture;

- n. 1 barella a cucchiaio più cinture;

- n. 1 tavola spinale con fermacapo (opzionale);

- mezzi per immobilizzazione arti a depressione o stecco bende pneumatiche o stecco bende rigide;

- immobilizzatore spinale tipo "kendrickx";

- materassino a depressione con pompa di aspirazione più cinghie (ove richiesto);

- telo da trasporto a sei maniglie;

- collari cervicali di varie misure, rigidi;

- supporti portaflebo;

- n. 1 pappagallo;

- n. 1 padella;

- alcune confezioni di ghiaccio sintetico;

- n. 2 cuscini, n. 2 coperte di lana, lenzuola.

ATTREZZATURE SANITARIE

- n. 2 bombole di ossigeno della capacita totale di 14 litri, fisse, dotate di riduttore di pressione con manometro, con riempimento di almeno 150 atmosfere;

- n. 1 bombola di ossigeno della capacità di 2 litri, portatile, dotata di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento di almeno 150 atmosfere;

- impianto di ossigeno a parete con almeno 2 prese per innesto rapido del flussometro collegato alle bombole fisse;

- maschere per somministrazione di ossigeno con sistema di raccordo;

- n. 1 pallone manuale tipo "Ambu" con sistema di raccordo per collegamento alla bombola di ossigeno più "reservoire";

- maschere per pallone tipo "Ambu" di tre misure (piccola - media - grande);

- n. 1 maschera tipo Laerdal Pocket-mask;

- apribocca;

- cannula di Majo (almeno tre misure);

- aspiratore per secreti, asportabile;

- cateteri di misure diverse per aspirazione delle secrezioni;

- n. 2 mantelline anti ustione termica;

MATERIALE DI MEDICAZIONE

- pacchi di garze sterili e non sterili;

- bende di varie misure;

- bende a rete di varie misure;

- bendaelastica;

- guanti monouso sterili e non sterili;

- mascherine;

- cerotti di varie misure;

- 1 paio di forbici bottonute;

- 1 paio di forbici curve a punte smusse;

- 2 lacci emostatici;

- disinfettanti cutanei;

- 3 paia occhiali protettivi;

- 3 camici monouso;

- 2 klemmer;

- 3 cappelli monouso;

- 3 lenzuola sterili;

- 3 teli sterili;

- 3 maschere monouso;

- cinghia antiemorragica.

ATTREZZATURE SUPPLEMENTARI IN DOTAZIONE (utilizzabili sulle ambulanze con medico a bordo)

Oltre alle attrezzature indicate al precedente punto le autoambulanze a disposizione 24 ore su 24 con medico a bordo dovranno poter accogliere il materiale sanitario necessario messo a disposizione dal presidio ospedaliero, indicativamente:

- cardio-monitor munito di carta millimetrata per registrazione E.C.G., defibrillatore;

- set per intubazione adulti e bambini compreso laringoscopio a più lame;

- apparecchio di monitoraggio (saturimetro, capnometro, pressione incruenta, ecc );

- ventilatore automatico;

SEGNI DISTINTIVI

Scritte esterne con il logo regionale del Servizio urgenza ed emergenza sanitaria - S.U.E.S. 118, titolare come da indicazioni della Direzione generale sanità fornite con circolari alle AO sedi di centrale operativa.

Appendice 2

DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA,

DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA

STRUMENTAZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO

Auto medicalizzata

L'auto medicalizzata è un veicolo leggero con identificatori di emergenza (colorazione vistosa, sirena bitonale, lampeggiante azzurro) che consente il diretto ed immediato intervento sul luogo dell'evento destinata, quindi, al trasporto di professionalità e tecnologia e non al trasporto dei pazienti.

L'equipaggio sarà costituito da: autista soccorritore e medico.

Essa trova impiego soprattutto nell'area urbana per la maggiore facilità di spostamento; garantisce in tempi brevi l'arrivo del medico, secondo il concetto di diversificazione del mezzo di soccorso primario dove è il medico che va dal paziente e non viceversa.

I notevoli vantaggi derivanti dall'uso dell'auto medicalizzata sono evidenziati dalle considerazioni che seguono:

- svincola l'equipe medica dal trasporto diretto dei pazienti;

- rende l'equipaggio estremamente mobile e agile sul territorio;

- è possibile attivare l'equipe solo su richieste motivate ed eventualmente interrompere l'intervento o dirottarlo su altri eventi;

- offre una notevole versatilità operativa, infatti può essere attivata:

direttamente dalla centrale operativa:

- eventualmente in contemporanea con l'ambulanza di soccorso periferica, nei casi di evidente gravità, su indicazione dell'ambulanza di soccorso inviata sul luogo dell'evento qualora, oltre la stabilizzazione, siano ritenuti necessari provvedimenti più specifici; in questi casi si può effettuare la medicalizzazione in itinere, con il trasbordo sull'ambulanza del medico e degli strumenti medicali necessari;

se a partenza da sede ospedaliera:

- può integrare il mezzo mobile di rianimazione nel soccorso primario avanzato ed eventualmente inviare specifiche competenze mediche (pediatra, cardiologo, rianimatore, ecc.);

- riduce notevolmente i costi di acquisto; ogni ambulanza di soccorso può trasformarsi, con il trasbordo dei materiali descritti appresso, in mezzo mobile di rianimazione.

Criteri di assegnazione

Un mezzo ogni centro urbano con popolazione superiore 100.000 abitanti o comunque sede di DEA di II livello.

Le auto medicalizzate avranno una distribuzione sovrazonale e localizzazione preferibilmente ospedaliera o in alcuna delle sedi periferiche strategiche.

Dotazioni strumentali

Il veicolo è dotato delle seguenti attrezzature mediche alloggiate nel vano posteriore:

- cardiodefibrillatore;

- elettroaspiratore;

- valigie farmaci-strumentario;

- pallone Ambu adulti;

- pallone Ambu pediatrico;

- set intubazione completo in acciaio inox monouso;

- respiratore ed accessori per assistenza respiratoria;

- collari cervicali;

- bombola 02 da 5 litri con riduttore di flusso;

- flussometro;

- accessori tecnici (eventuali prese corrente 12 V e 220 V);

- sistemi di comunicazione (radiofrequenza ed eventuale 900 MHz).