
LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1998, n. 31
G.U.R.S. 28 ottobre 1998, n. 55
Interpretazione autentica della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3, dell'articolo 31, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. La data a decorrere dalla quale i consigli comunali devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili, a norma della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, deve intendersi quella della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, mediante affissione del relativo manifesto, da parte dei sindaci dei singoli comuni.
1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati tra la data dell'adozione del decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali di fissazione della data delle elezioni e la sua pubblicazione da parte del sindaco.