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LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1998, n. 31

G.U.R.S. 28 ottobre 1998, n. 55

Interpretazione autentica della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3, dell'articolo 31, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La data a decorrere dalla quale i consigli comunali devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili, a norma della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, deve intendersi quella della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, mediante affissione del relativo manifesto, da parte dei sindaci dei singoli comuni.

Art. 2

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati tra la data dell'adozione del decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali di fissazione della data delle elezioni e la sua pubblicazione da parte del sindaco.

Art. 3

1. La presente legge si applica anche agli atti deliberativi adottati dai consigli comunali per i quali sia stata pronunciata ordinanza di annullamento da parte della competente sezione del comitato regionale di controllo.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 ottobre 1998.

DRAGO