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DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1998, n. 410

G.U.R.I. 30 novembre 1998, n. 280

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 7-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, che ha apportato disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni riunite della Camera dei deputati non hanno espresso formalmente nei termini il proprio parere;

Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, reso in data 19 ottobre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.".

Art. 3

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è così sostituito:

"Art. 19 (Competenze dei responsabili dei servizi). - 1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive alla adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.

2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.".

2. All'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo n. 77 del 1995 le parole: "individuati ai sensi dell'articolo 19" sono soppresse.

Art. 4

1. All'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "è sottoposta al controllo di legittimità dell'organo regionale di controllo ed" sono soppresse.

Art. 5

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.".

Art. 6

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "entro un termine perentorio" sono inserite le seguenti: "di 60 giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato del predetto organo";

b) al comma 7-bis il primo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione.".

Art. 7

1. All'articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 89, nonché nei casi di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 89. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.".

Art. 9

1. All'articolo 90-bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: "del solo capitale in relazione all'anzianità del debito," sono sostituite dalle seguenti: "del debito, in relazione all'anzianità dello stesso," e dopo le parole: "a tal fine," sono inserite le seguenti: "entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2,";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi del comma 12 dell'articolo 89.";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.".

Art. 11

1. L'art. 109 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 109 (Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.

3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.

4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Unione province d'Italia, l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.

6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, con imputazione allo stesso capitolo di spesa.".

Art. 12

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 settembre 997, n. 342, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti già acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi già adottati.";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: "per quanto compatibili" e sono eliminate le seguenti: "sono fatti salvi gli atti già acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi già adottati";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Agli enti per i quali è stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995. Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione è tenuto a verificare la possibilità di attivare la procedura semplificata di cui al citato articolo 90-bis, adottando apposito motivato provvedimento. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi del citato articolo 89, comma 4, può offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis, un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debito ammesso sino all'80 per cento dello stesso.".

Art. 13

1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1998

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del

Consiglio dei Ministri

RUSSO JERVOLINO, Ministro

dell'interno

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO