
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 395
G.U.R.I. 18 novembre 1998, n. 270
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/70/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
1. Il presente regolamento stabilisce le misure minime di lotta contro le malattie di molluschi bivalvi di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, e di cui all'allegato D del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per servizio ufficiale, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e si applicano, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e loro successive modifiche.
2. Si intende inoltre per:
a) mortalità anomala constatata: una mortalità improvvisa che interessa all'incirca il 15 per cento della popolazione e che si produce nel corso di un breve periodo, tra due osservazioni, con conferma entro quindici giorni da parte del servizio ufficiale;
b) mortalità anomala in incubatoio: l'impossibilità di ottenere larve durante un periodo comprendente varie ovodeposizioni consecutive ottenute da diverse popolazioni di riproduttori;
c) mortalità anomala in avannotteria: una mortalità improvvisa e rilevante che ha luogo in un breve lasso di tempo in numerose vasche.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
1. Il titolare dell'azienda nella quale sono allevati molluschi bivalvi deve:
a) registrare l'azienda presso il servizio ufficiale e comunicare allo stesso ogni successiva variazione;
b) tenere un registro:
1) dei molluschi bivalvi che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni e provenienza;
2) dei molluschi bivalvi in uscita dall'azienda ai fini della reimmersione, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione;
3) della mortalità anomala constatata.
2. Il registro di cui al comma 1, lettera b), può essere esaminato in qualunque momento dal servizio ufficiale e deve essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni dalla data dell'ultima registrazione.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
1. Al fine di poter accertare la mortalità anomala constatata, il servizio ufficiale provvede a sottoporre ad un programma di monitoraggio e di campionamento le aziende, i banchi sfruttati e le zone in cui sono allevati molluschi bivalvi in modo da tenere sotto controllo la situazione sanitaria degli animali; tale servizio può applicare il programma ai bacini di depurazione e di deposito che scaricano le loro acque in mare.
2. Il servizio ufficiale, se durante l'applicazione dei programmi di cui al comma 1 accerta la mortalità anomala constatata ovvero dispone di informazioni che fanno sospettare la presenza di focolai di malattia, deve:
a) redigere un elenco dei siti in cui sono presenti le malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, purché tali malattie non siano oggetto di un programma autorizzato ai sensi del citato decreto n. 555 del 1992;
b) redigere l'elenco dei siti in cui si è verificata la mortalità anomala constatata, connessa alla presenza delle malattie figuranti nell'allegato D o per i quali il servizio ufficiale disponga di informazioni che fanno sospettare la presenza di focolai di malattia;
c) sorvegliare l'evoluzione e la diffusione geografica delle malattie richiamate nelle lettere a) e b).
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
1. La denuncia, anche del solo sospetto della presenza delle malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e di cui all'allegato D del presente regolamento, nonché qualsiasi tasso inconsueto di mortalità tra i molluschi bivalvi nelle aziende, nelle zone di allevamento o nei banchi sfruttati nonché nei bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, è obbligatoria e immediata, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, per i molluschicoltori o per qualsiasi altra persona le abbia constatate.
2. Nel caso di cui al comma 1, il servizio ufficiale:
a) provvede al prelievo di campioni da sottoporre all'esame di un laboratorio riconosciuto;
b) in attesa dei risultati dell'esame di cui alla lettera a), adotta tutte le misure necessarie affinché nessun mollusco possa essere trasportato senza autorizzazione fuori dall'azienda, dalla zona di allevamento o dai banchi sfruttati, né dai bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, ai fini della stabulazione o della reimmersione in un'altra azienda o nell'ambiente acquatico.
3. Se dall'esame previsto al comma 2, lettera a):
a) non risulta la presenza di un agente patogeno, le restrizioni di cui al comma 2, lettera b), sono revocate;
b) risulta la presenza di un agente patogeno di una delle malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e di cui all'allegato D del presente regolamento, è eseguita un'indagine epizootologica per determinare le possibili vie di diffusione della malattia e per indagare se durante il periodo precedente la denuncia di cui al comma 1, molluschi siano stati trasportati fuori dalla zona di allevamento o dai banchi sfruttati, ai fini della stabulazione o della reimmersione.
4. Se dall'indagine epizootologica di cui al comma 3, lettera b), risulta che la malattia è penetrata in una o più aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati, in particolare in seguito ad un movimento dei molluschi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
5. In deroga all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, il servizio ufficiale può autorizzare, secondo le rispettive competenze, il movimento di molluschi bivalvi vivi solo se destinati ad altre aziende, zone di allevamento o banchi sfruttati infetti della stessa malattia.
6. Il Ministero della sanità informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dei casi di mortalità anomala constatata determinata da un agente patogeno, delle misure prese per analizzare e controllare la situazione, nonché della causa della mortalità.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
1. I prelievi e gli esami di laboratorio intesi a determinare la causa della mortalità anomala dei molluschi bivalvi sono effettuati mediante i metodi fissati in sede comunitaria.
2. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi, che ha competenze e compiti previsti nell'allegato B, è indicato nell'allegato A.
3. I laboratori nazionali di riferimento sono indicati nell'allegato C.
4. Il laboratorio nazionale di riferimento coopera con il laboratorio comunitario di riferimento.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 32
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
ALLEGATO A
(previsto dall'art. 6, comma 2)
LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI
IFREMER
Boîte Postale 133
17390 La Tremblade
France
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
ALLEGATO B
(previsto dall'art. 6, comma 2)
COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI
Il laboratorio comunitario di riferimento ha le competenze ed i compiti seguenti:
1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi delle malattie dei molluschi negli Stati membri, segnatamente mediante:
a) la creazione e la conservazione di una collezione di vetrini istologici, ceppi o isolati dell'agente patogeno della malattia in questione, da mettere a disposizione dei laboratori riconosciuti negli Stati membri;
b) organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;
c) la raccolta ed il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati dei test effettuati nella Comunità;
d) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia delle malattie;
e) la conoscenza dei progressi compiuti in tutto il mondo in materia di sorveglianza, epizooziologia e prevenzione delle malattie;
f) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;
2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologici;
3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;
4) collaborare, per quanto concerne i metodi diagnostici delle malattie esotiche, con i laboratori competenti dei Paesi terzi in cui tali malattie sono diffuse.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
ALLEGATO C
(previsto dall'art. 6, comma 3)
LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI Germania: Bundesforschungsananstalt für Viruskfrankheiten der Tiere Anstaltsteil Insel Riems D-0-2201 Insel Riems Germania Spagna: Instituto de investigactiones marinas del C.S.I.C. C/Eduardo Cabello, 6 36208 Vigo (Pontevedra) Spagna Francia: IFREMER Boîte postale 133 17390 La Tremblade Francia Grecia: Kentro Kthuiatricwn Idrumatwn qessalonikhV Institouto Loywdwn kai Parastikwn
Noshmatwn Tmhma PaqologiaV ¡drobiwn Organismwn
26h; Oktwbriou 80
54627 Qessalonikh Grecia Irlanda: Fisheries Research Centre Abbotstown Casteknock Dublin 15 Irlanda Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie Laboratorio di Ittiopatologia Via della Roggia, 92 33030 Basaldella di Campoformio (Udine) Italia Paesi Bassi: Rijksinstituut voor visserijonderzoek (RIVO-DLO) Haringkade 1 Postbus 68 1970 AB IJmuiden Paesi Bassi Regno Unito: Fish Diseases Laboraty The Nothe Weymouth Dorset DT4 8 UB Regno Unito The Marine Laboraty PO Box 101 Victoria Road Aberdeen AB9 8DB Regno Unito
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 148.
ALLEGATO D
(previsto dall'art. 1, comma 1)
Malattie Agenti patogeni Specie sensibili Haplosporidium Haplosporidium nelsoni Crassostrea virginica Haplosporidium costale Crassostrea virginica Perkinosis Perkinsun marinus Crassostrea virginica Perkinsun olseni Haliotis rubra H. Laevigata Mikrokytosis Mikrokytos mackini Crassostrea gigas O. edulis O. puelchana O. denselomellosa Tiostrea chilensis Mikrokytos roughleyi Saccotrea commercialis Iridovirosis Oyster Velar Virus Crassostrea gigas Marteiliosis Marteilia sidneyi Saccostrea commercialis