Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1998, n. 486

G.U.R.I. 14 gennaio 1999, n. 10

Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni rese dai pubblici dipendenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Considerata la necessità di definire le modalità di versamento all'erario degli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi di cui al citato articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 131/98, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione della norma

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione dei compensi attribuiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La riduzione dei compensi di cui al comma 1 deve essere effettuata anche nei confronti dei dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2

Amministrazione competente alla riduzione e modalità di versamento

1. L'amministrazione tenuta ad operare la riduzione e ad effettuare il relativo versamento all'erario è quella presso la quale il dipendente pubblico svolge la prestazione il cui compenso è soggetto a riduzione.

2. I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima con l'indicazione, nella causale di versamento, degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397).

Art. 3

Compensi soggetti a riduzione

1. Sono soggetti a riduzione i compensi corrisposti a dipendenti pubblici che svolgano, anche nell'ambito di organi collegiali, funzioni di amministrazione ordinaria o straordinaria, nonché funzioni consultive e di controllo, ovvero siano componenti di organi di revisione e di collegi sindacali.

2. La riduzione non si applica alle somme aventi carattere risarcitorio o di rimborso delle spese sostenute, salvo che queste non costituiscano una forma di compenso forfetario per la prestazione.

Art. 4

Criteri di determinazione della riduzione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riduzione viene effettuata in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui.

2. Ciascuna percentuale di riduzione dei compensi è applicata alla sola quota di compenso annuo che risulti superiore all'importo indicato dalla legge e fino all'eventuale raggiungimento del limite ulteriore per il quale sia prevista una percentuale di riduzione maggiore.

3. Ai fini della determinazione dell'importo complessivo del compenso annuo si computano soltanto le somme effettivamente corrisposte nel corso di ciascun anno.

Art. 5

Decorrenza della riduzione

1. La riduzione dei compensi disciplinata dal presente regolamento si applica ai soli compensi relativi a prestazioni comunque rese a decorrere dal 1° gennaio 1997.

2. Le amministrazioni competenti provvedono al recupero delle somme relative a riduzioni non effettuate per prestazioni rese successivamente alla data indicata nel comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Presidente del Consiglio

dei Ministri

PRODI

Il Ministro per la funzione

pubblica e gli affari regionali

BASSANINI

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1998

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 143