
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ACCORDO 16 ottobre 1998
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 204 G.U.R.I. 15 dicembre 1998, n. 282
Accordo relativo al comparto sanità su "integrazioni e modificazioni all'accordo quadro del 7 agosto 1998, per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale".
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole espresso in data 17 settembre 1998, dal comitato di settore per il comparto sanità ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo dell'accordo relativo al comparto sanità su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonchè della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 16 ottobre, alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni (ARAN), nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL - F.P. Sanità; FIST - CISL; UIL - Sanità; RSU: Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione Nazionale Fials - Confsal Sanità; C.S.A. di Cisas Sanità (Cisas Sanità, Cisal Fls/Cisal, Cisal Sanità, Dirsan Cisal, Confill Sanità-Cusal, Confail- Failel-Unsiau, Fenspro-Fasil-Usppi) ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali CGIL; CISL; UIL; USAE; CONFSAL; CISAS.
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
Premesso che in data 7 agosto 1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
Preso atto che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396/1997, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;
Considerato che l'art. 2 comma 5, lettere a), b), c) e d) del suddetto contratto collettivo consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle RSU, garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale
Si conviene:
di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7 agosto 1998 quadro come di seguito:
1. E' prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.
2. All'art. 4, comma 1 del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:
a) nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità;
nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.
Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:
nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;
nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;
nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;
nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.
E' confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall'art. 4, lettere b) e c) del contratto collettivo quadro.
Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio alle ore 10 del 23 novembre 1998 e terminano il 25 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, parte II del CCNL quadro.