Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 25 settembre 1998, n. 2

G.U.R.S. 19 dicembre 1998, n. 63

Piani regolatori generali. Istruzioni per la trasmissione della documentazione.

Ai sindaci dei comuni della Regione

Ai capi degli uffici tecnici dei comuni della Regione

Ai segretari comunali dei comuni della Regione

Alla Presidenza della Regione

Agli Assessorati regionali

Alla Corte dei conti

Al Consiglio di giustizia amministrativa

per la Regione Siciliana

Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia

di Palermo

Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia

di Catania

Alle Province regionali

Alle Prefetture

Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste

Alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali

Agli Uffici del Genio civile

Al CO.RE.CO. centrale

Ai CO.RE.CO. provinciali

All'Ordine professionale degli ingegneri

Consulta regionale

All'Ordine professionale degli architetti

Consulta regionale

All'Ordine professionale degli agronomi

Consulta regionale

All'Ordine regionale dei geologi

La formazione, o rielaborazione, del piano regolatore generale del territorio comunale è uno dei processi di governo del territorio che più rifluisce sui modi e sulla qualità della vita dei cittadini.

I tempi di questo processo, secondo il dettato delle leggi e delle disposizioni urbanistiche, dovrebbero essere concentrati all'interno di un arco molto breve.

L'esperienza pratica, al contrario, dice che parecchi anni sono spesso necessari per giungere all'adozione e, indi alla trasmissione per l'approvazione all'Assessorato regionale del territorio ed ambiente.

L'acquisizione del piano regolatore da parte dell'Assessorato consente di porre una data certa dalla quale partire per calcolare il termine di legge oltre il quale il piano diventa efficace a tutti gli effetti.

Tuttavia, affinché si possa cominciare a calcolare il tempo necessario perché il piano diventi efficace, occorre che l'ente locale dia luogo ad una trasmissione completa sotto il profilo documentale e regolare sotto il profilo formale degli atti ed elaborati tutti dello strumento urbanistico.

Spesso, invece, gli atti ed elaborati trasmessi non possiedono requisiti di completezza e regolarità; perciò l'Assessorato è obbligato a richiedere le necessarie integrazioni, comunicando la non decorrenza dei termini dalla data di acquisizione della documentazione incompleta.

Ciò comporta, naturalmente, una dilatazione dei tempi reali della fase formativa del piano avente luogo in sede regionale, con un ritardo nell'approvazione dello strumento che, sommandosi ai precedenti ritardi, di per sè si costituisce come lesione dell'interesse pubblico diffuso ad avere previsioni urbanistiche valide ed efficaci.

Le istruzioni che seguono hanno la finalità di consentire agli enti locali di produrre già in prima istanza la documentazione del piano regolatore generale in maniera completa e in forma regolare.

Accanto ad ogni singola istruzione viene indicata - ove possibile - la norma o disposizione da cui l'istruzione stessa discende. Ove esistessero più norme o disposizioni, ci si limiterà ad indicare la norma fondante nazionale e/o regionale.

Ove, invece, in riferimento ad un'istruzione, non esistessero norme o disposizioni espresse, viene chiarita la motivazione logica che all'istruzione stessa presiede.

Inoltre, accanto alle istruzioni volte alla finalità di cui si è detto, le quali sono indirizzate ai comuni che hanno pressocché completato l'iter procedimentale che precede la trasmissione, opportunamente differenziate nell'impaginazione del testo, vengono fornite ulteriori istruzioni.

A questo secondo tipo di istruzioni, indirizzate a tutti i comuni, ciascun comune aderirà in relazione allo stato del procedimento che, salvo gravissimi, imprevedibili e giustificati motivi (eventi catastrofici di origine naturale o artificiale), non consente la replica di atti già compiuti.

L'Assessore: LO GIUDICE

Allegato

0. Istruzioni relative a tutta la documentazione (atti ed elaborati) che viene trasmesse Si specifica in premessa che le istruzioni che seguono useranno per brevità la dizione "Piano regolatore generale", intendendo ricomprendere in essa anche le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio, così come dettato dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. La documentazione del piano regolatore Ciò al fine di trattenere agli deve essere trasmessa in triplice copia. atti d'ufficio una delle copie di restituire la seconda al- l'ente locale, unitamente al provvedimento del capo dell'Am- ministrazione e di disporre di una terza copia, ai fini degli adempimenti della legge regio- nale n. 10/91 sulla trasparen- za amministrativa. Il sindaco, salvo diversa statuizione - art. 90, comma 10° del rego- dello statuto comunale, visterà ciascuno lamento di esecuzione del de- degli atti ed elaborati da trasmettere creto legislativo presiden- all'Assessorato. ziale 29 ottobre 1995, n. 6, approvato con D.P.R. 29 otto- bre 1957, n. 3. Il segretario comunale o funzionario - art. 90, comma 10° del rego- incaricato dal sindaco, salvo diversa lamento di esecuzione del de- statuizione dello statuto comunale, creto legislativo presiden- certificherà la conformità di ciascuno ziale 29 ottobre 1995, n. 6, degli atti ed elaborati da trasmettere approvato con D.P.R. 29 all'Assessorato all'atto o elaborato ottobre 1957, n. 3. originale custodito in comune. Ciascuno degli elaborati da trasmettere riporterà l'indicazione dell'atto deliberativo con cui è stato approvato o adottato. Si suggerisce l'uso della seguente formula: "Copia conforme all'originale adottato/approvato con la delibera consiliare n. ...... del ............. e allegato e parte integrante dell'atto", soddisfacendo essa sia la necessità di conformizzare il documento che quella di riferirlo all'atto da cui trae legittimazione. Il tecnico progettista, iscritto - regio decreto 23 ottobre 1925 all'albo per l'esercizio professionale, n. 2537 ("Regolamento per la sottoscriverà ciascuno professione di ingegnere e degli elaborati da trasmettere. architetto"); - regio decreto 16 aprile 1936, n. 1174 (3 norme integrative del regolamento professionale) - art. 1 disciplinare d'incari- co per la redazione del piano regolatore generale approvato con decreto assessoriale n. 91 del 17 maggio 1991. 1. Istruzioni relative agli atti del piano regolatore generale 1.1. Delibera consiliare di adozione - art. 3, comma 7° della legge delle direttive generali da osser- regionale 10 aprile 1991, varsi nella stesura del piano n. 15. La delibera 1.1. sarà corredata - art. 53 della legge 8 giugno dalla proposta di deliberazione 1990, n. 142, che modifica ed formulata dall'ufficio competente, integra l'ordinamento enti munita dei pareri favorevoli locali, giusta art. 1, punto in ordine alla regolarità e 4), lettera i) della legge sotto il profilo di legittimità regionale 11 dicembre 1991, resi rispettivamente dal responsabile n. 48. del servizio e dal segretario comunale. La delibera 1.1., ove assunta prima - art. 15, della legge regio- del 7 luglio 1997, riporterà gli nale 3 dicembre 1991, n. 44. estremi del visto del CO.RE.CO. provinciale che attesta la legittimità dell'atto. La delibera 1.1., anche se assunta - art. 4, comma 2° della legge dopo il 7 luglio 1997, riporterà regionale 5 luglio 1997, n. 23 gli estremi del visto del CO.RE.CO. provinciale che attesta la legittimità dell'atto qualora un quarto dei consiglieri o la giunta abbiano richiesto il controllo preventivo di legittimità. Deve contenere, infine, la certifi- - art. 89, comma 1° del Regola- cazione del segretario relativa mento di esecuzione del decreto alla data di inizio della pubblicazione, legislativo presidenziale 29 all'avvenuta pubblicazione all'albo ottobre 1995, n. 6 approvato pretorio nonché alla presentazione con D.P.R. 29 ottobre 1957, di eventuali opposizioni. n. 3; Unitamente alla delibera saranno - art. 11, legge regionale 3 trasmesse le opposizioni eventualmente dicembre 1991, n. 44. presentate contro l'atto. Ai fini della formulazione della proposta di deliberazione delle direttive generali si ricorda che tale proposta deve essere dotata di requisiti di fattibilità e legittimità, tali da garantire all'atto deliberativo assunto conseguentemente alla proposta pari fattibilità e legittimità. Il progettista o gruppo di progettazione incaricato formulerà, prima dell'avvio di ogni attività progettuale, esplicita dichiarazione sulla accettabilità delle direttive sotto il profilo della legittimità e sulla fattibilità della prestazione sotto il profilo della tecnica urbanistica. 1.2. Delibera consiliare delle - art. 3, comma 7° della legge determinazioni sullo schema di massima. regionale 30 aprile 1991, n. 15 La delibera 1.2. sarà corredata dalla proposta e dai pareri indicati per la delibera 1.1., conterrà la stessa certificazione del segretario comunale e, qualora ricorrano le condizioni enunciate sopra, l'atto sarà vistato dal CO.RE.CO. provinciale. Unitamente alla delibera 1.2. saranno trasmesse le opposizioni eventualmente presentate avverso l'atto a seguito della sua affissione all'albo pretorio. La delibera delle determinazioni sullo schema di massima, unitamente agli elaborati alla stessa allegati, deve essere trasmessa già appena assunta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che potrà segnalare all'ente locale eventuali evidenti profili di illegittimità dell'atto o non fattibilità del progetto. 1.3. Delibera consiliare di adozione - art. 2, legge regionale 27 del piano regolatore generale, dicembre 1978, n. 71. delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio comunale. La delibera 1.3. sarà corredata dalla proposta e dai pareri indicati per la delibera 1.1. e, analogamente, conterrà la certificazione del segretario sopra indicata. La delibera 1.3., inoltre, riporterà gli estremi del visto di legittimità del CO.RE.CO. centrale. Unitamente alla delibera 1.3. saranno trasmesse le opposizioni eventualmente presentate avverso l'atto a seguito della sua affissione all'albo pretorio. 1.4. Avviso sindacale di deposito - circolare Ministero lavori degli atti (ed elaborati) del piano pubblici n. 2495 del 7 luglio presso la segreteria comunale, a 1954, "legge urbanistica 17 libera visione del pubblico, agosto 1942, n. 1150. per venti giorni consecutivi, Istruzioni per la formazione

affisso all'albo pretorio.                dei piani regolatori comunali:
                                               generali e particolareggiati",
                                               II parte, punto 3.
                                               (Le indicazioni fornite dalla
                                               circolare trovano loro fonte
                                               in quanto è prescritto dalla
                                               legge 25 giugno 1865, n. 2359,
                                               per rendere noti alcuni atti
                                               relativi alle procedure di
                                               espropriazione di immobili).
1.5. Manifesto murale.                        - art. 3, comma 2° della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
1.6. Avviso di deposito atti pubblicato       - art. 3, comma 2° della legge
     su almeno un quotidiano a diffusione      regionale 27 dicembre 1978,
     regionale.                                n. 71.
1.7. Avviso sindacale di deposito atti        - art. 3, comma 2° della legge
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale        regionale 27 dicembre 1978,
    della Regione Siciliana.                   n. 71.
Tutti gli atti di pubblicità indicati
sopra riporteranno la data di
decorrenza del periodo di
deposito degli atti, la durata del
periodo di deposito, la data da cui
e il periodo entro il quale possono
essere presentate osservazioni
e opposizioni.
Gli avvisi di pubblicità e deposito
del piano appaiono, in genere, non
contemporaneamente.
Solitamente l'ultimo a comparire,
tra gli avvisi, è quello pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
Poichè il deposito del piano presso
la segreteria comunale va effettuato
a partire dal giorno successivo a quello
dell'ultima delle pubblicazioni di
legge si suggerisce,
al fine di correttamente indicare la
data di decorrenza del periodo di
deposito, di impiegare negli avvisi
la seguente formula:
"(...) e per venti giorni consecutivi
a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana
(...) ovvero, in termini più generali:
"(...)" e per venti giorni consecutivi
a decorrere dall'ultima tra le date
delle pubblicazioni
legge (...)"

.

1.8. Certificazione del sindaco relativa      - circolare Ministero dei
     all'avvenuta regolare pubblicazione        lavori pubblici n. 2495 del 7
     all'albo pretorio dell'avviso di cui      luglio 1954, II parte, punto 3
     al n. 1.4. e al regolare deposito
     degli atti presso la segreteria comunale.
Nella stessa certificazione saranno
altresì enumerate e specificate le
osservazioni ed opzioni prodotte in
termine, come da libro protocollo
delle osservazioni, chiuso - una volta
decorso il termine - dal segretario comunale
con dichiarazione sul numero delle osservazioni
presentate.
Devono essere ancora enumerate e
specificate le osservazioni
ed opposizioni prodotte fuori termine.
1.9. Osservazioni ed opposizioni prodotte     - art. 3, comma 6° della legge
     in termine e fuori termine avverso         regionale 27 dicembre 1978,
     il piano regolatore generale               n. 71.
     e le prescrizioni esecutive
Degli atti di cui al presente punto 1.9.
è sufficiente la trasmissione di un'unica copia.
1.10. Delibera consiliare di controdeduzioni  - art. 3, comma 5° della legge
      sulle osservazioni e opposizioni.         regionale 27 dicembre 1978,
La delibera 1.10. sarà corredata dalla          n. 71.
proposta e dai pareri indicati per
la delibera 1.1. conterrà, analogamente,
la certificazione del segretario
indicata al punto 1.1.
Unitamente alla delibera 1.10. saranno
trasmesse le opposizioni eventualmente
presentate avverso l'atto a seguito
della sua affissione all'albo pretorio.
Ove assunta prima del 7 luglio 1997,          - art. 15, della legge regio-
la delibera 1.10. riporterà gli                 nale 3 dicembre 1991, n. 44.
estremi del visto di legittimità del
CO.RE.CO. provinciale.
Ove assunta dopo il 7 luglio 1997             - art. 4, comma 2° della legge
la delibera 1.10. non recherà il visto          regionale 5 luglio 1997,
di cui sopra, salvo che il controllo            n. 23.
preventivo di legittimità non sia
stato richiesto da un quarto dei
consiglieri o dalla giunta, ovvero salvo
che non si dia luogo a modifica delle
previsioni di piano in accoglimento
di osservazioni che segnalano errori
materiali nella stesura dello strumento.
1.11. Verbale congiunto del progettista       - art. 8 del disciplinare-tipo
      e dell'ufficio tecnico comunale          per la redazione del piano re-
      di accertamento dello stato              golatore generale approvato
      di consistenza delle aree destinate      con decreto assessoriale
      ad attrezzature e a servizi pubblici.    n. 91 del 17 maggio 1979.
1.12. Per i comuni sismici, parere            - art. 13, legge 2 febbraio
      reso dall'ufficio del Genio civile        1974, n. 64.
      preventivamente alla adozione
      sulla compatibilità delle previsioni
      del piano regolatore generale con
      le condizioni geo-morfologiche del
      territorio.
1.13. Per i comuni i cui strumenti            - art. 18 della legge regionale
      urbanistici comprendono zone D di        6 maggio 1981, n. 98, per come
      parchi regionali, parere del Consiglio   sostituito dall'art. 17 della
      del parco.                               legge regionale 9 agosto 1998,
      Qualora, benchè richiesto, il parere     n. 14.
      non sia stato reso entro il termine di
      sessanta giorni, sarà trasmessa copia
      della nota R.A.R. di trasmissione dello
      strumento urbanistico all'Ente parco.
Indicazione relativa a tutti gli elaborati da produrre.
Si precisa preliminarmente che gli            - art. 3, comma 7° della legge
elaborati indicati ai successivi punti 2,      regionale 30 aprile 1991,
3, 4 costituiscono gli elaborati minimi da     n. 15.
presentare a corredo di ogni fase dell'iter
formativo dello strumento urbanistico
generale.
Rimane quindi salva la facoltà dei profes-
sionisti di produrre ogni altro
elaborato sotto qualsiasi forma che,
a loro giudizio, più compiutamente
esprima e rappresenti l'assetto e l'uso
prefigurato per le aree del territorio
comunale.
2. Istruzioni relative agli elaborati del Piano regolatore generale
2.1 Schema di massima del piano regolatore
    generale. Ad oggi nessuna norma o disposizione
    di legge indica quali debbano essere gli
    elaborati minimi imprescrittibili costitu-
    tivi dello schema di massima del piano
    regolatore generale.
    Indicazioni in senso lato e applicabili
    per via analogica
    sono contenute in:                        Circolare n. 1/92 D.R.U. prot.
                                              n. 5709 del 3 febbraio 1992
                                              "Direttive in ordine alla ap-
                                              plicazione della legge regio-
                                              nale 30 aprile 1991, n. 15",
                                              punto 7): "Direttive genera-
                                              li ex art. 3, legge regionale n. 15/91".
Tuttavia, più particolari contenuti degli
elaborati dello schema di massima del
piano regolatore generale possono
essere indicati nei seguenti:
   1) specificazione degli obiettivi
      e criteri del piano;
   2) calcolo del dimensionamento;
   3) individuazione della rete delle princi-
      pali vie di comunicazione;
   4) localizzazione delle zone di
      espansione residenziale, con l'indicazione
      di quelle da assoggettare a prescrizioni
      esecutive;
   5) localizzazione delle zone produttive,
      con l'indicazione di quelle da assoggettare a
      prescrizioni esecutive;
   6) localizzazione delle attrezzature e
      dei servizi a scala comunale e
      sovracomunale;
   7) quadro schematico delle norme di attuazione;
   8) individuazione delle zone di particolare
      interesse paesistico ambientale.
I contenuti di cui sopra sono quelli indi-
cati come opportuni per lo schema di massi-
ma nelle:                                     Direttive Assessorato territo-
                                              rio e ambiente, Direzione re-
                                              gionale dell'urbanistica prot.
                                              n. 43203 del 20 luglio 1997
                                              aventi ad oggetto: "Norme di
                                              comportamento relative alla
                                              nomina del commissario ad acta
                                              e disposizioni in merito alla
                                              stessa attività commissariale
                                              presso i comuni ai sensi delle
                                              leggi regionali n. 66 del 21
                                              agosto 1984, artt. 3 e 4, e n.
                                              14 del 31 novembre 1985.
   La "costruzione" dei contenuti dello
   schema di massima del piano avviene a
   partire dalle indicazioni dettate con le
   direttive di massima.
   Queste, a loro volta, hanno origine
   e fondamento nella proposta di delibera-
   zione resa dell'Ufficio competente.
   Riguardo ai contenuti dello schema di
   massima del piano e, più precisamente,
   riguardo al calcolo del dimensionamento,
   si rammenta che lo stesso deve essere fondato
   su elementi concreti e reali e non su
   ipotesi difficilmente verificabili.
   La proposta di deliberazione che
   l'ufficio competente formulerà, a proposito
   del dimensionamento, sarà quindi supportata
   da quanto emergente dall'analisi dei
   dati riferiti alle sezioni di
   censimento dell'abitato (1991) forniti
   dall'ISTAT agli enti locali su supporto magnetico.
2.2. Progetto di piano regolatore generale,   - art. 5, ultimo comma, della
     con prescrizioni esecutive e regola-       legge regionale 27 dicembre
     mento edilizio                             1978, n. 71;
                                              - art. 2, commi 1°, 2°, 4°,
                                               della legge regionale 27 di-
                                               cembre 1978, n. 71;
                                              - art. 3, comma 8°, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
2.2.1. Elaborati costituenti il P.R.G.:       - art. 10 disciplinare d'inca-
                                               rico per la redazione del
                                               piano regolatore approvato con
                                               decreto assessoriale n. 91
                                               del 17 maggio 1979.
                                               Gli elaborati elencati accanto
                                               sono quelli indicati in:
   1) relazione preliminare sulle scelte      - circolare Ministero lavori
      urbanistiche fondamentali e sugli        pubblici n. 2495 del 7 luglio
      indirizzi che sono stati assunti per     1954, II parte, punto 2, let-
      la redazione del piano;                  tera g), 3° alinea;
   2) relazione generale e analitica         - circolare Ministero lavori
      dello stato di fatto riferito al        pubblici n. 2495 del 7 luglio
      patrimonio edilizio alla popola-        1954, II parte, punto 2, let-
      zione residente, ai servizi ed          tera g), 1° alinea;
      attrezzature di interesse generale,
      all'ambiente fisico, alla storia,
      all'economica, traffico e comunicazioni;
   3) relazione sui principali problemi       - circolare Ministero lavori
      conseguenziali all'analisi dello         pubblici n. 2495 del 7 luglio
      stato di fatto, determinazione dei       1954, II parte, punto 2, let-
      fabbisogni e soluzione dei problemi      tera g), 2° alinea;
      riferiti ad un ventennio;               - art. 9 del disciplinare d'in-
                                               carico per la redazione del
                                               piano regolatore generale ap-
                                               provato con D.A. n. 91 del 17
                                               maggio 1979;
   4) relazione illustrativa generale         - circolare Ministero lavori
      del progetto di piano e dei              pubblici n. 2495 del 7 luglio
      criteri adottati per le più              1954, II parte, punto 2, let-
      importanti sistemazioni anche            tera g), 3° alinea;
      nell'osservanza dei piani terri-        - art. 29, legge regionale 26
      toriali di coordinamento e dei           maggio 1973, n. 21;
      piani regolatori per le aree            - art. 51, comma 6° del
      di sviluppo industriale;                 D.P.Rep. 6 marzo 1978, n.
                                               218 ("Testo unico delle leggi
                                               sugli interventi nel Mezzo-
                                               giorno");
   5) programma e fasi di attuazione          - circolare Ministero lavori
      con particolare riferimento alle         pubblici n. 2495 del 7 luglio
      priorità per i piani urbanistici         1954, II parte, punto 2, let-
      esecutivi e le opere di pubblico         tera g), 4° alinea;
      interesse;
   6) schema regionale con l'indica-          - circolare Ministero lavori
      zione della posizione e della            pubblici n. 2495 del 7 luglio
      importanza del comune in rapporto        1954, II parte, punto 2, let-
      ai centri di più diretto interesse;      tera a);
   7) planimetria a scala non inferiore       - art. 5, 1° comma, del disci-
      1:10.000 di tutto il territorio          plinare d'incarico per la re-
      comunale con indicazione dello           dazione del P.R.G. approvato
      stato di fatto, ottenuta da resti-       con decreto assessoriale n. 91
      tuzione aerofotogrammetrica;             /79 così come modificato con
                                               decreto assessoriale n. 64
                                               dell'1 febbraio 1992;
    8) planimetria dello stato di fatto       - circolare Ministero lavori
      del centro abitato e delle frazioni      pubblici n. 2495 del 7 luglio
      a scala 1:2.000 ottenuta da resti-       1954, II parte, punto 2, let-
      tuzione aerofotogrammetrica, con         tera b);
      l'indicazione degli edifici pubblici,   I vincoli di cui sarà data rap-
      manufatti industriali, aree demaniali,  presentazione sono, di regola,
      immobili soggetti a tutela monumentale  almeno quelli discendenti dalle
      o paesaggistica, zone sottoposte        seguenti norme e disposizioni
      a vincolo di natura diversa e altri     di legge:
      elementi di particolare interesse       - legge 9 luglio 1908, n. 445;
      urbanistico;                            - regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
                                              - regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
                                              - legge 1 giugno 1939, n. 1089;
                                              - legge 29 giugno 1939, n. 1497;
                                              - legge 8 agosto 1985, n. 431;
                                              - decreto ministeriale 1 aprile
                                               1968;
                                              - legge 2 febbraio 1974, n. 64;
                                              - art. 15, legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
                                              - art. 46, legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
                                              - leggi regionali 6 maggio 1981
                                               n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14;
                                              - art. 5, legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
                                              - artt. 4, 5, della legge re-
                                               gionale 6 aprile 1996, n. 16;
   9) planimetria a scala non inferiore       - art. 7, legge 17 agosto 1942,
      a 1: 10.000 contenente:                  n. 1150 e successive modifiche
                                               ed integrazioni;
    - la suddivisione del territorio in zone  - art. 7, comma 2°, punto 2)
      territoriali omogenee ai sensi del D.M.  della legge 17 agosto 1942,
      2 aprile 1968, n. 1444;                  n. 1150, e successive modifi-
                                               che ed integrazioni;
    - l'indicazione delle aree destinate      - art. 7, comma 2°, punto 3)
      a formare spazi di uso pubblico ovvero   della legge 17 agosto 1942,
      soggette a speciali prescrizioni;        n. 1150 e successive modifi-
                                               che ed integrazioni;
·   - l'ubicazione delle sedi degli uffici    - art. 7, comma 2°, punto 4)
      pubblici o di uso pubblico nonché        della legge 17 agosto 1942,
      delle opere e degli impianti di          n. 1150, e successive modifi-
      interesse generale;                      che ed integrazioni;
    - indicazione della rete stradale         - art. 7, comma 2°, punto 1)
      principale e delle altre vie             della legge 17 agosto 1942,
      di comunicazione (ferroviarie, por-      n. 1150, e successive modifi-
      tuali, aeroportuali, ecc.);              che ed integrazioni;
    - delimitazione delle zone di
      recupero del patrimonio edilizio
      esistente ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
   10) planimetria a scala 1:2.000 del        Si vedano le notazioni relative
       centro abitato, delle frazioni         al punto 9;
       e delle nuove previsioni insediative
       (residenziali, turistiche, produt-
       tive, ecc.) contenente gli elementi
       i cui al precedente n. 9;
   11) norme di attuazione urbani-            - art. 7, comma 2°, punti 2),
       stiche-edilizie che precisino           5) e 6) della legge 17 agosto
       inequivocabilmente le destinazioni      1942, n. 1150 e successive
       di zona e i relativi indici di          modifiche ed integrazioni;
       utilizzazione, nonché gli eventuali
       vincoli da porre;
   12) planimetria alle scale di cui          - art. 3, comma 5°, della legge
       ai numeri 8 e 9 contenente la           27 dicembre 1978, n., 71.
       visualizzazione delle osservazioni,
       corredata da relazione con le proposte
       dei progettisti in merito all'osser-
       vazioni medesime.
La stesura di taluni degli elaborati di
cui sopra è resa obbligatoria,
oltrecché dai termini del rapporto contrattuale
regolamentato dal richiamato decreto
assessoriale n. 91/79, anche dal disposto
delle norme di legge o da altra disposizione
indicata accanto a ciascuno degli elaborati.
   I contenuti degli elaborati di cui ai
   nn. 1, 2, 3 e 4 possono essere anche articolati
   un unico documento.
   Tali contenuti, indicati per la stesura
   di piano regolatore ex novo, quando si proce-
   da alla revisione di preesistente P.R.G.
   saranno integrati da un'analisi sull'attuazione
   dello strumento urbanistico alla revisione
   del quale si procede.
   Le planimetrie di cui ai nn. 7 e 8 recheranno
   la data dell'esecuzione del volo, la data
   della restituzione (edizione della carta)
   nonché certificato di collaudo o attestazione
   di regolare esecuzione della restituzione.
   Ove le planimetrie siano prodotte in forma
   numerica devono contenere tutti gli elementi
   (curve di livello, ecc.) della cartografia
   tradizionale.
2.2.2. Elaborati costituenti il/i piano/i     - art. 10 del disciplinare di
       particolareggiato/i:                    incarico per la redazione del
                                               piano regolatore generale ap-
                                               provato con decreto assesso-
                                               riale n. 91 del 17 maggio
                                               1979.
   1) planimetria delle previsioni del        - circolare Ministero lavori
      piano regolatore generale a scala       pubblici n. 2495 del 7 luglio
      1:2.000 relativi delle zone oggetto     1954, III parte, punto 2, let-
      del piano particolareggiato, estese     tera a);
      anche ai tratti adiacenti in modo
      che risultino le connessioni con le
      altre parti del piano stesso;
   2) planimetria del piano particolareg-
      giato a scala 1:2.000 disegnata sulla
      mappa catastale dalla quale si possono
      rilevare i seguenti elementi:
    - le strade carrabili e pedonali ed       - art. 13, comma 1° periodo 
      altri spazi riservati alla viabilità     della legge 17 agosto 1942,
      sosta e parcheggi con precisazione       n. 1150 e successive modifi-
      degli allineamenti e delle principali    che ed integrazioni;
      quote rosse (altimetria di progetto);   - art. 9, lettera a) e b), della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
    - gli spazi riservati ad edifici ed       - art. 13, 1° comma, 2° alinea
      impianti pubblici esistenti e di         della legge 17 agosto 1942,
      programma (uffici pubblici, chiese,      n. 1150;
      scuole, mercati, caserme, impianti      - art. 9, lettera d), della
      sportivi, giardini pubblici, edificio    legge regionale 27 dicem-
      di carattere ricreativo                  bre 1978, n. 771;
      culturale, edifici di assistenza e
      di cura, bagni pubblici, case di
      pena, etc.) con la precisa delimi-
      tazione e destinazione di ciascuna
      di essi;
    - gli edifici destinati a demolizione     - art. 13, 1° comma, 3° alinea
      ovvero soggetti a restauri o a           della legge 17 agosto 1942, n.
      bonifica edilizia;                       1150 e successive modifiche ed
                                               integrazioni;
                                              - art. 9, lettera e) della leg-
                                               ge regionale 27 dicembre 1978,
                                               n. 71;
    - i beni soggetti o da assoggettare       - ex art. 7, 2° comma, punto 5)
      a speciali vincoli o particolari         della legge regionale 27 di-
      servitù (edifici monumentali, zone       cembre 1978, n. 71;
      archeologiche, giardini e parchi        - circolare Ministero lavori
      privati, zone di rispetto assoluto       pubblici n. 2495 del 7 luglio
      o parziale. etc.) con la precisa indivi- 1954, III parte, punto 2, let-
      duazione di ciascuno di essi;            tera b), 3° alinea;
    - la suddivisione delle aree fabbri-      - art. 13, 1° comma, 1° e 4°
      cabili in isolati e lo schema planivo-   alinea, della legge 17 agosto
      lumetrico degli edifici previsti e       1942, n. 1150;
      la eventuale indicazione dei comparti   - art. 9, lettera f) della leg-
      di immobili da costruire in unità        ge regionale 27 dicembre 1978,
      edilizie;                                n. 71;
   3) norme tecniche di attuazione e le       - circolare Ministero lavori
      eventuali prescrizioni speciali;         pubblici n. 2495 del 7 luglio
                                               1954, III parte, punto 2,
                                               lettera d);
                                              - art. 9, lettera h) della leg-
                                               ge regionale 27 dicembre 1978,
                                               n. 71;
   4) grafici in una scala non inferiore      - circolare Ministero lavori
      a 1:200 indicanti:                       pubblici n. 2495 del 7 luglio
                                               1954, III parte, punto 2,
                                               lettera e);
    - i profili regolatori(altimetrici)       1° alinea;
      dell'edilizia lungo le vie principali
      o le piazze;
   - le sezioni tipo delle sedi stradali;     3° alinea;
   - i tipi di alberatura da adottare in      4° alinea;
     determinate località;
   5) la previsione di massima delle spese    - art. 13, 2° comma art. 30
      necessarie per l'attuazione del piano;   della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed
                                               integrazioni;
                                              - art. 9, lettera i) della leg-
                                               ge regionale 27 dicembre 1978,
                                               n. 71;
   6) i progetti di massima a scala           - art. 9, lettera c) della leg-
      opportuna della rete fognante,           ge regionale 27 dicembre 1978,
      idrica, telefonica, del gas              n. 71;
      ove esiste, di distribuzione di
      energia elettrica e della pubblica
      illuminazione, nonché di ogni
      altra infrastruttura necessaria
      alla destinazione dell'insediamento;
   7) piano particellare di esproprio         - art. 13, 1° comma, 5° alinea,
      ed elenchi degli immobili da             della legge 17 agosto 1942,
      espropriare;                             n. 1150;
                                              - art. 9, lettera g) della leg-
                                               ge regionale 27 dicembre 1978,
                                               n. 71;
   8) quan'altro accorta per consentire
      la corretta e completa interpretazione
      del piano;
   9) relazione illustrativa dei criteri      - art. 13, comma 2°, della leg-
      di impostazione del piano, delle         ge 17 agosto 1942, n. 1150;
      esigenze che lo determinano e
      della gradualità secondo la quale 
      si prevede di sviluppare sia le
      opere che gli interventi consentiti
      dalle leggi urbanistiche per l'attuazione
      del piano;
   10) planimetria alla scala 1:2.000         - art. 3, comma 5°, della legge
       contenente la visualizzazione           27 dicembre 1978, n. 71;
       delle opposizioni ed osservazioni
       corredata da relazione con le
       proposte del progettista in merito
       alle opposizioni ed osservazioni
       stesse;
   11) il costo, ai prezzi correnti,          - art. 4, comma 1°, della legge
       delle opere di urbanizzazione           regionale 30 aprile 1991, n. 
       primaria e delle aree da espro-         15;
       priare per le opere di urbanizza-      - decreto assessoriale n. 64/92
       zione primaria e secondaria.            del 1° febbraio 1992, che mo-
                                               difica il decreto assessoriale
                                               n. 91 del 17 maggio 1979.
Ove il territorio comunale sia assoggettato a
vincolo sismico, le copie degli elaborati del
piano regolatore generale e delle prescrizioni
esecutive trasmesse dovranno riportare gli estremi
del parere dell'ufficio del Genio civile reso
ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.
Risultando in genere, in possesso dell'ente
locale una sola copia degli elaborati di
piano provvista del visto di quell'ufficio, si
può procedere alla trascrizione degli estremi
dello stesso sulle copie debitamente conformizzate.
In alternativa possono essere trasmesse copie
delle testate degli elaborati tutti recanti
in originale il bollo di quell'ufficio.
2.2.3. Regolamento edilizio                   - art. 33 , della legge 17 ago-
                                               sto 1942, n. 1150;
                                              - art. 2, comma 4°, della legge
                                               27 dicembre 1978, n. 71.
    Gli elaborati del piano regolatore generale,
    delle prescrizioni esecutive e il regolamento
    edilizio possono essere oggetto di emendamento
    in sede di adozione.
    Premesso che le eventuali modifiche
    recate in sede di adozione allo strumento
    urbanistico devono essere congruamente
    motivate, assunte per rispondere a fina-
    lità di pubblico interesse, tali da non
    confliggere con il sistema articolato
    delle previsioni di piano quali
    configuratesi alla conclusione del
    procedimento formativo, legittime in quanto
    rispettose delle norme della legislazione
    urbanistica, sarà cura dell'ente locale
    assoggettare alla procedura di pubblicità
    ex art. 3 della legge regionale n. 71/78
    gli elaborati dello strumento urbanistico
    che siano stati modificati dal proget-
    tista conseguentemente agli emendamenti
    assunti.
    Inoltre, nel caso in cui le modifiche
    recate allo strumento urbanistico in
    sede di adozione comportino mutamenti
    nella destinazione d'uso dei suoli tali
    da interferire con la stabilità di
    questi e con la sicurezza dell'edifi-
    cazione conseguente alle nuove previsioni,
    il comune, prima di dar corso alle procedure
    di pubblicità, sottoporrà gli elaborati
    modificati all'atto dell'adozione a nuovo
    esame dell'ufficio del Genio civile,
    acchè sull'assetto delle previsioni così
    come ridefinite sia reso il parere ex art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. Istruzioni riguardanti gli elaborati       - art. 5, della legge regionale
 dello studio geologico generale e      11 aprile 1981, n. 65.
 dello studio relativo alle aree assog- gettate a prescrizioni esecutive
Gli elaborati dello studio geologico generale
e dello studio particolareggiato, che costitui-
scono parte integrante dello studio del piano
regolatore generale, saranno trasmessi
in duplice copia, firmata dal professionista
incaricato e vistata dal sindaco.
La conformizzazione degli stessi sarà compiuta
con le stesse modalità indicate al superiore
punto 0 della presente ("Istruzioni relative a
tutta la documentazione, atti ed elaborati,
che viene trasmessa").
Gli elaborati dello studio geologico, inoltre,
al pari degli elaborati del piano regolatore
generale, recheranno il visto dell'ufficio
del Genio civile conseguentemente al parere
reso da quell'ufficio ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Per ciò che concerne la possibilità di
inviare altra copia da quella contenente
il visto originale dell'ufficio del Genio
civile, si rinvia a quanto specificato
alla fine del superiore punto 2.2. relati-
vamente agli elaborati del piano regolatore
generale e delle prescrizioni esecutive.
Gli elaborati richiesti i seguenti:           - ex circolare assessoriale Gr.
                                                38-41, prot. n. 222 del 31
                                                gennaio 1995, allegato A;
   1) carta geologica, a) dell'intero         - ex schema disciplinare di
      territorio comunale, 1:10.000 o           incarico-tipo per la conces-
      1:25.000; b) delle aree e dei             sione di contributi approvato
      centri urbanizzati, nonché                con decreto assessoriale 16
      delle zone di espansione e per            gennaio 1997, n. 15.
      infrastrutture, 1:200;
   2) carta geomorfologica, per i suoli
      di cui al superiore n. 1, nelle stesse
      scale sopra modificate;
   3) carta della pericolosità geologica,
      per i suoli di cui al superiore n. 1,
      nelle stesse scale sopra indicate;
    4) carta idrogeologica, relativa all'intero
       territorio comunale, 1:10.000 o 1:25.000;
    5) carta litotecnica, per le aree e i
      centri urbanizzati, nonché per le zone
      di espansione, 1:2.000;
   6) carta delle zone a maggior pericolosità
      sismica locale, per i suoli di cui al
      superiore n. 5 e nella stessa scala.
   4. Istruzioni relative agli elaborati      - art. 3, comma 11°, della leg-
 dello studio agricolo-forestale ge regionale 30 aprile 1991,
                                               n. 15.
Gli elaborati dello studio agricolo-forestale
saranno trasmessi in unica copia, firmata
dal professionista incaricato e vistata dal sindaco.
La conformizzazione degli stessi sarà compiuta
con le stesse modalità indicate al superiore
punto 0 della presente ("Istruzioni relative
a tutta la documentazione, atti ed elaborati,
che viene trasmessa").
Gli elaborati richiesti sono i seguenti:      - ex schema disciplinare di in-
                                               carico-tipo per la concessione
                                               di contributi approvato con
                                               decreto presidenziale 16 gen-
                                               naio 1997, n. 15.
   1) carta delle aree di espansione inte-    - art. 15, 1° comma, lettera e)
      ressate da colture agricolo-forestali    della legge regionale 12 giu-
      e delle infrastrutture e impianti a      gno 1976, n. 78;
      servizio dell'agricoltura in scala      - art. 2, 2° comma, della legge
      1:10.000;                                regionale 27 dicembre 1978, n.
                                               71;
                                              - art. 4, 1° comma, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
   2) relazione illustrativa dello studio.