
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 25 settembre 1998, n. 2
G.U.R.S. 19 dicembre 1998, n. 63
Piani regolatori generali. Istruzioni per la trasmissione della documentazione.
Ai sindaci dei comuni della Regione
Ai capi degli uffici tecnici dei comuni della Regione
Ai segretari comunali dei comuni della Regione
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alla Corte dei conti
Al Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana
Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia
di Palermo
Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia
di Catania
Alle Province regionali
Alle Prefetture
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali
Agli Uffici del Genio civile
Al CO.RE.CO. centrale
Ai CO.RE.CO. provinciali
All'Ordine professionale degli ingegneri
Consulta regionale
All'Ordine professionale degli architetti
Consulta regionale
All'Ordine professionale degli agronomi
Consulta regionale
All'Ordine regionale dei geologi
La formazione, o rielaborazione, del piano regolatore generale del territorio comunale è uno dei processi di governo del territorio che più rifluisce sui modi e sulla qualità della vita dei cittadini.
I tempi di questo processo, secondo il dettato delle leggi e delle disposizioni urbanistiche, dovrebbero essere concentrati all'interno di un arco molto breve.
L'esperienza pratica, al contrario, dice che parecchi anni sono spesso necessari per giungere all'adozione e, indi alla trasmissione per l'approvazione all'Assessorato regionale del territorio ed ambiente.
L'acquisizione del piano regolatore da parte dell'Assessorato consente di porre una data certa dalla quale partire per calcolare il termine di legge oltre il quale il piano diventa efficace a tutti gli effetti.
Tuttavia, affinché si possa cominciare a calcolare il tempo necessario perché il piano diventi efficace, occorre che l'ente locale dia luogo ad una trasmissione completa sotto il profilo documentale e regolare sotto il profilo formale degli atti ed elaborati tutti dello strumento urbanistico.
Spesso, invece, gli atti ed elaborati trasmessi non possiedono requisiti di completezza e regolarità; perciò l'Assessorato è obbligato a richiedere le necessarie integrazioni, comunicando la non decorrenza dei termini dalla data di acquisizione della documentazione incompleta.
Ciò comporta, naturalmente, una dilatazione dei tempi reali della fase formativa del piano avente luogo in sede regionale, con un ritardo nell'approvazione dello strumento che, sommandosi ai precedenti ritardi, di per sè si costituisce come lesione dell'interesse pubblico diffuso ad avere previsioni urbanistiche valide ed efficaci.
Le istruzioni che seguono hanno la finalità di consentire agli enti locali di produrre già in prima istanza la documentazione del piano regolatore generale in maniera completa e in forma regolare.
Accanto ad ogni singola istruzione viene indicata - ove possibile - la norma o disposizione da cui l'istruzione stessa discende. Ove esistessero più norme o disposizioni, ci si limiterà ad indicare la norma fondante nazionale e/o regionale.
Ove, invece, in riferimento ad un'istruzione, non esistessero norme o disposizioni espresse, viene chiarita la motivazione logica che all'istruzione stessa presiede.
Inoltre, accanto alle istruzioni volte alla finalità di cui si è detto, le quali sono indirizzate ai comuni che hanno pressocché completato l'iter procedimentale che precede la trasmissione, opportunamente differenziate nell'impaginazione del testo, vengono fornite ulteriori istruzioni.
A questo secondo tipo di istruzioni, indirizzate a tutti i comuni, ciascun comune aderirà in relazione allo stato del procedimento che, salvo gravissimi, imprevedibili e giustificati motivi (eventi catastrofici di origine naturale o artificiale), non consente la replica di atti già compiuti.
L'Assessore: LO GIUDICE
Allegato
0. Istruzioni relative a tutta la documentazione (atti ed elaborati) che viene trasmesse Si specifica in premessa che le istruzioni che seguono useranno per brevità la dizione "Piano regolatore generale", intendendo ricomprendere in essa anche le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio, così come dettato dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. La documentazione del piano regolatore Ciò al fine di trattenere agli deve essere trasmessa in triplice copia. atti d'ufficio una delle copie di restituire la seconda al- l'ente locale, unitamente al provvedimento del capo dell'Am- ministrazione e di disporre di una terza copia, ai fini degli adempimenti della legge regio- nale n. 10/91 sulla trasparen- za amministrativa. Il sindaco, salvo diversa statuizione - art. 90, comma 10° del rego- dello statuto comunale, visterà ciascuno lamento di esecuzione del de- degli atti ed elaborati da trasmettere creto legislativo presiden- all'Assessorato. ziale 29 ottobre 1995, n. 6, approvato con D.P.R. 29 otto- bre 1957, n. 3. Il segretario comunale o funzionario - art. 90, comma 10° del rego- incaricato dal sindaco, salvo diversa lamento di esecuzione del de- statuizione dello statuto comunale, creto legislativo presiden- certificherà la conformità di ciascuno ziale 29 ottobre 1995, n. 6, degli atti ed elaborati da trasmettere approvato con D.P.R. 29 all'Assessorato all'atto o elaborato ottobre 1957, n. 3. originale custodito in comune. Ciascuno degli elaborati da trasmettere riporterà l'indicazione dell'atto deliberativo con cui è stato approvato o adottato. Si suggerisce l'uso della seguente formula: "Copia conforme all'originale adottato/approvato con la delibera consiliare n. ...... del ............. e allegato e parte integrante dell'atto", soddisfacendo essa sia la necessità di conformizzare il documento che quella di riferirlo all'atto da cui trae legittimazione. Il tecnico progettista, iscritto - regio decreto 23 ottobre 1925 all'albo per l'esercizio professionale, n. 2537 ("Regolamento per la sottoscriverà ciascuno professione di ingegnere e degli elaborati da trasmettere. architetto"); - regio decreto 16 aprile 1936, n. 1174 (3 norme integrative del regolamento professionale) - art. 1 disciplinare d'incari- co per la redazione del piano regolatore generale approvato con decreto assessoriale n. 91 del 17 maggio 1991. 1. Istruzioni relative agli atti del piano regolatore generale 1.1. Delibera consiliare di adozione - art. 3, comma 7° della legge delle direttive generali da osser- regionale 10 aprile 1991, varsi nella stesura del piano n. 15. La delibera 1.1. sarà corredata - art. 53 della legge 8 giugno dalla proposta di deliberazione 1990, n. 142, che modifica ed formulata dall'ufficio competente, integra l'ordinamento enti munita dei pareri favorevoli locali, giusta art. 1, punto in ordine alla regolarità e 4), lettera i) della legge sotto il profilo di legittimità regionale 11 dicembre 1991, resi rispettivamente dal responsabile n. 48. del servizio e dal segretario comunale. La delibera 1.1., ove assunta prima - art. 15, della legge regio- del 7 luglio 1997, riporterà gli nale 3 dicembre 1991, n. 44. estremi del visto del CO.RE.CO. provinciale che attesta la legittimità dell'atto. La delibera 1.1., anche se assunta - art. 4, comma 2° della legge dopo il 7 luglio 1997, riporterà regionale 5 luglio 1997, n. 23 gli estremi del visto del CO.RE.CO. provinciale che attesta la legittimità dell'atto qualora un quarto dei consiglieri o la giunta abbiano richiesto il controllo preventivo di legittimità. Deve contenere, infine, la certifi- - art. 89, comma 1° del Regola- cazione del segretario relativa mento di esecuzione del decreto alla data di inizio della pubblicazione, legislativo presidenziale 29 all'avvenuta pubblicazione all'albo ottobre 1995, n. 6 approvato pretorio nonché alla presentazione con D.P.R. 29 ottobre 1957, di eventuali opposizioni. n. 3; Unitamente alla delibera saranno - art. 11, legge regionale 3 trasmesse le opposizioni eventualmente dicembre 1991, n. 44. presentate contro l'atto. Ai fini della formulazione della proposta di deliberazione delle direttive generali si ricorda che tale proposta deve essere dotata di requisiti di fattibilità e legittimità, tali da garantire all'atto deliberativo assunto conseguentemente alla proposta pari fattibilità e legittimità. Il progettista o gruppo di progettazione incaricato formulerà, prima dell'avvio di ogni attività progettuale, esplicita dichiarazione sulla accettabilità delle direttive sotto il profilo della legittimità e sulla fattibilità della prestazione sotto il profilo della tecnica urbanistica. 1.2. Delibera consiliare delle - art. 3, comma 7° della legge determinazioni sullo schema di massima. regionale 30 aprile 1991, n. 15 La delibera 1.2. sarà corredata dalla proposta e dai pareri indicati per la delibera 1.1., conterrà la stessa certificazione del segretario comunale e, qualora ricorrano le condizioni enunciate sopra, l'atto sarà vistato dal CO.RE.CO. provinciale. Unitamente alla delibera 1.2. saranno trasmesse le opposizioni eventualmente presentate avverso l'atto a seguito della sua affissione all'albo pretorio. La delibera delle determinazioni sullo schema di massima, unitamente agli elaborati alla stessa allegati, deve essere trasmessa già appena assunta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che potrà segnalare all'ente locale eventuali evidenti profili di illegittimità dell'atto o non fattibilità del progetto. 1.3. Delibera consiliare di adozione - art. 2, legge regionale 27 del piano regolatore generale, dicembre 1978, n. 71. delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio comunale. La delibera 1.3. sarà corredata dalla proposta e dai pareri indicati per la delibera 1.1. e, analogamente, conterrà la certificazione del segretario sopra indicata. La delibera 1.3., inoltre, riporterà gli estremi del visto di legittimità del CO.RE.CO. centrale. Unitamente alla delibera 1.3. saranno trasmesse le opposizioni eventualmente presentate avverso l'atto a seguito della sua affissione all'albo pretorio. 1.4. Avviso sindacale di deposito - circolare Ministero lavori degli atti (ed elaborati) del piano pubblici n. 2495 del 7 luglio presso la segreteria comunale, a 1954, "legge urbanistica 17 libera visione del pubblico, agosto 1942, n. 1150. per venti giorni consecutivi, Istruzioni per la formazione
affisso all'albo pretorio. dei piani regolatori comunali: generali e particolareggiati", II parte, punto 3. (Le indicazioni fornite dalla circolare trovano loro fonte in quanto è prescritto dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per rendere noti alcuni atti relativi alle procedure di espropriazione di immobili). 1.5. Manifesto murale. - art. 3, comma 2° della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. 1.6. Avviso di deposito atti pubblicato - art. 3, comma 2° della legge su almeno un quotidiano a diffusione regionale 27 dicembre 1978, regionale. n. 71. 1.7. Avviso sindacale di deposito atti - art. 3, comma 2° della legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regionale 27 dicembre 1978, della Regione Siciliana. n. 71. Tutti gli atti di pubblicità indicati sopra riporteranno la data di decorrenza del periodo di deposito degli atti, la durata del periodo di deposito, la data da cui e il periodo entro il quale possono essere presentate osservazioni e opposizioni. Gli avvisi di pubblicità e deposito del piano appaiono, in genere, non contemporaneamente. Solitamente l'ultimo a comparire, tra gli avvisi, è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Poichè il deposito del piano presso la segreteria comunale va effettuato a partire dal giorno successivo a quello dell'ultima delle pubblicazioni di legge si suggerisce, al fine di correttamente indicare la data di decorrenza del periodo di deposito, di impiegare negli avvisi la seguente formula: "(...) e per venti giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (...) ovvero, in termini più generali: "(...)" e per venti giorni consecutivi a decorrere dall'ultima tra le date delle pubblicazioni
legge (...)"
.
1.8. Certificazione del sindaco relativa - circolare Ministero dei all'avvenuta regolare pubblicazione lavori pubblici n. 2495 del 7 all'albo pretorio dell'avviso di cui luglio 1954, II parte, punto 3 al n. 1.4. e al regolare deposito degli atti presso la segreteria comunale. Nella stessa certificazione saranno altresì enumerate e specificate le osservazioni ed opzioni prodotte in termine, come da libro protocollo delle osservazioni, chiuso - una volta decorso il termine - dal segretario comunale con dichiarazione sul numero delle osservazioni presentate. Devono essere ancora enumerate e specificate le osservazioni ed opposizioni prodotte fuori termine. 1.9. Osservazioni ed opposizioni prodotte - art. 3, comma 6° della legge in termine e fuori termine avverso regionale 27 dicembre 1978, il piano regolatore generale n. 71. e le prescrizioni esecutive Degli atti di cui al presente punto 1.9. è sufficiente la trasmissione di un'unica copia. 1.10. Delibera consiliare di controdeduzioni - art. 3, comma 5° della legge sulle osservazioni e opposizioni. regionale 27 dicembre 1978, La delibera 1.10. sarà corredata dalla n. 71. proposta e dai pareri indicati per la delibera 1.1. conterrà, analogamente, la certificazione del segretario indicata al punto 1.1. Unitamente alla delibera 1.10. saranno trasmesse le opposizioni eventualmente presentate avverso l'atto a seguito della sua affissione all'albo pretorio. Ove assunta prima del 7 luglio 1997, - art. 15, della legge regio- la delibera 1.10. riporterà gli nale 3 dicembre 1991, n. 44. estremi del visto di legittimità del CO.RE.CO. provinciale. Ove assunta dopo il 7 luglio 1997 - art. 4, comma 2° della legge la delibera 1.10. non recherà il visto regionale 5 luglio 1997, di cui sopra, salvo che il controllo n. 23. preventivo di legittimità non sia stato richiesto da un quarto dei consiglieri o dalla giunta, ovvero salvo che non si dia luogo a modifica delle previsioni di piano in accoglimento di osservazioni che segnalano errori materiali nella stesura dello strumento. 1.11. Verbale congiunto del progettista - art. 8 del disciplinare-tipo e dell'ufficio tecnico comunale per la redazione del piano re- di accertamento dello stato golatore generale approvato di consistenza delle aree destinate con decreto assessoriale ad attrezzature e a servizi pubblici. n. 91 del 17 maggio 1979. 1.12. Per i comuni sismici, parere - art. 13, legge 2 febbraio reso dall'ufficio del Genio civile 1974, n. 64. preventivamente alla adozione sulla compatibilità delle previsioni del piano regolatore generale con le condizioni geo-morfologiche del territorio. 1.13. Per i comuni i cui strumenti - art. 18 della legge regionale urbanistici comprendono zone D di 6 maggio 1981, n. 98, per come parchi regionali, parere del Consiglio sostituito dall'art. 17 della del parco. legge regionale 9 agosto 1998, Qualora, benchè richiesto, il parere n. 14. non sia stato reso entro il termine di sessanta giorni, sarà trasmessa copia della nota R.A.R. di trasmissione dello strumento urbanistico all'Ente parco. Indicazione relativa a tutti gli elaborati da produrre. Si precisa preliminarmente che gli - art. 3, comma 7° della legge elaborati indicati ai successivi punti 2, regionale 30 aprile 1991, 3, 4 costituiscono gli elaborati minimi da n. 15. presentare a corredo di ogni fase dell'iter formativo dello strumento urbanistico generale. Rimane quindi salva la facoltà dei profes- sionisti di produrre ogni altro elaborato sotto qualsiasi forma che, a loro giudizio, più compiutamente esprima e rappresenti l'assetto e l'uso prefigurato per le aree del territorio comunale. 2. Istruzioni relative agli elaborati del Piano regolatore generale 2.1 Schema di massima del piano regolatore generale. Ad oggi nessuna norma o disposizione di legge indica quali debbano essere gli elaborati minimi imprescrittibili costitu- tivi dello schema di massima del piano regolatore generale. Indicazioni in senso lato e applicabili per via analogica sono contenute in: Circolare n. 1/92 D.R.U. prot. n. 5709 del 3 febbraio 1992 "Direttive in ordine alla ap- plicazione della legge regio- nale 30 aprile 1991, n. 15", punto 7): "Direttive genera- li ex art. 3, legge regionale n. 15/91". Tuttavia, più particolari contenuti degli elaborati dello schema di massima del piano regolatore generale possono essere indicati nei seguenti: 1) specificazione degli obiettivi e criteri del piano; 2) calcolo del dimensionamento; 3) individuazione della rete delle princi- pali vie di comunicazione; 4) localizzazione delle zone di espansione residenziale, con l'indicazione di quelle da assoggettare a prescrizioni esecutive; 5) localizzazione delle zone produttive, con l'indicazione di quelle da assoggettare a prescrizioni esecutive; 6) localizzazione delle attrezzature e dei servizi a scala comunale e sovracomunale; 7) quadro schematico delle norme di attuazione; 8) individuazione delle zone di particolare interesse paesistico ambientale. I contenuti di cui sopra sono quelli indi- cati come opportuni per lo schema di massi- ma nelle: Direttive Assessorato territo- rio e ambiente, Direzione re- gionale dell'urbanistica prot. n. 43203 del 20 luglio 1997 aventi ad oggetto: "Norme di comportamento relative alla nomina del commissario ad acta e disposizioni in merito alla stessa attività commissariale presso i comuni ai sensi delle leggi regionali n. 66 del 21 agosto 1984, artt. 3 e 4, e n. 14 del 31 novembre 1985. La "costruzione" dei contenuti dello schema di massima del piano avviene a partire dalle indicazioni dettate con le direttive di massima. Queste, a loro volta, hanno origine e fondamento nella proposta di delibera- zione resa dell'Ufficio competente. Riguardo ai contenuti dello schema di massima del piano e, più precisamente, riguardo al calcolo del dimensionamento, si rammenta che lo stesso deve essere fondato su elementi concreti e reali e non su ipotesi difficilmente verificabili. La proposta di deliberazione che l'ufficio competente formulerà, a proposito del dimensionamento, sarà quindi supportata da quanto emergente dall'analisi dei dati riferiti alle sezioni di censimento dell'abitato (1991) forniti dall'ISTAT agli enti locali su supporto magnetico. 2.2. Progetto di piano regolatore generale, - art. 5, ultimo comma, della con prescrizioni esecutive e regola- legge regionale 27 dicembre mento edilizio 1978, n. 71; - art. 2, commi 1°, 2°, 4°, della legge regionale 27 di- cembre 1978, n. 71; - art. 3, comma 8°, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15. 2.2.1. Elaborati costituenti il P.R.G.: - art. 10 disciplinare d'inca- rico per la redazione del piano regolatore approvato con decreto assessoriale n. 91 del 17 maggio 1979. Gli elaborati elencati accanto sono quelli indicati in: 1) relazione preliminare sulle scelte - circolare Ministero lavori urbanistiche fondamentali e sugli pubblici n. 2495 del 7 luglio indirizzi che sono stati assunti per 1954, II parte, punto 2, let- la redazione del piano; tera g), 3° alinea; 2) relazione generale e analitica - circolare Ministero lavori dello stato di fatto riferito al pubblici n. 2495 del 7 luglio patrimonio edilizio alla popola- 1954, II parte, punto 2, let- zione residente, ai servizi ed tera g), 1° alinea; attrezzature di interesse generale, all'ambiente fisico, alla storia, all'economica, traffico e comunicazioni; 3) relazione sui principali problemi - circolare Ministero lavori conseguenziali all'analisi dello pubblici n. 2495 del 7 luglio stato di fatto, determinazione dei 1954, II parte, punto 2, let- fabbisogni e soluzione dei problemi tera g), 2° alinea; riferiti ad un ventennio; - art. 9 del disciplinare d'in- carico per la redazione del piano regolatore generale ap- provato con D.A. n. 91 del 17 maggio 1979; 4) relazione illustrativa generale - circolare Ministero lavori del progetto di piano e dei pubblici n. 2495 del 7 luglio criteri adottati per le più 1954, II parte, punto 2, let- importanti sistemazioni anche tera g), 3° alinea; nell'osservanza dei piani terri- - art. 29, legge regionale 26 toriali di coordinamento e dei maggio 1973, n. 21; piani regolatori per le aree - art. 51, comma 6° del di sviluppo industriale; D.P.Rep. 6 marzo 1978, n. 218 ("Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzo- giorno"); 5) programma e fasi di attuazione - circolare Ministero lavori con particolare riferimento alle pubblici n. 2495 del 7 luglio priorità per i piani urbanistici 1954, II parte, punto 2, let- esecutivi e le opere di pubblico tera g), 4° alinea; interesse; 6) schema regionale con l'indica- - circolare Ministero lavori zione della posizione e della pubblici n. 2495 del 7 luglio importanza del comune in rapporto 1954, II parte, punto 2, let- ai centri di più diretto interesse; tera a); 7) planimetria a scala non inferiore - art. 5, 1° comma, del disci- 1:10.000 di tutto il territorio plinare d'incarico per la re- comunale con indicazione dello dazione del P.R.G. approvato stato di fatto, ottenuta da resti- con decreto assessoriale n. 91 tuzione aerofotogrammetrica; /79 così come modificato con decreto assessoriale n. 64 dell'1 febbraio 1992; 8) planimetria dello stato di fatto - circolare Ministero lavori del centro abitato e delle frazioni pubblici n. 2495 del 7 luglio a scala 1:2.000 ottenuta da resti- 1954, II parte, punto 2, let- tuzione aerofotogrammetrica, con tera b); l'indicazione degli edifici pubblici, I vincoli di cui sarà data rap- manufatti industriali, aree demaniali, presentazione sono, di regola, immobili soggetti a tutela monumentale almeno quelli discendenti dalle o paesaggistica, zone sottoposte seguenti norme e disposizioni a vincolo di natura diversa e altri di legge: elementi di particolare interesse - legge 9 luglio 1908, n. 445; urbanistico; - regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; - regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; - legge 1 giugno 1939, n. 1089; - legge 29 giugno 1939, n. 1497; - legge 8 agosto 1985, n. 431; - decreto ministeriale 1 aprile 1968; - legge 2 febbraio 1974, n. 64; - art. 15, legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; - art. 46, legge regionale 15 maggio 1986, n. 27; - leggi regionali 6 maggio 1981 n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14; - art. 5, legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; - artt. 4, 5, della legge re- gionale 6 aprile 1996, n. 16; 9) planimetria a scala non inferiore - art. 7, legge 17 agosto 1942, a 1: 10.000 contenente: n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; - la suddivisione del territorio in zone - art. 7, comma 2°, punto 2) territoriali omogenee ai sensi del D.M. della legge 17 agosto 1942, 2 aprile 1968, n. 1444; n. 1150, e successive modifi- che ed integrazioni; - l'indicazione delle aree destinate - art. 7, comma 2°, punto 3) a formare spazi di uso pubblico ovvero della legge 17 agosto 1942, soggette a speciali prescrizioni; n. 1150 e successive modifi- che ed integrazioni; · - l'ubicazione delle sedi degli uffici - art. 7, comma 2°, punto 4) pubblici o di uso pubblico nonché della legge 17 agosto 1942, delle opere e degli impianti di n. 1150, e successive modifi- interesse generale; che ed integrazioni; - indicazione della rete stradale - art. 7, comma 2°, punto 1) principale e delle altre vie della legge 17 agosto 1942, di comunicazione (ferroviarie, por- n. 1150, e successive modifi- tuali, aeroportuali, ecc.); che ed integrazioni; - delimitazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 10) planimetria a scala 1:2.000 del Si vedano le notazioni relative centro abitato, delle frazioni al punto 9; e delle nuove previsioni insediative (residenziali, turistiche, produt- tive, ecc.) contenente gli elementi i cui al precedente n. 9; 11) norme di attuazione urbani- - art. 7, comma 2°, punti 2), stiche-edilizie che precisino 5) e 6) della legge 17 agosto inequivocabilmente le destinazioni 1942, n. 1150 e successive di zona e i relativi indici di modifiche ed integrazioni; utilizzazione, nonché gli eventuali vincoli da porre; 12) planimetria alle scale di cui - art. 3, comma 5°, della legge ai numeri 8 e 9 contenente la 27 dicembre 1978, n., 71. visualizzazione delle osservazioni, corredata da relazione con le proposte dei progettisti in merito all'osser- vazioni medesime. La stesura di taluni degli elaborati di cui sopra è resa obbligatoria, oltrecché dai termini del rapporto contrattuale regolamentato dal richiamato decreto assessoriale n. 91/79, anche dal disposto delle norme di legge o da altra disposizione indicata accanto a ciascuno degli elaborati. I contenuti degli elaborati di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 possono essere anche articolati un unico documento. Tali contenuti, indicati per la stesura di piano regolatore ex novo, quando si proce- da alla revisione di preesistente P.R.G. saranno integrati da un'analisi sull'attuazione dello strumento urbanistico alla revisione del quale si procede. Le planimetrie di cui ai nn. 7 e 8 recheranno la data dell'esecuzione del volo, la data della restituzione (edizione della carta) nonché certificato di collaudo o attestazione di regolare esecuzione della restituzione. Ove le planimetrie siano prodotte in forma numerica devono contenere tutti gli elementi (curve di livello, ecc.) della cartografia tradizionale. 2.2.2. Elaborati costituenti il/i piano/i - art. 10 del disciplinare di particolareggiato/i: incarico per la redazione del piano regolatore generale ap- provato con decreto assesso- riale n. 91 del 17 maggio 1979. 1) planimetria delle previsioni del - circolare Ministero lavori piano regolatore generale a scala pubblici n. 2495 del 7 luglio 1:2.000 relativi delle zone oggetto 1954, III parte, punto 2, let- del piano particolareggiato, estese tera a); anche ai tratti adiacenti in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso; 2) planimetria del piano particolareg- giato a scala 1:2.000 disegnata sulla mappa catastale dalla quale si possono rilevare i seguenti elementi: - le strade carrabili e pedonali ed - art. 13, comma 1° periodo altri spazi riservati alla viabilità della legge 17 agosto 1942, sosta e parcheggi con precisazione n. 1150 e successive modifi- degli allineamenti e delle principali che ed integrazioni; quote rosse (altimetria di progetto); - art. 9, lettera a) e b), della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; - gli spazi riservati ad edifici ed - art. 13, 1° comma, 2° alinea impianti pubblici esistenti e di della legge 17 agosto 1942, programma (uffici pubblici, chiese, n. 1150; scuole, mercati, caserme, impianti - art. 9, lettera d), della sportivi, giardini pubblici, edificio legge regionale 27 dicem- di carattere ricreativo bre 1978, n. 771; culturale, edifici di assistenza e di cura, bagni pubblici, case di pena, etc.) con la precisa delimi- tazione e destinazione di ciascuna di essi; - gli edifici destinati a demolizione - art. 13, 1° comma, 3° alinea ovvero soggetti a restauri o a della legge 17 agosto 1942, n. bonifica edilizia; 1150 e successive modifiche ed integrazioni; - art. 9, lettera e) della leg- ge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; - i beni soggetti o da assoggettare - ex art. 7, 2° comma, punto 5) a speciali vincoli o particolari della legge regionale 27 di- servitù (edifici monumentali, zone cembre 1978, n. 71; archeologiche, giardini e parchi - circolare Ministero lavori privati, zone di rispetto assoluto pubblici n. 2495 del 7 luglio o parziale. etc.) con la precisa indivi- 1954, III parte, punto 2, let- duazione di ciascuno di essi; tera b), 3° alinea; - la suddivisione delle aree fabbri- - art. 13, 1° comma, 1° e 4° cabili in isolati e lo schema planivo- alinea, della legge 17 agosto lumetrico degli edifici previsti e 1942, n. 1150; la eventuale indicazione dei comparti - art. 9, lettera f) della leg- di immobili da costruire in unità ge regionale 27 dicembre 1978, edilizie; n. 71; 3) norme tecniche di attuazione e le - circolare Ministero lavori eventuali prescrizioni speciali; pubblici n. 2495 del 7 luglio 1954, III parte, punto 2, lettera d); - art. 9, lettera h) della leg- ge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; 4) grafici in una scala non inferiore - circolare Ministero lavori a 1:200 indicanti: pubblici n. 2495 del 7 luglio 1954, III parte, punto 2, lettera e); - i profili regolatori(altimetrici) 1° alinea; dell'edilizia lungo le vie principali o le piazze; - le sezioni tipo delle sedi stradali; 3° alinea; - i tipi di alberatura da adottare in 4° alinea; determinate località; 5) la previsione di massima delle spese - art. 13, 2° comma art. 30 necessarie per l'attuazione del piano; della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; - art. 9, lettera i) della leg- ge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; 6) i progetti di massima a scala - art. 9, lettera c) della leg- opportuna della rete fognante, ge regionale 27 dicembre 1978, idrica, telefonica, del gas n. 71; ove esiste, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento; 7) piano particellare di esproprio - art. 13, 1° comma, 5° alinea, ed elenchi degli immobili da della legge 17 agosto 1942, espropriare; n. 1150; - art. 9, lettera g) della leg- ge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; 8) quan'altro accorta per consentire la corretta e completa interpretazione del piano; 9) relazione illustrativa dei criteri - art. 13, comma 2°, della leg- di impostazione del piano, delle ge 17 agosto 1942, n. 1150; esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle leggi urbanistiche per l'attuazione del piano; 10) planimetria alla scala 1:2.000 - art. 3, comma 5°, della legge contenente la visualizzazione 27 dicembre 1978, n. 71; delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni ed osservazioni stesse; 11) il costo, ai prezzi correnti, - art. 4, comma 1°, della legge delle opere di urbanizzazione regionale 30 aprile 1991, n. primaria e delle aree da espro- 15; priare per le opere di urbanizza- - decreto assessoriale n. 64/92 zione primaria e secondaria. del 1° febbraio 1992, che mo- difica il decreto assessoriale n. 91 del 17 maggio 1979. Ove il territorio comunale sia assoggettato a vincolo sismico, le copie degli elaborati del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive trasmesse dovranno riportare gli estremi del parere dell'ufficio del Genio civile reso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. Risultando in genere, in possesso dell'ente locale una sola copia degli elaborati di piano provvista del visto di quell'ufficio, si può procedere alla trascrizione degli estremi dello stesso sulle copie debitamente conformizzate. In alternativa possono essere trasmesse copie delle testate degli elaborati tutti recanti in originale il bollo di quell'ufficio. 2.2.3. Regolamento edilizio - art. 33 , della legge 17 ago- sto 1942, n. 1150; - art. 2, comma 4°, della legge 27 dicembre 1978, n. 71. Gli elaborati del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio possono essere oggetto di emendamento in sede di adozione. Premesso che le eventuali modifiche recate in sede di adozione allo strumento urbanistico devono essere congruamente motivate, assunte per rispondere a fina- lità di pubblico interesse, tali da non confliggere con il sistema articolato delle previsioni di piano quali configuratesi alla conclusione del procedimento formativo, legittime in quanto rispettose delle norme della legislazione urbanistica, sarà cura dell'ente locale assoggettare alla procedura di pubblicità ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 gli elaborati dello strumento urbanistico che siano stati modificati dal proget- tista conseguentemente agli emendamenti assunti. Inoltre, nel caso in cui le modifiche recate allo strumento urbanistico in sede di adozione comportino mutamenti nella destinazione d'uso dei suoli tali da interferire con la stabilità di questi e con la sicurezza dell'edifi- cazione conseguente alle nuove previsioni, il comune, prima di dar corso alle procedure di pubblicità, sottoporrà gli elaborati modificati all'atto dell'adozione a nuovo esame dell'ufficio del Genio civile, acchè sull'assetto delle previsioni così come ridefinite sia reso il parere ex art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. 3. Istruzioni riguardanti gli elaborati - art. 5, della legge regionale dello studio geologico generale e 11 aprile 1981, n. 65. dello studio relativo alle aree assog- gettate a prescrizioni esecutive Gli elaborati dello studio geologico generale e dello studio particolareggiato, che costitui- scono parte integrante dello studio del piano regolatore generale, saranno trasmessi in duplice copia, firmata dal professionista incaricato e vistata dal sindaco. La conformizzazione degli stessi sarà compiuta con le stesse modalità indicate al superiore punto 0 della presente ("Istruzioni relative a tutta la documentazione, atti ed elaborati, che viene trasmessa"). Gli elaborati dello studio geologico, inoltre, al pari degli elaborati del piano regolatore generale, recheranno il visto dell'ufficio del Genio civile conseguentemente al parere reso da quell'ufficio ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Per ciò che concerne la possibilità di inviare altra copia da quella contenente il visto originale dell'ufficio del Genio civile, si rinvia a quanto specificato alla fine del superiore punto 2.2. relati- vamente agli elaborati del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive. Gli elaborati richiesti i seguenti: - ex circolare assessoriale Gr. 38-41, prot. n. 222 del 31 gennaio 1995, allegato A; 1) carta geologica, a) dell'intero - ex schema disciplinare di territorio comunale, 1:10.000 o incarico-tipo per la conces- 1:25.000; b) delle aree e dei sione di contributi approvato centri urbanizzati, nonché con decreto assessoriale 16 delle zone di espansione e per gennaio 1997, n. 15. infrastrutture, 1:200; 2) carta geomorfologica, per i suoli di cui al superiore n. 1, nelle stesse scale sopra modificate; 3) carta della pericolosità geologica, per i suoli di cui al superiore n. 1, nelle stesse scale sopra indicate; 4) carta idrogeologica, relativa all'intero territorio comunale, 1:10.000 o 1:25.000; 5) carta litotecnica, per le aree e i centri urbanizzati, nonché per le zone di espansione, 1:2.000; 6) carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale, per i suoli di cui al superiore n. 5 e nella stessa scala. 4. Istruzioni relative agli elaborati - art. 3, comma 11°, della leg- dello studio agricolo-forestale ge regionale 30 aprile 1991, n. 15. Gli elaborati dello studio agricolo-forestale saranno trasmessi in unica copia, firmata dal professionista incaricato e vistata dal sindaco. La conformizzazione degli stessi sarà compiuta con le stesse modalità indicate al superiore punto 0 della presente ("Istruzioni relative a tutta la documentazione, atti ed elaborati, che viene trasmessa"). Gli elaborati richiesti sono i seguenti: - ex schema disciplinare di in- carico-tipo per la concessione di contributi approvato con decreto presidenziale 16 gen- naio 1997, n. 15. 1) carta delle aree di espansione inte- - art. 15, 1° comma, lettera e) ressate da colture agricolo-forestali della legge regionale 12 giu- e delle infrastrutture e impianti a gno 1976, n. 78; servizio dell'agricoltura in scala - art. 2, 2° comma, della legge 1:10.000; regionale 27 dicembre 1978, n. 71; - art. 4, 1° comma, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. 2) relazione illustrativa dello studio.