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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1998, n. 355

G.U.R.I. 14 ottobre 1998, n. 240

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in materia di targhe per autoveicoli e motoveicoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di reintrodurre la sigla di identificazione delle province sulle targhe degli autoveicoli e motoveicoli, fermo restando il vigente sistema di targatura alfanumerico;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente coma:

"4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.".

Art. 2

1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1999";

b) alla lettera a) le parole: "340 mm x 109 mm" sono sostituite dalle seguenti: "360 mm x 110 mm";

c) alla lettera b), n. 1), le parole: "486 mm x 109 mm" sono sostituite dalle seguenti: "520 mm x 110 mm";

d) alla lettera b), n. 2), le parole: "336 mm x 202 mm" sono sostituite dalle seguenti: "297 mm x 214 mm";

e) alla lettera c) le parole: "esclusi quelli con targa EE" sono soppresse;

f) alla lettera e) nel primo periodo le parole: "dei motoveicoli" sono soppresse; nella parentesi le parole: "III.4/e" sono soppresse;

g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm x 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e)".

Art. 3

1. All'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 2 eliminare il punto ed aggiungere il seguente periodo: ", ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.".

Art. 4

1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 nel primo periodo dopo il punto e virgola e dopo le parole: "in tutti gli altri casi" togliere il punto ed aggiungere le parole: "ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e motoveicoli.";

b) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:";

c) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista";

d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione,";

e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

Art. 5

1. All'appendice XI - articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Appendice XI - articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:


Agrigento                                AG
Alessandria                              AL
Ancona                                   AN
Aosta                                    AO La O è sormontata dallo stemma
Arezzo                                   AR
Ascoli Piceno                            AP
Asti                                     AT
Avellino                                 AV
Bari                                     BA
Belluno                                  BL
Benevento                                BN
Bergamo                                  BG
Biella                                   BI
Bologna                                  BO
Bolzano                                  BZ La Z è sormontata dallo stemma
Brescia                                  BS
Brindisi                                 BR
Cagliari                                 CA
Caltanissetta                            CL
Campobasso                               CB
Caserta                                  CE
Catania                                  CT
Catanzaro                                CZ
Chieti                                   CH
Como                                     CO
Cosenza                                  CS
Cremona                                  CR
Crotone                                  KR
Cuneo                                    CN
Enna                                     EN
Ferrara                                  FE
Firenze                                  FI
Foggia                                   FG
Forlì Cesena                             FC
Frosinone                                FR
Genova                                   GE
Gorizia                                  GO
Grosseto                                 GR
Imperia                                  IM
Isernia                                  IS
L'Aquila                                 AQ
La Spezia                                SP
Latina                                   LT
Lecce                                    LE
Lecco                                    LC
Livorno                                  LI
Lodi                                     LO
Lucca                                    LU
Macerata                                 MC
Mantova                                  MN
Massa Carrara                            MS
Matera                                   MT
Messina                                  ME
Milano                                   MI
Modena                                   MO
Napoli                                   NA
Novara                                   NO
Nuoro                                    NU
Oristano                                 OR
Padova                                   PD
Palermo                                  PA
Parma                                    PR
Pavia                                    PV
Perugia                                  PG
Pesaro e Urbino                          PU
Pescara                                  PE
Piacenza                                 PC
Pisa                                     PI
Pistoia                                  PT
Pordenone                                PN
Potenza                                  PZ
Prato                                    PO
Ragusa                                   RG
Ravenna                                  RA
Reggio Calabria                          RC
Reggio Emilia                            RE
Rieti                                    RI
Rimini                                   RN
Roma                                     Roma
Rovigo                                   RO
Salerno                                  SA
Sassari                                  SS
Savona                                   SV
Siena                                    SI
Siracusa                                 SR
Sondrio                                  SO
Taranto                                  TA
Teramo                                   TE
Terni                                    TR
Torino                                   TO
Trapani                                  TP
Trento                                   TN La N è sormontata dallo stemma
Treviso                                  TV
Trieste                                  TS
Udine                                    UD
Varese                                   VA
Venezia                                  VE
Verbano Cusio Ossola                     VB
Vercelli                                 VC
Verona                                   VR
Vibo Valenzia                            VV
Vicenza                                  VI
Viterbo                                  VT".
Art. 6

1. All'appendice XII - articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "nell'ordine" sono inserite le seguenti: "una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I"; ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260.";

b) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260;".

Art. 7

1. All'appendice XIII - articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.3 nell'ultimo periodo le parole: "bianco e giallo" sono sostituite dalle seguenti: "bianco, giallo e blu.";

b) al punto 4.1.1. le parole: "Determinazioni effettuate con l'illuminante C della C.I.E." sono sostituite dalle seguenti: "Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza";

c) i punti 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.2., 4.1.2.1., 4.1.2.2. e relative tabelle sono sostituiti dalla tabella 1 allegata al presente regolamento;

d) il punto 4.2.1.1. è sostituito dal seguente: "4.2.1.1. Valori minimi. Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento è l'illuminante "A" della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54.";

e) le tabelle relative al punto 4.2.1.1. sono sostituite dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.

Art. 8

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'intestazione della tabella III 3/a - articolo 257 le parole: "targhe anteriori per autoveicoli e loro rimorchi" sono sostituite dalle seguenti: "targhe per rimorchi trainati da autoveicoli";

b) nell'intestazione della tabella III 3/b - articolo 257 sono soppresse le parole: "posteriori autoveicoli,";

c) nell'intestazione della tabella III 3/c - articolo 257 sono soppresse le parole: "motoveicoli,";

d) sono aggiunte la tabella III 3/e - articolo 257 - CARATTERI PER TARGHE POSTERIORI PER AUTOVEICOLI e la tabella III 3/f, articolo 257, CARATTERI PER TARGHE PER MOTOVEICOLI ED ANTERIORI PER AUTOVEICOLI, allegate al presente regolamento;

e) le figure III 4/a, III 4/b, III 4/c e III 4/e sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti figure allegate al presente regolamento.

Art. 9

1. La distribuzione delle targhe previste dal presente regolamento avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 1999 e comunque non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

COSTA, Ministro dei

lavori pubblici

BURLANDO, Ministro dei trasporti

e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1998

Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 12

TABELLA 1


____________________________________________________________________________
Colore            Coordinate dei 4 punti che delimitano         Fattore
                   le zone consentite nel diagramma           di luminanza
                 C.I.E. 1931 (illuminate normalizzato
                        D65, geometria 45/0
_____________________________________________________________________________
                       1        2          3         4
              x     0,355    0,305      0,285     0,335
Bianco                                                           > 0,35
              y     0,355    0,305      0,285     0,335
              x     0,545    0,487      0,427     0,465
Giallo                                                           > 0,27
              y     0,454    0,423      0,483     0,534
              x     0,078    0,150      0,210     0,137
Blu                                                              > 0,01
              y     0,171    0,220      0,160     0,038
      Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15
                         ________________________

TABELLA 2


_____________________________________________________
    Angolo             Angolo            Bianco          Giallo         Blu
 di divergenza    di illuminazione
    (alfa)         B1 (beta2 =0)
_____________________________________________________________________________
                        5°                45,0             37,0         3,0
    12'                30°                22,0             18,0         1,5
                       40°                14,0              8,0         1,0
_____________________________________________________________________________
                        5°                35,0             28,0         1,5
    20'                30°                17,0             14,0         1,0
                       40°                 7,0              6,0
_____________________________________________________________________________
                        5°                 3,0              2,5
    2°                 30°                 2,0              1,6
                       40°                 1,0              0,8

 FIGURE - [non disponibili, vedasi G.U.R.I. 14 ottobre 1998, n. 240].