
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1998, n. 355
G.U.R.I. 14 ottobre 1998, n. 240
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in materia di targhe per autoveicoli e motoveicoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'opportunità di reintrodurre la sigla di identificazione delle province sulle targhe degli autoveicoli e motoveicoli, fermo restando il vigente sistema di targatura alfanumerico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
EMANA
il seguente regolamento:
1. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente coma:
"4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.".
1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1° ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1999";
b) alla lettera a) le parole: "340 mm x 109 mm" sono sostituite dalle seguenti: "360 mm x 110 mm";
c) alla lettera b), n. 1), le parole: "486 mm x 109 mm" sono sostituite dalle seguenti: "520 mm x 110 mm";
d) alla lettera b), n. 2), le parole: "336 mm x 202 mm" sono sostituite dalle seguenti: "297 mm x 214 mm";
e) alla lettera c) le parole: "esclusi quelli con targa EE" sono soppresse;
f) alla lettera e) nel primo periodo le parole: "dei motoveicoli" sono soppresse; nella parentesi le parole: "III.4/e" sono soppresse;
g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm x 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e)".
1. All'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 2 eliminare il punto ed aggiungere il seguente periodo: ", ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.".
1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 nel primo periodo dopo il punto e virgola e dopo le parole: "in tutti gli altri casi" togliere il punto ed aggiungere le parole: "ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e motoveicoli.";
b) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:";
c) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista";
d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione,";
e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
1. All'appendice XI - articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Appendice XI - articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:
Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO La O è sormontata dallo stemma Arezzo AR Ascoli Piceno AP Asti AT Avellino AV Bari BA Belluno BL Benevento BN Bergamo BG Biella BI Bologna BO Bolzano BZ La Z è sormontata dallo stemma Brescia BS Brindisi BR Cagliari CA Caltanissetta CL Campobasso CB Caserta CE Catania CT Catanzaro CZ Chieti CH Como CO Cosenza CS Cremona CR Crotone KR Cuneo CN Enna EN Ferrara FE Firenze FI Foggia FG Forlì Cesena FC Frosinone FR Genova GE Gorizia GO Grosseto GR Imperia IM Isernia IS L'Aquila AQ La Spezia SP Latina LT Lecce LE Lecco LC Livorno LI Lodi LO Lucca LU Macerata MC Mantova MN Massa Carrara MS Matera MT Messina ME Milano MI Modena MO Napoli NA Novara NO Nuoro NU Oristano OR Padova PD Palermo PA Parma PR Pavia PV Perugia PG Pesaro e Urbino PU Pescara PE Piacenza PC Pisa PI Pistoia PT Pordenone PN Potenza PZ Prato PO Ragusa RG Ravenna RA Reggio Calabria RC Reggio Emilia RE Rieti RI Rimini RN Roma Roma Rovigo RO Salerno SA Sassari SS Savona SV Siena SI Siracusa SR Sondrio SO Taranto TA Teramo TE Terni TR Torino TO Trapani TP Trento TN La N è sormontata dallo stemma Treviso TV Trieste TS Udine UD Varese VA Venezia VE Verbano Cusio Ossola VB Vercelli VC Verona VR Vibo Valenzia VV Vicenza VI Viterbo VT".
1. All'appendice XII - articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "nell'ordine" sono inserite le seguenti: "una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I"; ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260.";
b) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260;".
1. All'appendice XIII - articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1.3 nell'ultimo periodo le parole: "bianco e giallo" sono sostituite dalle seguenti: "bianco, giallo e blu.";
b) al punto 4.1.1. le parole: "Determinazioni effettuate con l'illuminante C della C.I.E." sono sostituite dalle seguenti: "Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza";
c) i punti 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.2., 4.1.2.1., 4.1.2.2. e relative tabelle sono sostituiti dalla tabella 1 allegata al presente regolamento;
d) il punto 4.2.1.1. è sostituito dal seguente: "4.2.1.1. Valori minimi. Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento è l'illuminante "A" della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54.";
e) le tabelle relative al punto 4.2.1.1. sono sostituite dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'intestazione della tabella III 3/a - articolo 257 le parole: "targhe anteriori per autoveicoli e loro rimorchi" sono sostituite dalle seguenti: "targhe per rimorchi trainati da autoveicoli";
b) nell'intestazione della tabella III 3/b - articolo 257 sono soppresse le parole: "posteriori autoveicoli,";
c) nell'intestazione della tabella III 3/c - articolo 257 sono soppresse le parole: "motoveicoli,";
d) sono aggiunte la tabella III 3/e - articolo 257 - CARATTERI PER TARGHE POSTERIORI PER AUTOVEICOLI e la tabella III 3/f, articolo 257, CARATTERI PER TARGHE PER MOTOVEICOLI ED ANTERIORI PER AUTOVEICOLI, allegate al presente regolamento;
e) le figure III 4/a, III 4/b, III 4/c e III 4/e sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti figure allegate al presente regolamento.
1. La distribuzione delle targhe previste dal presente regolamento avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 1999 e comunque non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. del Ministero dei trasporti e della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro dei
lavori pubblici
BURLANDO, Ministro dei trasporti
e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 12
TABELLA 1
____________________________________________________________________________ Colore Coordinate dei 4 punti che delimitano Fattore le zone consentite nel diagramma di luminanza C.I.E. 1931 (illuminate normalizzato D65, geometria 45/0 _____________________________________________________________________________ 1 2 3 4 x 0,355 0,305 0,285 0,335 Bianco > 0,35 y 0,355 0,305 0,285 0,335 x 0,545 0,487 0,427 0,465 Giallo > 0,27 y 0,454 0,423 0,483 0,534 x 0,078 0,150 0,210 0,137 Blu > 0,01 y 0,171 0,220 0,160 0,038 Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15 ________________________
TABELLA 2
_____________________________________________________ Angolo Angolo Bianco Giallo Blu di divergenza di illuminazione (alfa) B1 (beta2 =0) _____________________________________________________________________________ 5° 45,0 37,0 3,0 12' 30° 22,0 18,0 1,5 40° 14,0 8,0 1,0 _____________________________________________________________________________ 5° 35,0 28,0 1,5 20' 30° 17,0 14,0 1,0 40° 7,0 6,0 _____________________________________________________________________________ 5° 3,0 2,5 2° 30° 2,0 1,6 40° 1,0 0,8