
LEGGE REGIONALE 2 settembre 1998, n. 22
G.U.R.S. 5 settembre 1998, n. 44
Contributo di esercizio alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Corresponsione di contributi
1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
Norma finanziaria
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, fino al 31 agosto 1998, la spesa di lire 225.000 milioni.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 60791 - codice 5003 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
Misura e modalità di corresponsione dei contributi
1. La misura e le modalità di corresponsione dei contributi sono determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16.
Riduzione proporzionale dei contributi
1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 superi il finanziamento previsto dall'articolo 2.
Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68
1. L'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è così sostituito:
"Art. 29. - L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di accelerare i processi di razionalizzazione dei servizi pubblici di linea, delinea i criteri di politica tariffaria che unitamente ad idonee misure di riorganizzazione aziendale e del traffico devono assicurare annualmente un incremento del rapporto ricavi-costi e contestualmente una riduzione dell'intervento contributivo della Regione".
Modifica del primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68
1. Il primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è così sostituito:
"Le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane ed il costo minimo della corsa ordinaria per i servizi urbani vengono fissati annualmente, con proprio decreto, dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentite l'ANAC (Associazione nazionale autoservizi in concessione), l'AST (Azienda siciliana trasporti), il CISPEL (Comitato italiano servizi pubblici enti locali) e l'ANCI Sicilia, in modo da conseguire le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68".
Conferenza di servizio
1. Al primo comma dell'articolo 6, al quinto comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 sostituire la parola "Commissione" con le parole "Conferenza di servizio".
Composizione della Conferenza di servizio
L'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è così sostituito:
"Art. 7. - Per la determinazione del costo economico standardizzato e del ricavo presunto per chilometro di percorrenza di cui al precedente articolo 6, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti convoca una Conferenza di servizio cui prendono parte, oltre al direttore regionale dei trasporti e delle comunicazioni:
a) il direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o un funzionario direttivo dello stesso ruolo da lui delegato;
b) due dirigenti dei ruoli del personale della Regione in servizio presso la direzione regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, uno dei quali svolge anche le mansioni di segretario della Conferenza;
c) un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designato dall'Assessore competente;
d) il direttore dell'istituto trasporti dell'Università di Palermo o un suo delegato;
e) un docente esperto in economia dei trasporti designato dal Preside della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo;
f) tre rappresentanti designati rispettivamente dal CISPEL-Sicilia, dall'AST e dall'ANAC.
La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o da un suo delegato".
Abrogazione di norma
1. E' abrogato l'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.