
DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998, n. 346
G.U.R.I. 9 ottobre 1998, n. 236
Disposizioni di carattere sanzionatorio-amministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
TESTO COORDINATO (alla legge 23 dicembre 2021, n. 238)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 8, il quale prevede che il Governo è delegato ad emanare disposizioni recanti sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti comunitari;
Visto il regolamento (CE) n. 2271/96 e l'azione comune 96/668 PESC, del Consiglio del 22 novembre 1996, relativi alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, a dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, sull'esportazione dei beni a duplice uso;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Sanzioni
(modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238)
1. I soggetti indicati dall'articolo 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei termini e con le modalità previste dal citato regolamento CE n. 2271/96, le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni di cui all'articolo 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo non sono applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea.
4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accerta l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, ed irroga le sanzioni previste dal presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro di grazia
e giustizia
FANTOZZI, Ministro del
commercio con l'estero
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK