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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

G.U.R.S. 14 agosto 1998, n. 39

Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 178 del 23 luglio 1998, ha approvato le seguenti modifiche al proprio Regolamento:

- all'articolo 6, lettera b), la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "nove".

- all'articolo 7, comma 2, dopo le parole "impone l'osservanza del Regolamento" sono aggiunte le seguenti: "giudica della ricevibilità dei testi".

- all'articolo 40, comma 1, le parole "ventiquattro ore" sono sostituite con le seguenti: "dieci giorni".

- all'articolo 61 il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora detto periodo sia trascorso infruttuosamente, l'elezione s'intende senz'altro convalidata, salvo quanto previsto dall'articolo 53. Della convalida è data comunicazione all'Assemblea a norma dell'articolo 51 e, nel termine di cinque giorni dal prescritto annunzio in seduta pubblica, alle parti. In caso di surrogazione di deputato nel corso della legislatura, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di prestazione del giuramento di cui all'articolo 5 dello Statuto regionale".

il comma 4 è soppresso.

- all'articolo 62 bis, alla fine del comma 2 le parole "ad una ad una, a scrutinio segreto" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente, a scrutinio nominale".

- all'articolo 69, comma 2, dopo la parola "componenti" è aggiunta la seguente: "assegnati".

- all'articolo 98 quinquies è aggiunto il seguente comma:

"5. Al calendario di cui al precedente comma si allega l'elenco dei disegni di legge esitati dalle Commissioni per l'Aula".

- all'articolo 103 il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Salvo i termini più brevi previsti nel Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un disegno di legge non può eccedere i venti minuti per la discussione generale ed i dieci minuti su ciascun articolo ed emendamento".

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Per gli interventi da effettuare in sede di dichiarazione di voto, il termine è di cinque minuti.

2 ter. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

2 quater. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può elevare i termini per la discussione generale fino a quarantacinque minuti.

2 quinquies. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori di ciascun emendamento per non più di dieci minuti e nel corso della quale ciascun deputato può intervenire una sola volta anche se sia proponente di più emendamenti.

2 sexies. Ciascun deputato può altresì intervenire per non più di cinque minuti sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 112.

2 septies. Il Presidente comunica all'Assemblea gli emendamenti che introducono articoli aggiuntivi il cui esame è unificato in quanto attinente alla medesima materia, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 quinquies".

- all'articolo 112 sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Possono essere presentati emendamenti strettamente attinenti all'oggetto del disegno di legge in discussione. Tali condizioni si applicano anche alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo.

3 bis. Gli emendamenti presentati ai sensi dei commi precedenti sono esaminati dall'Assemblea ventiquattro ore dopo la chiusura della discussione generale".

il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte del Governo e della Commissione tendenti alla rielaborazione degli articoli nonché degli emendamenti e dei subemendamenti presentati".

- all'articolo 119, comma 1, dopo la parola "commissioni" sono aggiunte le seguenti: "ed i relativi testi dei disegni di legge".

- all'articolo 144 bis il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In sede di formulazione del calendario di cui all'articolo 98 quinquies saranno individuate le sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo, alle quali di norma saranno riservate non meno di due sedute mensili".

- dopo l'articolo 154, è aggiunto il seguente:

"Art. 154 bis.

1. Le mozioni possono essere illustrate da uno dei presentatori per non più di dieci minuti.

2. I termini di cui al precedente comma sono ridotti della metà per gli interventi nella discussione generale e per le dichiarazioni di voto.

3. I termini di cui ai precedenti commi sono triplicati in occasione della discussione di mozioni di fiducia o di sfiducia".

TESTO COORDINATO

Il testo degli articoli 6, 7, 40, 61, 62 bis, 69, 98 quinquies, 103, 112, 119, 144 bis e 154 bis del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana, quale risulta dalle modificazioni qui pubblicate, è il seguente:

Art. 6

1. L'Ufficio di Presidenza prende possesso delle sue funzioni nella seduta successiva a quella in cui è avvenuta l'elezione. In tale seduta il Presidente comunica all'Assemblea:

a) i nomi di otto deputati da lui scelti a far parte della Commissione per il Regolamento, garantendo per quanto possibile la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare;

b) i nomi di nove deputati da lui scelti a costituire la Commissione per la verifica dei poteri, garantendo, per quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare;

c) i nomi di tre deputati da lui scelti a costituire la Commissione per la vigilanza sulla Biblioteca dell'Assemblea.

Art. 7

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale.

2. Egli la convoca e la presiede; dirige e tempera la discussione; mantiene l'ordine ed impone l'osservanza del Regolamento, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare e pone le questioni su cui l'Assemblea deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni.

3. Sovraintende alle funzioni attribuite ai questori ed ai segretari e provvede al buon andamento dei lavori dell'Assemblea.

4. Il Presidente ha l'obbligo della residenza nel capoluogo della Regione.

Art. 40

1. La Commissione per la verifica dei poteri è presieduta dal Presidente dell'Assemblea o da un Vice Presidente da lui delegato che la convoca, entro dieci giorni dalla nomina, per l'inizio immediato dei lavori.

2. Nella sua prima riunione la Commissione procede, secondo le norme dell'articolo 31, all'elezione del vicepresidente e del segretario.

Art. 61

1. La relazione scritta è trasmessa al Presidente dell'Assemblea, che, previa iscrizione all'ordine del giorno, ne dà comunicazione all'Assemblea medesima per la definitiva deliberazione. Detta relazione è distribuita ai deputati almeno quarantotto ore prima che si apra la discussione.

2. La Commissione per la verifica dei poteri esaurisce l'esame dell'elezione dei deputati proclamati dagli uffici centrali circoscrizionali entro un anno dalla data del suo insediamento, decidendo anche sugli eventuali ricorsi o reclami.

3. Qualora detto periodo sia trascorso infruttuosamente, l'elezione s'intende senz'altro convalidata, salvo quanto previsto dall'articolo 53. Della convalida è data comunicazione all'Assemblea a norma dell'articolo 51 e, nel termine di cinque giorni dal prescritto annunzio in seduta pubblica, alle parti. In caso di surrogazione di deputato nel corso della legislatura, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di prestazione del giuramento di cui all'articolo 5 dello Statuto regionale.

4. I ricorsi ed i reclami presentati nel corso della legislatura sono decisi dalla Commissione entro un anno dalla data di presentazione.

Art. 62 bis

1. L'Assemblea procede all'elezione di tali commissioni, a norma dell'articolo 4 dello Statuto, dopo la costituzione dei gruppi parlamentari.

2. A tal fine il Presidente, sentiti i vice presidenti dell'Assemblea, determina, in modo da rispecchiare il più possibile in ciascuna commissione la proporzione dei gruppi parlamentari, il numero dei seggi spettanti a ciascuno di questi nelle singole commissioni. Indi comunica detta ripartizione ai gruppi stessi, invitandoli a designare i nominativi relativi ai seggi a ciascuno di essi attribuiti nelle singole commissioni. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila le liste dei componenti delle singole commissioni, le sottopone all'Assemblea la quale le vota complessivamente, a scrutinio nominale.

3. Qualora per dimissioni o altra causa sia necessario sostituire dei componenti di una commissione, la nomina è effettuata dal Presidente dell'Assemblea il quale vi provvede sulla base delle designazioni sostitutive fornite dal gruppo o dai gruppi parlamentari cui appartengono o appartenevano i deputati da sostituire.

Art. 69

1. Le sedute di ciascuna commissione non sono valide se non sono presenti almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Vice Presidente.

2. Le deliberazioni sui testi dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati alla commissione.

3. All'esame dei disegni di legge partecipa, stabilmente, il Presidente della Regione o l'Assessore competente per materia.

4. Il Presidente di ciascuna commissione, dopo ogni adunanza, comunica al Presidente dell'Assemblea, che ne dà partecipazione in seduta pubblica, i nomi dei deputati assenti che non abbiano ottenuto regolare congedo, nonché le eventuali sostituzioni effettuate a norma del terzo comma dell'articolo 62 ter.

5. Le commissioni, per l'adempimento dei compiti ad esse assegnati, possono richiedere ai competenti Assessori ed ai deputati proponenti del disegno di legge, informazioni, notizie e documenti.

6. Hanno, inoltre, facoltà di chiamare nel loro seno gli Assessori per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi ed all'attuazione data ad ordini del giorno e risoluzioni approvati dall'Assemblea o accettati dal Governo.

7. Indipendentemente dalla facoltà della commissione, di cui al precedente comma, il deputato proponente del disegno di legge ha il diritto di intervenire alle sedute della commissione, con voto consultivo, per illustrare il disegno di legge in discussione.

8. Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più deputati, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari.

9. La commissione ha facoltà di sentire il deputato che ne faccia richiesta con domanda motivata e circostanziata, perché dia utili informazioni sul disegno di legge in discussione.

10. Il deputato invitato dà le spiegazioni, le illustrazioni e le informazioni ritenute opportune dalla commissione senza partecipare né al dibattito, né al voto e senza il diritto al gettone di presenza.

11. Ciascun deputato può presentare alla commissioni legislative delle quali non è componente, con le modalità di cui all'articolo 112, emendamenti o articoli aggiuntivi a disegni e proposte di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse.

12. Tale facoltà non è ammessa per i disegni e le proposte di legge all'esame, per il parere, della Commissione "Bilancio", nonché per quelli relativi al bilancio della Regione ed ai connessi documenti finanziari nella fase finale dell'esame presso la stessa Commissione "Bilancio".

13. Il Governo regionale può chiedere che determinate commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti.

14. Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una commissione ad unanimità di voti, così nelle sue disposizioni come nella motivazione stessa, la commissione può astenersi dal fare una relazione propria e proporre all'Assemblea che la discussione abbia luogo sul testo del disegno medesimo.

15. La commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato e della Regione, debbano rimanere segreti.

Art. 98 quinquies

1. Sulla base del programma dei lavori concordati, il Presidente dell'Assemblea formula un progetto di calendario per un periodo di lavoro di quattro settimane prevedendo le riunioni d'Aula e quelle di commissione. Per le riunioni dell'Assemblea sono indicate di norma il numero e la data delle singole sedute, gli argomenti da trattare e la data iniziale e finale della trattazione di ciascuno di essi; per quelle relative alle Commissioni, le iniziative che debbono essere esaminate e l'eventuale ordine di priorità.

2. Il progetto di calendario viene sottoposto dal Presidente alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente.

3. Il calendario, se approvato alla unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse nella Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di due settimane.

4. Il calendario adottato a norma dei comma precedenti è stampato e distribuito ed è impegnativo sia per l'Assemblea che per le commissioni legislative.

5. Al calendario di cui al precedente comma si allega l'elenco dei disegni di legge esitati dalle Commissioni per l'Aula.

Art. 103

1. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale.

2. Salvo i termini più brevi previsti nel Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un disegno di legge non può eccedere i venti minuti per la discussione generale ed i dieci minuti su ciascun articolo ed emendamento.

3. Per gli interventi da effettuare in sede di dichiarazione di voto, il termine è di cinque minuti.

4. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

5. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può elevare i termini per la discussione generale fino a quarantacinque minuti.

6. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori di ciascun emendamento per non più di dieci minuti e nel corso della quale ciascun deputato può intervenire una sola volta anche se sia proponente di più emendamenti.

7. Ciascun deputato può altresì intervenire per non più di cinque minuti sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 112.

8. Il Presidente comunica all'Assemblea gli emendamenti che introducono articoli aggiuntivi il cui esame è unificato in quanto attinente alla medesima materia, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

9. I termini previsti nei commi precedenti non si applicano per i disegni di legge che modificano il sistema elettorale in Sicilia.

Art. 112

1. Gli emendamenti devono essere presentati, dattiloscritti e firmati, di norma, prima dell'inizio della discussione generale del disegno di legge cui si riferiscono, al Presidente dell'Assemblea che li trasmette alla Commissione ed al Governo.

2. Essi non possono essere accettati se non contengono gli estremi del disegno di legge in discussione e sono immediatamente distribuiti ai deputati.

3. Possono essere presentati emendamenti strettamente attinenti all'oggetto del disegno di legge in discussione. Tali condizioni si applicano anche alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo.

4. Prima della chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare.

5. Gli emendamenti presentati ai sensi dei commi precedenti sono esaminati dall'Assemblea ventiquattro ore dopo la chiusura della discussione generale.

6. Dopo la chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare e si riferiscono ad altri emendamenti presentati, anche a norma del successivo comma, o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea ed abbiano specifico riferimento all'oggetto del disegno di legge.

7. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte del Governo e della Commissione tendenti alla rielaborazione degli articoli nonché degli emendamenti e dei subemendamenti presentati.

8. La Commissione competente e il Governo possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati, ai sensi dei comma precedenti, sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

9. Nell'interesse della discussione, il Presidente dell'Assemblea può sospendere la seduta per consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati, ovvero può decidere l'accantonamento dei singoli articoli e dei relativi emendamenti.

SEZIONE II

Della discussione dei disegni di legge

Art. 119

1. Le relazioni delle commissioni ed i relativi testi dei disegni di legge devono essere distribuiti almeno quarantotto ore prima della discussione, tranne che, per l'urgenza, l'Assemblea abbia deliberato altrimenti.

2. Della distribuzione eseguita è data notizia in calce all'ordine del giorno della seduta successiva. Tale disposizione non si applica, allorché la distribuzione avviene appena quarantotto ore prima della discussione.

3. L'Assemblea procede prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli. Nel caso di relazione orale, si segue il medesimo procedimento subito dopo che sia stata fatta; la discussione generale allora è aperta dal relatore a termini dell'ultimo comma dell'art. 100 del presente Regolamento.

Art. 144 bis

1. In sede di formulazione del calendario o dello schema dei lavori, è inserita la risposta del Governo a interrogazioni a risposta immediata svolte con il sistema di cui al presente articolo.

2. Il Presidente dell'Assemblea, sentiti i gruppi parlamentari e d'intesa con il Governo, stabilisce per ogni seduta le materie sulle quali saranno presentate tali interrogazioni.

3. Entro le ore 12 del lunedì precedente la seduta indicata, i deputati presenteranno alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento.

4. Il Presidente sceglie non più di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano diversi e siano anche diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte all'ordine del giorno, qualora il Governo vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente o relative a materie diverse da quelle stabilite.

5. Se sono presentate più interrogazioni sullo stesso argomento il Presidente, fermo in ogni caso il criterio di cui al comma precedente, sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine del giorno secondo un criterio di rotazione fra i gruppi cui appartengono i presentatori.

6. In Assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore replica per non più di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, non più di cinque deputati appartenenti a gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore: essi sono scelti dal Presidente tra i deputati che lo richiedono al termine della risposta del Governo. Il Governo infine dà ulteriori precisazioni per non più di due minuti.

7. In sede di formulazione del calendario di cui all'articolo 98 quinquies saranno individuate le sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo, alle quali di norma saranno riservate non meno di due sedute mensili.

8. Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 154 bis

1. Le mozioni possono essere illustrate da uno dei presentatori per non più di dieci minuti.

2. I termini di cui al precedente comma sono ridotti della metà per gli interventi nella discussione generale e per le dichiarazioni di voto.

3. I termini di cui ai precedenti commi sono triplicati in occasione della discussione di mozioni di fiducia o di sfiducia.