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LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 12

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 25 agosto 1998, n. 49

Modifiche ed integrazioni all'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni - Riordino del Servizio Sanitario Regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 è così modificata: "b) otto medici di cui cinque ospedalieri, un medico veterinario e due medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, ex articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei quali uno di medicina generale e pediatrica di libera scelta ed uno specialista ambulatoriale".

Art. 2

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'elezione dei membri di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma 2, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

13 agosto 1998

Rastrelli