
ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 3 agosto 1998
G.U.R.S. 7 novembre 1998, n. 57
Modifica del decreto 18 marzo 1998, concernente disposizioni relative all'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia della Regione Siciliana da parte di cacciatori provenienti da altre regioni.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità con le quali sono ammessi a cacciare nel territorio siciliano i cacciatori provenienti da altre regioni d'Italia, secondo quanto stabilito dall'art. 22 della legge regionale n. 33/97;
Ritenuto che per la valutazione delle richieste di ammissione all'esercizio venatorio in Sicilia costituisce elemento essenziale ed indispensabile l'espressione di volontà relativa alla specificazione dell'unico ambito territoriale di caccia cui l'istante intende essere ammesso ed all'annata venatoria a cui l'istante intende riferirsi;
Ritenuto di dovere apportare le opportune modifiche al decreto n. 622 del 18 marzo 1998;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Articolo Unico
L'art. 2 del decreto n. 622 del 18 marzo 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Le istanze pervenute entro il termine del 14 giugno di ciascun anno saranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rilevato dal timbro datario di arrivo apposto dall'ufficio accettazione dell'Assessorato medesimo o di altro ufficio regionale in caso di errata presentazione.
Le istanze devono riportare l'annata venatoria a cui si riferiscono, condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria.
A parità di data di arrivo saranno applicati i seguenti criteri di ammissione e nell'ordine di priorità che segue:
1) nascita in Sicilia;
2) anzianità.
In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
Sono ammessi i cacciatori provenienti dalle regioni che applicano il principio di reciprocità, fino al raggiungimento del numero massimo di cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia, come previsto dall'art. 22, comma 5°, lett. b), secondo periodo, della legge regionale n. 33/97.
I cacciatori che propongono una o più istanze per l'ammissione a più di un ambito territoriale di caccia sono esclusi da ogni graduatoria".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 3 agosto 1998.
CUFFARO