
N.d.R. La Corte costituzionale con sentenza n. 377 del 12-27 luglio 2000 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente.
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1998, n. 244
G.U.R.I. 24 luglio 1998, n. 171
Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
N.d.R. La Corte costituzionale con sentenza n. 377 del 12-27 luglio 2000 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni in materia di rifornimento idrico, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
N.d.R. La Corte costituzionale con sentenza n. 377 del 12-27 luglio 2000 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente.
1. Le funzioni di rifornimento idrico delle isole minori ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sono trasferite, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle regioni a statuto speciale.
N.d.R. La Corte costituzionale con sentenza n. 377 del 12-27 luglio 2000 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente.
1. Il Ministero della difesa, concorre al rifornimento idrico delle isole di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le seguenti modalità:
a) i presidenti delle regioni interessate promuovono accordi di programma con il Ministero della difesa per definire le condizioni di particolare necessità idrica poste alla base del concorso, nonché le modalità di espletamento del relativo servizio sulla base della capacità operativa delle apposite navi cisterna costruite ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 861, e dei relativi stanziamenti di bilancio;
b) l'accordo di programma è definito con apposita conferenza di servizi convocata dalla regione, cui partecipano rappresentanti del dipartimento militare marittimo e delle province e comuni interessati;
c) al verificarsi delle condizioni previste dall'accordo di programma i prefetti interessati chiedono al comando militare competente per territorio l'effettuazione dei rifornimenti idrici di cui all'accordo di programma stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro della difesa
BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
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