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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1998, n. 278

G.U.R.I. 13 agosto 1998, n. 188

Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica.

Testo annotato al 17 maggio 1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, recanti deleghe al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di decreti legislativi in materia, rispettivamente: di esercizio dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di riordino, armonizzazione e razionalizzazione delle discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria; di armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria; di potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale;

Visto l'articolo 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417, il quale dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997;

Visti i decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, n. 157, n. 180 e n. 184, recanti norme in materia, rispettivamente: di contribuzione figurativa e contribuzione assicurativa per periodi non coperti da contribuzione; di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità; di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo; di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali; di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici;

Visto l'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni correttive, nel rispetto dei termini e modalità di cui allo stesso comma 22;

Visto l'articolo 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che il termine per l'emanazione di disposizioni correttive relative al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è prorogato al 30 giugno 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, le parole: "in base a quanto stabilito dall'articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1";

b) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione.".

c) nel comma 8, le parole: "i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "quanto disposto dall'articolo 1".

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, le parole: "nella gestione presso la quale" sono sostituite dalle seguenti: "nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale".

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564

1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) al comma 1 le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventidue mesi";

2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

b) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, dopo le parole: "servizio militare", sono inserite le seguenti: "di maternità,"";

c) all'articolo 3:

1) nel comma 3, primo periodo, le parole: "entro il 31 marzo dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre dell'anno successivo";

2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) nel comma 6, dopo le parole: "al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento,";

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998.";

d) all'articolo 8, nella rubrica, dopo le parole: "di tipo verticale" è aggiunta la seguente: ", orizzontale"; al comma 1, dopo le parole: "di tipo verticale" è inserita la seguente: ", orizzontale".

2. La domanda per l'accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 1998, sia per i periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, sia per i periodi di aspettativa relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto e quella di entrata in vigore del presente decreto. (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 58, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144:

"Art. 58

14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181

1. Al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) nel comma 1, lettera a), le parole: "da 6,20 per cento a 2,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 3,72 punti percentuali";

2) nel comma 2, lettera a), le parole: "da 6,20 per cento a 4,84 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 1,36 punti percentuali"; nel medesimo comma, lettera b), le parole: "da 4,84 per cento a 3,34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 1,5 punti percentuali"; nello stesso comma, lettera c), le parole: "da 3,34 per cento a 2,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di 0,86 punti percentuali";

b) all'articolo 4:

1) nel comma 1, dopo le parole: "si applicano" è inserita la seguente: "esclusivamente";

2) il comma 3 è abrogato.

Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalità idonee a garantire unità di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.

2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalità ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato di invalidità. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.

3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.".

Art. 6

Norme finali

1. Le disposizioni modificative e correttive di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto entrano in vigore dalla stessa data di entrata in vigore delle norme contenute nei relativi decreti legislativi che esse modificano o correggono.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

TREU, Ministro del lavoro e

della previdenza sociale

CIAMPI, Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione

economica

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