
LEGGE 21 maggio 1998, n. 164
G.U.R.I. 30 maggio 1998, n. 124
Misure in materia di pesca e di acquacoltura.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 27 febbraio 2009, n. 14)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, si applicano all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa Associazione nazionale.
2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, n. 9), le parole: "prodotti del mare" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre";
b) all'articolo 6, terzo comma, dopo il n. 11) è inserito il seguente:
"11-bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca;";
c) all'articolo 12, primo comma, n. 1), dopo le parole: "con mezzi propri" sono aggiunte le seguenti: "o da loro stesse armati";
d) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilità, dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19.";
e) all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale.";
f) all'articolo 23, primo comma, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
"l) un rappresentante degli acquacoltori.";
g) l'articolo 27-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 27-bis (Iniziative di pesca-turismo). - 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
h) all'articolo 27-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonchè di zone di mare territoriale ancorchè richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonchè di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese.";
i) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1º gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.".
3. Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono posti a carico delle risorse già stanziate per il funzionamento del Comitato medesimo.
4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
5. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72, sono aggiunte, in fine, le parole:", nonchè i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102".
6. Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro per le politiche agricole è autorizzato ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
8. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali, rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalità di attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformità con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della pesca.
(modificato dall'art. 22, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)
1. Per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.000 milioni per l'anno 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000 milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.
3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, per le finalità ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, già disposte con provvedimento dell'autorità amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.
4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.
6. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.
7. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.
8. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a carico del Fondo di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.
9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
1. E' istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale e in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.
2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.
1. L'articolo 172-bis del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco). - 1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo.".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 maggio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
PINTO, Ministro per
le politiche agricole
Visto, il Guardasigilli: FLICK