
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1998, n. 341
G.U.R.I. 5 ottobre 1998, n. 232
Regolamento recante modificazioni al termine di validità delle attestazioni per i soggetti non residenti, in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati;
Visto l'articolo 7, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede, tra l'altro, che l'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto l'articolo 12, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, con il quale il termine di validità dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 è stato spostato dal 31 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si stabilisce che per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di prevedere l'immediata applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo n. 461 del 1997;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Termine di validità delle attestazioni fiscali estere già prodotte
1. La disposizione dell'articolo 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con la quale viene previsto che l'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione, si applica anche alle attestazioni già prodotte e la cui efficacia è scaduta il 31 gennaio 1998.
Modalità di recupero delle somme versate in eccedenza
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le somme versate in eccedenza nel conto unico vengono tenute in considerazione agli effetti del calcolo del saldo negativo tra gli accrediti e gli addebiti nel conto unico di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 8