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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5 del Decr. Dipartimento Protezione Civile 12 aprile 2002.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 18 maggio 1998, n. 429

G.U.R.I. 14 dicembre 1998, n. 291

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5 del Decr. Dipartimento Protezione Civile 12 aprile 2002.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 1990, relativo alla istituzione e all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario n. 545 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 1992, che istituisce tra gli organi centrali del servizio nazionale della protezione civile la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 5 novembre 1992;

Visto il decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 1993, concernente l'individuazione e la disciplina dell'attività dei gruppi nazionali di ricerca scientifica al fine di consentire al Servizio nazionale della protezione civile il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio e di prevenzione;

Visto l'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 24 gennaio 1991, n. 85;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il trattamento economico di missione;

Ritenuto di dover dare attuazione al dispositivo dell'art. 9 della citata legge n. 225 del 24 febbraio 1992, che prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi e la definizione delle relative modalità organizzative e di funzionamento;

Considerata l'opportunità, secondo le indicazioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di articolare la Commissione in sezioni a base interdisciplinare per l'analisi dei problemi relativi ai singoli rischi che comportano misure di protezione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 7 luglio 1997;

Considerata la necessità, in adesione a quanto formulato dal Consiglio di Stato, di prevedere un abbassamento del quorum strutturale della Commissione, per specifiche esigenze connesse alle situazioni di emergenza;

Considerato altresì che la formulazione del presente provvedimento garantisce lo svolgimento delle funzioni di natura tecnico-scientifica indispensabili ad affrontare la gestione dell'emergenza e che il numero dei componenti delle singole sezioni è da ritenere congruo, data la complessità delle singole materie trattate;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 5 del Decr. Dipartimento Protezione Civile 12 aprile 2002.

Capo I

COSTITUZIONE

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Art. 1

1. Presso il Dipartimento della protezione civile opera la "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" nel seguito indicata con il termine Commissione, quale organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile per tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio.

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Capo II

MODALITA' ORGANIZZATIVE

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Art. 2

1. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio e da tre esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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Art. 3

1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione I - rischio sismico; sezione II - rischio nucleare; sezione III - rischio vulcanico; sezione IV rischio idrogeologico; sezione V - rischio chimico, industriale ed ecologico; sezione VI - rischio trasporti; sezione VII - aspetti sanitari delle emergenze; sezione VIII - difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica;

b) le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di loro competenza e formulano pareri e proposte alla commissione in seduta plenaria.

2. Ciascuna sezione è composta da un presidente, da nove esperti e da un segretario. Il presidente è individuato tra i professori universitari di ruolo, competenti nelle specifiche discipline. I componenti sono individuati nello stesso ambito di cui al punto precedente nonché tra esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

3. La sezione VIII, per le strette connessioni con le varie tipologie di rischio, si avvale della consulenza e della collaborazione, senza diritto di voto, dei presidenti delle altre sezioni, dei presidenti dei gruppi nazionali di ricerca scientifica, nonché di ogni altro organismo con finalità di protezione civile.

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Art. 4

1. Il coordinatore dell'ufficio per il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione svolge l'incarico di segretario della Commissione, mentre quello di segretario delle sezioni di rischio, di cui al precedente articolo 3, è svolto dai coordinatori dei servizi in cui si articola il predetto ufficio o da funzionari del medesimo ufficio con qualifica non inferiore al settimo livello, esclusa la sezione VII "Aspetti sanitari delle emergenze", per la quale l'incarico di segretario è svolto dal coordinatore del servizio emergenze sanitarie dell'ufficio emergenze.

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Art. 5

1. Nell'ambito della commissione opera, per fini di coordinamento e di indirizzo il comitato dei presidenti di sezione, composto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero dal delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede dal vicepresidente della Commissione stessa, dai presidenti delle sezioni, da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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Art. 6

1. Con successivo provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero del delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, saranno disposte le nomine del vice presidente della Commissione, del segretario della Commissione, dei presidenti delle sezioni, dei componenti e dei segretari di ciascuna sezione e dei componenti del comitato dei presidenti.

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Capo III

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

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Art. 7

1. La Commissione si riunisce per singole sezioni di rischio per trattazione di specifici problemi e a sezioni congiunte per l'esame di questioni interdisciplinari.

2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria per questioni di rilevanza generale e qualora il presidente ne ravvisi la necessità. Le proposte formulate dalle sezioni aventi rilevanza esterna sono sottoposte all'approvazione della Commissione riunita in seduta plenaria.

3. Qualora si ravvisi l'urgenza di convocare la Commissione per l'esame di specifiche questioni connesse a particolari situazioni di emergenza il quorum strutturale della Commissione è ridotto ed è costituito dal presidente della Commissione, dal vicepresidente, dal presidente e da almeno i due terzi dei componenti della sezione o delle sezioni interessate.

4. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dall'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alla valutazione dei rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a prevenirli. Per tali attività la Commissione si avvale della collaborazione dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica del C.N.R., individuati con decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 1993, n. 37, dell'Istituto nazionale di geofisica, dei Servizi tecnici nazionali, nonché di quegli organismi esistenti o che verranno successivamente costituiti con finalità di protezione civile. La Commissione partecipa inoltre alla gestione scientifica delle emergenze.

5. Nei casi di eventi di particolare rilevanza, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede ad effettuare ricognizioni in loco sia a carattere collegiale che da parte di singoli esperti componenti della Commissione, al fine di pervenire a valutazioni sulla situazione in atto ed a formulare proposte sulle possibili azioni da intraprendere.

6. Sempre su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede altresì su specifici problemi connessi a situazioni di rischio ad individuare attività da affidarsi a singoli componenti delle sezioni o a gruppi di lavoro.

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Art. 8

1. Le convocazioni delle riunioni della Commissione, del comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono disposte dal presidente della Commissione ed effettuate con un preavviso, salvo i casi di urgenza in cui possono avvenire in modo immediato, di almeno dieci giorni, su specifico ordine del giorno.

2. Le sedute plenarie della Commissione, salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 7, comma 3, quelle del comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Qualora i componenti della Commissione non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o il delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo avviso agli interessati, ne dichiara la decadenza.

5. Alle sedute della Commissione aventi all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione dei programmi di attività dei gruppi o istituti nazionali di ricerca scientifica, i presidenti e i componenti di sezione che siano anche presidenti di uno dei suddetti gruppi o istituti non partecipano al voto e non intervengono nelle delibere.

6. In caso di trattazione di materie di particolare specializzazione, ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

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Capo IV

SPESE Dl FUNZIONAMENTO

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Art. 9

1. I componenti della Commissione svolgono l'attività di istituto senza compensi.

2. Ai componenti della Commissione che siano pubblici dipendenti compete per prestazioni svolte in località diverse da quelle ove ha sede l'amministrazione di appartenenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste in relazione alla qualifica che gli stessi rivestono presso la propria amministrazione.

3. Ai componenti della Commissione, estranei alla pubblica amministrazione, compete, per prestazioni svolte in località diverse rispetto allo loro abituale residenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica non superiore a quella di dirigente generale di livello C.

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Art. 10

1. Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sul capitolo 2032 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 ottobre 1992.

3. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998

Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 108