
LEGGE REGIONALE 8 maggio 1998, n. 6
G.U.R.S. 11 maggio 1998, n. 24
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Modifica dell'articolo 6, comma 5,
1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nel secondo periodo, dopo le parole "di dichiarare" aggiungere le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo".
Modifica dell'articolo 7, comma 5,
1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio.".
2. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, sostituire le parole "proporzionale puro" con le parole "indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate".
3. Al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, aggiungere il seguente periodo: "Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste.".
Modifica dell'articolo 15, comma 5,
1. Al comma 5, dell'articolo 15, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, sono aggiunte le seguenti lettere:
"d) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "alla segreteria della provincia regionale" sono sostituite con le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo";
e) al comma 7 dell'articolo 5 le parole "al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati e" sono sostituite con le parole "al presidente della provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto";
f) il comma 1 dell'articolo 14 è abrogato".
Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 2,
1. La disposizione di cui al comma 2, dell'articolo 11, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, per quanto riguarda la cessazione dei consigli comunali e provinciali va interpretata nel senso che a tal fine non sono considerate le dimissioni da consigliere per opzione alla carica di assessore.