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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 24 aprile 1998

G.U.R.S. 13 giugno 1998, n. 30

Modifica del decreto 19 novembre 1997, concernente requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi per le strutture specialistiche ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi.

L' ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, pubblicato in data 20 febbraio 1997;

Visto il decreto n. 23390 del 19 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4, parte I, del 24 gennaio 1998, che individua i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi specifici, limitatamente alle strutture specialistiche ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto che stabilisce anche i tempi, le modalità e i requisiti organizzativi per l'adeguamento delle strutture sanitarie private già autorizzate ed in esercizio;

Visto l'art. 6 che determina in giorni 90 i tempi di presentazione delle richieste di adeguamento;

Visto l'allegato "1" del suddetto decreto n. 23390 del 19 novembre 1997, che, relativamente al personale medico, stabilisce la presenza di un medico nefrologo, durante lo svolgimento di ciascun turno di attività dialitica;

Considerato che, per mero errore materiale, è stato scritto "medico nefrologo", anzicché "medico", tanto che nell'allegato "2" del citato decreto, in merito alla documentazione relativa al personale si specifica che il titolo di specializzazione è richiesto per il direttore responsabile dell'ambulatorio di dialisi, mentre per i medici è richiesta solamente la laurea e l'iscrizione all'ordine;

Considerato che il termine di 90 giorni per la presentazione delle istanze di adeguamento risulta esiguo, stante le difficoltà oggettive manifestate dai responsabili dei centri di dialisi nel reperire nuovi locali da destinare all'attività terapeutico-dialitica;

Ritenuto di dovere garantire la continuità delle prestazioni sanitarie ai pazienti in trattamento dialitico;

Ritenuto di dover procedere alla correzione del mero errore materiale sopra indicato;

Ritenuto, altresì, di dovere prorogare il termine di presentazione delle istanze di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

L'allegato 1 del decreto n. 23390 del 19 novembre 1997, nella parte relativa ai requisiti minimi organizzativi (dotazione organica) viene così modificata:

(Omissis)

Personale medico

Fino a 12 posti rene occorre la presenza di un medico durante lo svolgimento di ciascun turno di attività dialitica.

Art. 2

Viene prorogato, di giorni 180, il termine di prestazione delle istanze di adeguamento, già stabilito con il decreto n. 23390 del 19 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4, parte I, del 24 gennaio 1998.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 24 aprile 1998.

LEONTINI