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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 aprile 1998

G.U.R.I. 5 maggio 1998, n. 102

Attuazione della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

TESTO COORDINATO (al D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 19 luglio 2021)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

ED

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che, salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE che modifica la direttiva del Consiglio 70/156/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto 30 settembre 1978 di recepimento della direttiva 78/507/CEE che modifica la direttiva 76/114/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda le targhette e le iscrizioni regolamentari pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 12 dicembre 1978;

Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 235 del 17 settembre 1996 che, innovando in materia di masse e dimensioni e consolidando in un testo integrato tutte le direttive precedentemente emanate in materia, le abroga;

Considerato che la tonnellata è universalmente usata e riconosciuta come unità di misura per il peso dei veicoli e che pertanto, pur ammettendo che l'unità formale di peso è il newton, ai fini della chiarezza e più utile riferirsi ad essa;

Decretano:

Art. 1

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 12 settembre 2003 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 6 aprile 2017)

1. La presente direttiva si applica:

a) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 ed M3, e dei loro rimorchi della categoria O, e dei veicoli a motore delle categorie N2 ed N3, e dei loro rimorchi delle categorie O3 ed O4, quali definiti nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni;

b) ai pesi e a certe altre caratteristiche dei veicoli definiti alla lettera a) e specificati all'allegato I, punto 2, della presente direttiva.

2. Tutti i valori dei pesi indicati nell'allegato I valgono come norme di circolazione e quindi riguardano le condizioni di carico e non le norme costruttive che verranno definite in una successiva direttiva.

3. Il presente decreto non si applica agli autosnodati che presentano più di una sezione snodata.

Art. 2

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 6 aprile 2017 e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 19 luglio 2021)

1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

"veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore di propulsione e circolante su strada con mezzi propri;

"rimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione ed attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;

"semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzature, è adibito al trasporto di merci;

"veicolo combinato":

un autotreno costituito da un veicolo a motore cui è agganciato un rimorchio, oppure

un autoarticolato costituito da un veicolo a motore cui è agganciato un semirimorchio;

"veicolo condizionato", qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata ed in cui lo spessore di ciascuna delle pareti laterali, compreso l'isolamento, sia almeno pari a 45 mm;

"autobus", qualsiasi veicolo con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di persone e dei loro bagagli. Può avere uno o due livelli e può altresì trainare un rimorchio per bagagli;

"autosnodato", un autobus composto di due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questo tipo di veicolo i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in un'officina;

"dimensioni massime autorizzate", le dimensioni massime per l'utilizzazione di un veicolo previste all'allegato I della presente direttiva;

"peso massimo autorizzato", il peso massimo per l'utilizzazione di un veicolo a pieno carico nel traffico internazionale;

"peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo per l'utilizzazione nel traffico internazionale di un asse o gruppo di assi a pieno carico;

"carico indivisibile", un carico che non può, ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o più carichi senza comportare costi o rischi di danni inconsiderati e che non può, a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo a motore, un rimorchio, un autotreno o un autoarticolato conformi sotto tutti gli aspetti alle disposizioni della presente direttiva;

"combustibili alternativi", combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, che consistono in:

a) elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici;

b) idrogeno;

c) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL);

d) gas di petrolio liquefatto (GPL);

e) energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto;

"veicolo alimentato con combustibili alternativi", un veicolo a motore alimentato del tutto o in parte da un combustibile alternativo e che è stato omologato nel quadro della direttiva 2007/46/CE; "operazione di trasporto intermodale":

a) le operazioni di trasporto combinato, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, e successive modificazioni, che comportano il trasporto di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi, oppure

b) le operazioni di trasporto che comportano il trasporto di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi, per vie navigabili interne, purchè il tragitto stradale iniziale o finale non superi 150 km. nel territorio dell'Unione. La su menzionata distanza di 150 km. può essere superata per raggiungere il più vicino terminale di trasporto idoneo per il servizio previsto, nel caso di:

1) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera a) o b), oppure

2) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera c) o d), nel caso in cui tali distanze siano consentite nello Stato membro interessato. Per le operazioni di trasporto intermodale, il più vicino terminale di trasporto idoneo di erogazione del servizio può essere situato in uno Stato membro diverso da quello in cui sono avvenute le operazioni di carico o scarico;

"veicolo a emissioni zero", un "veicolo pesante a emissioni zero" quale definito all'art. 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio;

"speditore", un'entità giuridica o una persona fisica o giuridica che è indicata nella polizza di carico o in un documento di trasporto equivalente, come una polizza di carico "cumulativa", quale speditore e/o in nome della quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto con l'impresa di trasporto;

"tonnellata", il peso esercitato dalla massa di una tonnellata e corrispondente a 9,8 kilonewton (kN).

Tutte le dimensioni massime autorizzate di cui all'allegato I sono misurate a norma dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni, senza tolleranza positiva.

Art. 3

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 12 settembre 2003)

1. Uno Stato membro non può rifiutare o vietare l'uso nel proprio territorio:

nel traffico internazionale, dei veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro per ragioni inerenti ai pesi e alle dimensioni,

nel traffico nazionale, di veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro, per motivi inerenti alle dimensioni,

se tali veicoli sono conformi ai valori limite di cui all'allegato I.

Tale disposizione si applica anche se:

a) i suddetti veicoli non sono conformi alle prescrizioni di detto Stato membro riguardanti talune caratteristiche relative ai pesi ed alle dimensioni, non disciplinate nell'allegato I;

b) l'autorità competente dello Stato membro in cui i veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione ha autorizzato limiti non indicati nell'art. 4, paragrafo 1, superiori a quelli previsti nell'allegato I.

2. Tuttavia il paragrafo 1, secondo comma, lettera a), lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esigere, nel debito rispetto della legislazione comunitaria, che i veicoli immatricolati o immessi in circolazione nel loro territorio siano conformi alle loro prescrizioni nazionali riguardanti caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni non disciplinate nell'allegato I.

3. Nel caso dei veicoli condizionati, gli Stati membri possono esigere che detti veicoli siano muniti di un documento o di una targhetta di attestazione ATP di cui all'accordo del 1° settembre 1970 sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti.

4. In applicazione del precedente comma, i veicoli condizionati circolanti nel territorio della Repubblica italiana dovranno essere muniti del documento o della targhetta di attestazione, ATP.

Art. 4

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d), e f), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 12 settembre 2003)

1. Non è consentito autorizzare la normale circolazione:

a) di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 e 4.4;

b) di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4-bis, 1.5 e 1.5-bis.

2. Tuttavia, è consentito autorizzare la circolazione:

a) di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3;

b) di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3.

3. I veicoli o i veicoli combinati che superano le dimensioni massime possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di autorizzazioni speciali, rilasciate, senza discriminazioni, dalle autorità competenti o in base a modalità non discriminatorie convenute caso per caso con tali autorità allorché detti veicoli o veicoli combinati trasportano o sono destinati al trasporto di carichi indivisibili.

4. Gli Stati membri possono autorizzare la circolazione nel loro territorio di veicoli o di veicoli combinati per il trasporto [di merci] (parole soppresse) (1), che effettuano taluni attività di trasporto nazionale che non pregiudicano in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, le cui dimensioni differiscono da quelle stabilite all'allegato I, punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4.

Le attività di trasporto sono considerate come non pregiudicanti in modo significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti qualora ricorra una delle circostanze di cui alle lettere a) e b):

a) le attività di trasporto sono effettuate, nel territorio di uno Stato membro, da veicoli o veicoli combinati specializzati, in circostanze in cui esse non sono di norma effettuate da veicoli provenienti da altri Stati membri (ad esempio le attività legate allo sfruttamento delle foreste e all'industria forestale);

b) lo Stato membro che consente attività di trasporto nel suo territorio mediante veicoli o veicoli combinati le cui dimensioni differiscono da quelle previste nell'allegato I, autorizza anche l'utilizzazione di veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi conformi alle dimensioni di cui all'allegato I, combinati in modo tale che si possa ottenere almeno la lunghezza di carico autorizzata in detto Stato membro affinché qualsiasi operatore possa beneficiare di pari condizioni di concorrenza (impostazione modulare).

[Lo Stato membro interessato che deve adeguare la sua infrastruttura stradale perché ricorra la circostanza di cui alla lettera b), può tuttavia vietare, sino al 31 dicembre 2003 al più tardi, la circolazione nel suo territorio, nel trasporto nazionale [di merci] (parole soppresse) (1), di veicoli o veicoli combinati che oltrepassano le norme nazionali vigenti per quanto concerne le dimensioni, fermo restando che la legislazione nazionale continua ad applicarsi ad ogni vettore comunitario in modo non discriminatorio.] (periodo soppresso) (2)

[Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente paragrafo.] (periodo soppresso) (2)

5. Gli Stati membri possono autorizzare i veicoli o i veicoli combinati che sfruttano nuove concezioni o nuove tecnologie e che non sono conformi ad una o più prescrizioni della presente direttiva ad effettuare talune operazioni di trasporto locale, durante un periodo di prova. Gli Stati membri ne informano la Commissione.

[6. Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2006 la circolazione nel loro territorio di veicoli o veicoli combinati adibiti al trasporto di merci e immatricolati o immessi in circolazione anteriormente all'entrata in vigore della direttiva le cui dimensioni superino quelle stabilite all'allegato I punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4, a motivo di precedenti disposizioni nazionali o di metodi di misura differenti.] (comma abrogato) (3)

[7. In applicazione del precedente comma i veicoli isolati o combinati, adibiti al trasporto di merci, immatricolati o immessi in circolazione in Italia prima della entrata in vigore della direttiva recepita dal presente decreto, le dimensioni dei quali superano quelle stabilite all'allegato I, punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4, potranno continuare a circolare nel territorio della Repubblica italiana fino al 31 dicembre del 2006.] (comma abrogato) (3)

7-bis. E' consentito autorizzare fino al 31 dicembre 2020 la circolazione degli autobus, immatricolati o immessi in circolazione in Italia anteriormente alla data di applicazione del presente decreto, le cui dimensioni superino quelle stabilite dall'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.5-bis.

Art. 5

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 6 aprile 2017)

Gli autoarticolati immessi in circolazione anteriormente al 1° gennaio 1991 e che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato I, punti 1.6 e 4.4, si considerano conformi a tali specifiche, ai fini dell'art. 3, se non superano la lunghezza totale di 15,50 m.

Art. 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i veicoli di cui all'articolo 1, conformi, alla presente direttiva, siano muniti di una delle prove indicati alle lettere a), b) e c):

a) una combinazione delle due targhette seguenti:

la "targhetta del costruttore", redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;

la targhetta relativa alle dimensioni conformi all'allegato III, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;

b) una targhetta unica, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE, contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera a);

c) un documento unico rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a). Esso sarà conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.

2. Qualora le caratteristiche del veicolo non corrispondano più a quelle indicate sulla prova di conformità, lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato prende le misure necessarie ad assicurare la modifica della prova di conformità.

3. Le targhette e i documenti di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti dagli Stati membri come prova della conformità dei veicoli prevista dalla presente direttiva.

4. I veicoli muniti di una prova di conformità possono essere sottoposti a:

controlli campione per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi;

controlli solo in caso di sospetto di non conformità alla presente direttiva, per quanto riguarda le norme comuni relative alle dimensioni.

5. La colonna centrale della prova di conformità relativa ai pesi indica, se del caso, i valori comunitari in materia di pesi applicabili al veicolo in questione. Per i veicoli menzionati all'allegato I punto 2.2.2, lettera c), la menzione "44 t" è scritta tra parentesi sotto il peso massimo autorizzato del veicolo combinato.

6. Ogni Stato membro può decidere, per qualsiasi veicolo immatricolato o immesso in circolazione sul proprio territorio che i pesi massimi autorizzati dalla propria legislazione nazionale siano indicati nella prova di conformità nella colonna di sinistra e che i pesi tecnicamente ammissibili siano indicati nella colonna di destra.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione emanerà le disposizioni necessarie per la applicazione del presente articolo.

Art. 7

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 12 settembre 2003)

Il presente decreto non esclude l'applicazione di disposizioni di circolazione stradale che consentono limitazioni dei pesi e/o delle dimensioni di veicoli su determinate strade o strutture di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato in cui tali veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione, e pertanto non esclude la possibilità di imporre restrizioni locali delle dimensioni massime autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei veicoli che possono essere utilizzati in zone o su strade specificate, in cui l'infrastruttura non è adatta alla circolazione dei veicoli lunghi e pesanti, come ad esempio, nel centro delle città, nei piccoli villaggi o nei siti di particolare interesse naturale.

Art. 8

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 6 aprile 2017)

1. Al fine di migliorarne l'efficienza energetica, i veicoli o i veicoli combinati che sono equipaggiati di dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti, di cui ai commi 2 e 3, e sono conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni, possono superare le lunghezze massime previste all'allegato I, punto 1.1, allo scopo di permettere l'installazione di tali dispositivi sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati. I veicoli o i veicoli combinati equipaggiati di tali dispositivi devono essere conformi all'allegato I, punto 1.5, e i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della lunghezza di carico di tali veicoli o veicoli combinati.

2. Prima dell'immissione sul mercato, i dispositivi aerodinamici, di cui al comma 1, che superano 500 mm. di lunghezza, sono omologati ai sensi delle norme in materia di omologazione, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni.

3. I dispositivi aerodinamici, di cui al comma 1, devono soddisfare le seguenti condizioni operative:

a) ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente, devono essere piegati, ritratti o rimossi dal conducente;

b) il loro uso sulle infrastrutture stradali urbane e interurbane deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone in cui il limite di velocità è inferiore o uguale ai 50 km orari e in cui è più probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili;

c) il loro uso deve essere compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in particolare, allorchè ritratti o piegati, non devono superare di oltre 20 cm. la lunghezza massima autorizzata.

4. Le disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione del comma 3 sono adottate dalla Commissione europea.

5. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di recepimento o di applicazione delle necessarie modifiche alle norme di cui al comma 2 e dopo l'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, a seconda del caso.

Art. 9

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 6 aprile 2017 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 19 luglio 2021)

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda le prestazioni aerodinamiche delle cabine, nonchè la sicurezza stradale, i veicoli o i veicoli combinati rispondenti ai requisiti, di cui al comma 2, e conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni, possono superare le lunghezze massime di cui all'allegato I, punto 1.1, purchè la loro cabina fornisca prestazioni aerodinamiche, efficienza energetica e prestazioni di sicurezza superiori. I veicoli o i veicoli combinati equipaggiati di tali cabine devono essere conformi all'allegato I, punto 1.5, e i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della capacità di carico di tali veicoli.

2. Prima dell'immissione sul mercato, i veicoli di cui al comma 1 sono omologati ai sensi delle norme in materia di omologazione, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008 e successive modificazioni.

3. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° settembre 2020.

Art. 10

1. Le direttive elencate nell'allegato IV, parte A sono abrogate, alla data di cui all'articolo 11, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento che figurano nell'allegato IV, parte B.

I riferimenti delle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato V.

Art. 10

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 6 aprile 2017 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 19 luglio 2021)

1. Il peso massimo autorizzato dei veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è quello indicato all'allegato I, punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni devono rispettare anche i limiti di peso massimo autorizzato per asse di cui all'allegato I, punto 3.

Il peso aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è definito in base alla documentazione fornita dal costruttore al momento dell'omologazione del veicolo interessato. Tale peso aggiuntivo è indicato nella prova ufficiale richiesta conformemente all'art. 6.

Art. 10

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 6 aprile 2017)

1. La lunghezza massima, di cui all'allegato I, punto 1.1, ove applicabile in funzione dell'art. 9, comma 1, e la distanza massima, di cui all'allegato I, punto 1.6, possono essere superate di 15 cm. per i veicoli o i veicoli combinati che effettuino un trasporto di container di 45 piedi di lunghezza o di casse mobili di 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, purchè il trasporto stradale del container o della cassa mobile in questione rientri in un'operazione di trasporto intermodale.

Art. 10

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 6 aprile 2017)

1. Entro il 27 maggio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno ed il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le misure specifiche per identificare e controllare i veicoli o i veicoli combinati in circolazione che possono aver superato il peso massimo autorizzato, al fine di assicurare la conformità con i requisiti del presente decreto. Tali misure possono consistere in sistemi automatici collocati sulle infrastrutture stradali o in apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli in conformità al comma 4. L'installazione di apparecchiature di bordo di pesatura non riguarda i veicoli o i veicoli combinati immatricolati in un altro Stato membro. I sistemi automatici impiegati per constatare le violazioni al presente decreto ed irrogare le sanzioni, devono essere certificati. Se i sistemi automatici sono usati esclusivamente a fini di identificazione, non è necessario che siano certificati.

2. Per ogni anno civile, sono svolti un numero adeguato di controlli del peso dei veicoli o dei veicoli combinati in circolazione, proporzionato al numero totale di veicoli ispezionati ogni anno a livello nazionale.

3. Le informazioni sulle violazioni e sulle sanzioni connesse al presente articolo sono scambiate con gli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Le apparecchiature di pesatura installate a bordo, di cui al comma 1, devono essere precise e affidabili, pienamente interoperabili e compatibili con tutti i tipi di veicoli, al fine di consentire la comunicazione, in qualsiasi momento, dei dati di pesatura da un veicolo in movimento alle autorità competenti così come al suo conducente. Tale comunicazione è effettuata attraverso l'interfaccia definita dalle norme CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 e ISO 14906. Inoltre, tale comunicazione garantisce che le autorità competenti possano comunicare e scambiare informazioni allo stesso modo con i veicoli e i veicoli combinati immatricolati in qualsiasi altro Stato membro che utilizzano le apparecchiature di pesatura installate a bordo. Ai fini della compatibilità con qualsiasi tipo di veicolo, i sistemi di bordo dei veicoli a motore devono avere la capacità di ricevere e trattare i dati trasmessi da qualsiasi tipo di rimorchio o semirimorchio agganciato al veicolo a motore.

Art. 10

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 6 aprile 2017)

1. Per il trasporto di container e casse mobili lo speditore consegna al vettore a cui affida il trasporto di un container o di una cassa mobile una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile trasportati, e il vettore è tenuto a fornire l'accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo speditore su richiesta dei funzionari incaricati al controllo del rispetto della masse di circolazione per la verifica dell'eventuale sovraccarico.

2. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di attuazione degli obblighi di cui al comma 1 ed in particolare sono individuati gli schemi di documentazione e le informazioni minime ivi contenute.

Art. 10

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Infrastrutture e Trasporti 6 aprile 2017)

1. Le informazioni necessarie per quanto riguarda: a) il numero di controlli effettuati durante i due anni civili precedenti, e b) il numero di veicoli o di veicoli combinati in sovraccarico che sono stati individuati sono trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea con cadenza biennale e al più tardi entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il biennio interessato. Tali informazioni possono formare parte delle informazioni presentate ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 11

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Roma, 6 aprile 1998

Il Ministro dei trasporti

e della navigazione

BURLANDO

Il Ministro dei lavori pubblici

COSTA