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N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 23, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1° aprile 1998, n. 145

G.U.R.I. 13 maggio 1998, n. 109

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 23, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO

E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITA' E DEI

TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti in particolare gli articoli 15 e 18, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

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Art. 1

1. E' approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15.

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Art. 2

1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

2. Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato "C".

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Art. 3

1. Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

2. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

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Art. 4

1. I formulari di identificazione di cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

2. La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario.

3. I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

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Art. 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

Il Ministro dell'industria

del commercio e dell'artigianato

BERSANI

Il Ministro della sanità

BINDI

Il Ministro dei trasporti e

della navigazione

BURLANDO

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 26

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Allegati - [non disponibili, vedasi G.U.R.I. 13 maggio 1998, n. 109].