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N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 23, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1° aprile 1998, n. 148

G.U.R.I. 14 maggio 1998, n. 110

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 23, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO

E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITA'

E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti gli articoli 15 e 18, commi 2, lettera m), e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e disciplinano i contenuti e le modalità di tenuta nonché l'adozione del modello uniforme di registro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 23, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.

Art. 1

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti negli allegati A e B.

2. Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica.

3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:

a) registri IVA di acquisto e vendite;

b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulano di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato C:

a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;

b) le caratteristiche del rifiuto;

c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;

d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;

e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;

f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 23, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.

Art. 2

Norme transitorie

1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 1.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

Il Ministro dell'industria

del commercio e dell'artigianato

BERSANI

Il Ministro della sanità

BINDI

Il Ministro dei trasporti

e della navigazione

BURLANDO

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 27

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Allegati - [non disponibili, vedasi G.U.R.I. 14 maggio 1998, n. 110].