Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 143

G.U.R.I. 13 maggio 1998, n. 109

Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

TESTO COORDINATO (alla legge 30 dicembre 2023, n. 213 e con annotazioni alla data 30 novembre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo provvede anche a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alla promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale;

Visto, inoltre, l'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, il quale dispone che il Governo provvede a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonchè gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

ISTITUTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO (SACE)

Art. 1

Disposizioni generali

(abrogato dall'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)(1) (2)

[1. E' istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito denominato Istituto.

2. L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. E' posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di efficienza ed economicità, sulla base delle deliberazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi.]

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Istituto di cui all'articolo annotato è trasformato in società per azioni con la denominazione di SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero con decorrenza 1° gennaio 2004.

(2)

Per effetto dell'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'articolo abrogato continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a.

Art. 2

Funzioni

(modificato e integrato dall'art. 1, commi 1334, 1335, 1336, 1337 e 1338, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 2, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e integrato dall'art. 26-bis, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. La società è autorizzata a rilasciare garanzie, nonchè ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali. (1) [nonchè per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati] (parole soppresse) (2) Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

2. La società può concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati [ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni,] (parole soppresse) (3) nonchè con enti od imprese esteri ed organismi internazionali; la società può altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore

3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonchè della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

(1)

In ordine all'interpretazione del comma annotato, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, vedi l'art. 11-quinquies, comma 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 3

Organizzazione

(integrato dall'art. 1 del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 170)

1. L'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.

1-bis. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori.

Art. 4

Organi

(modificato dall'art. 2 del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 170 e abrogato dall'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) (1)

[1. L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato dallo statuto, che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento.

2. Lo statuto è emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori;

e) il comitato consultivo;

f) il direttore generale.

4. Il presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate anche in deroga all'art. 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attività di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo.

6. Il consiglio di amministrazione:

a) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Istituto;

b) determina, in particolare, le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia e alla copertura assicurativa;

c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonchè di assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;

e) approva i bilanci dell'Istituto;

f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Istituto, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa;

g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'articolo 2, comma 3, e dello statuto;

h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti;

i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate.

8. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo:

a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi;

b) svolge ogni altra attività e funzione ad esso attribuita dal consiglio di amministrazione.

9. Il comitato esecutivo può delegare le competenze proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.

10. Il comitato consultivo è composto da undici membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attività dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e può formulare proposte.

11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con l'estero.

12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo.]

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'articolo abrogato continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a.

Art. 5

Durata e compensi dei componenti degli organi

(abrogato dall'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)(1)

[1. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

2. L'indennità di carica dei componenti degli organi e gli emolumenti del direttore generale sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

3. La carica di direttore generale è incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro vigilante che non determinano una situazione di conflitto di interessi con l'attività dell'Istituto.]

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'articolo abrogato continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a.

Art. 6

Fondo di dotazione e altre norme finanziarie  (1)

(modificato e integrato dall'art. 3 del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 170)

[1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è determinato in via provvisoria, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione propone allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, attestando che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta proposta, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modifica, con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale determinato in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.] (comma abrogato) (2)

[1-bis. Dalla data di soppressione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, è soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730 e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilità finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale dell'Istituto.] (comma abrogato) (2)

[2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1.] (comma abrogato) (2)

[3. Per le proprie necessità operative, l'Istituto può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da destinare alle necessità operative d'Istituto. Il netto ricavo è versato in apposito conto di tesoreria intestato all'Istituto. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate all'Istituto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a carico della relativa assegnazione.] (comma abrogato) (2)

4. Le liquidità dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o più conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso banche.

(1)

Per effetto dell'art. 6 comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il Fondo di dotazione previsto dall'articolo annotato è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(2)

Comma abrogato dall'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per effetto del richiamato art. 6, comma 24, il comma abrogato continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a.

Art. 7

Disposizioni sull'attività dell'Istituto

(modificato e integrato dagli artt. 4 e 5 del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 170 e modificato dall'art. 6, comma 23, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. Dalla data del pagamento, l'Istituto è surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale è stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto è altresì costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate.

[2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è altresì surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui all'articolo 6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può delegare all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della sezione.] (comma abrogato) (1)

2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.a. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.a. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.a., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.a. nonché con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.

[3. L'Istituto è autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia l'Istituto provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.] (comma abrogato) (1)

[4. I ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dall'Istituto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.] (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per effetto del richiamato art. 6, comma 24, il comma abrogato continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a.

Art. 8

Piano previsionale degli impegni assicurativi

(modificato dall'art. 6 del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 170 e modificato dall'art. 2, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.

[2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi netti derivanti dall'attività assicurativa dell'Istituto e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.] (comma abrogato) (1)

[3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1º gennaio 1999, l'Istituto, a fronte dei nuovi impegni assicurativi e fidejussori costituisce un fondo di riserva, mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1 e dai proventi delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE può integrare il fondo di riserva con le disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1. L'accantonamento è commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che di volta in volta viene assunto, nonchè al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. Gli accantonamenti al fondo di riserva sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli previsti all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.] (comma abrogato) (1)

[4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, il funzionamento del fondo di riserva di cui al comma 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, disciplina i relativi rapporti finanziari tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Istituto.] (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per effetto del richiamato art. 6, comma 24, il comma abrogato continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a.

Art. 9

Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria

(abrogato dall'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) (1)

[1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.]

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'articolo abrogato continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a.

Art. 10

Relazione al Parlamento

(abrogato dall'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) (1)

[1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente e contenente elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso, nonchè su quella da svolgere nell'anno successivo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Istituto.]

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'articolo abrogato continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a.

Art. 11

Disposizioni concernenti il personale

1. Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione.

[2. Le norme per l'assunzione del personale dell'Istituto, con il relativo stato giuridico, sono deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.] (comma abrogato) (1)

[3. Il personale del ruolo della sezione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, prosegue il proprio rapporto di lavoro con l'Istituto conservando a tutti gli effetti di legge e contrattuali, inclusi quelli discendenti dalle normative riguardanti le forme di previdenza integrativa, l'anzianità, le qualifiche ed i gradi maturati presso la sezione.] (comma abrogato) (1)

[4. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, fatta eccezione per eventuali deroghe autorizzate dal Ministro vigilante, nell'ambito delle previsioni contenute nel regolamento di cui al comma 2.] (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per effetto del richiamato art. 6, comma 24, il comma abrogato continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a.

Art. 12

Rappresentanza in giudizio

(abrogato dall'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326(1)  

[1. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. ]

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'articolo abrogato continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a.

Art. 13

Norme transitorie e finali

(modificato dall'art. 7 del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 170)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina dei componenti degli organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto.

2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le attività e gli adempimenti connessi alla soppressione della Sezione.

3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse. (1)

4. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, restano regolate dalle leggi medesime.

5. Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

(1)

Per effetto dell'art. 21, comma 8, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il comma annotato si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

Capo II

FINANZIAMENTO DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

Art. 14

Disposizioni generali

(modificato dall'art. 2, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e integrato e modificato dall'art. 31-quater, comma 1, lett. a), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'articolo 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonchè esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.

2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.

3. [La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.] (periodo soppresso) (1) La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e le condizioni e le modalità della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (2)

4. Salvo quant'altro previsto dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle società anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a ciò designati dal soggetto gestore.

(2)

Vedi D.M. Tesoro 21 aprile 2000, n. 199: "Regolamento recante condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonchè di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143."

Art. 15

Destinatari per la corresponsione dei contributi

(modificato e integrato dall'art. 55, comma 1-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 31-quater, comma 1, lett. b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 14 sono:

a) gli operatori nazionali e le loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana, che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

b) le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana o alla controparte estera;

c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonchè i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.

Art. 16

Disposizioni in materia di attività del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295

(integrato dall'art. 1, comma 269, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato dall'art. 2, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dall'art. 1, comma 417, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e integrato dall'art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo è autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.

1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, le stime degli accantonamenti in linea con le migliori pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17. Sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo, che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, assicurino la continuità, l'operatività e la sostenibilità del Fondo medesimo. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa(1)

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessità operative connesse alla predetta gestione può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il netto ricavo è versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Economia e Finanze 28 maggio 2019.

Art. 17

Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari (1)

(modificato dall'art. 1, comma 269, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato dall'art. 2, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e sostituito dall'art. 31-quater, comma 1, lett. c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il piano strategico di cui al comma 1 è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.

3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per le finalità di cui all'articolo 14 del presente decreto, è stabilito annualmente con la legge di bilancio.

(1)

Per gli adempimenti di cui all'articolo annotato, si rimanda alle Delibere CIPESS 3 novembre 2021, n. 7427 dicembre 2022, n. 58 e 30 novembre 2023, n. 40.

Art. 18

Relazione al Parlamento

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente dal soggetto gestore del Fondo ai sensi del presente decreto legislativo, contenente elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso, nonchè su quella da svolgere nell'anno successivo.

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti già emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, quarto comma, dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè della legge 6 marzo 1987, n. 78.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, sono abrogati il titolo IV e gli articoli 28, 29, 30, 36 e 37 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonchè la legge 6 marzo 1987, n. 78, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

Capo III

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Art. 20

Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero

(modificato dall'art. 2, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132)

1. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, nonchè al comma 2, lettere a), b), f), g) e h), ed all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dopo le parole: "imprese" e: "società" è soppressa la parola "miste";

b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "partecipate da imprese italiane", sono inserite le seguenti: "ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,";

c) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca Europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera;

h-ter) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring.";

d) all'articolo 3, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:

a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;

b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;

d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero.

2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. è subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.";

e) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le finalità di cui alla presente legge.";

f) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.".

2. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. possono essere ammessi per le rispettive quote di partecipazione alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), secondo le modalità e condizioni contenute nella delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3.

3. All'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Simest S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero.".

Art. 21

Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, e successive modificazioni e integrazioni

(integrato dall'art. 8 del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 170)

1. All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.".

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: "L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.".

3. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.". Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sub h-ter) e lettere d), e) ed f), e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.

4. All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10." sono sostituite dal seguente periodo: "La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni.". Al medesimo comma è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.".

5. All'articolo 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento" e dopo le parole: "Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100" sono aggiunte le seguenti: "; il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo".

6. All'articolo 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole: "non compresa nel territorio indicato al comma 1". Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: "Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.".

6-bis. Al fine di meglio radicare l'attività della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potrà avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, così come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto.

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni

(integrato dall'art. 21, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dall'art. 1, comma 396, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e modificato dall'art. 2, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132)

[1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonchè le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata.] (comma abrogato) (1)

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

[5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304:

a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a studi di prefattibilità e di fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera;

b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.] (comma abrogato) (2)

[6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalità e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5.] (comma abrogato) (2)

[6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo.] (comma abrogato) (2)

[7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.] (comma abrogato) (2)

[8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese può essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda.] (comma abrogato) (2)

(1)

Comma abrogato ai sensi dell'art. 23, comma 7, dal numero 33), dell'allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Vedi, anche, l'art. 23, comma 11, dello medesimo D.L..

(2)

Comma abrogato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 23

Ulteriori interventi in materia di commercio estero

(modificato dall'art. 2, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132)

1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni in materia di commercio estero e dei programmi volti alla internazionalizzazione delle imprese, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ferme restando le competenze dell'AIPA, promuove la ristrutturazione della rete informatica degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, anche allo scopo di realizzare le necessarie interconnessioni con le regioni e le camere di commercio, nonchè di rendere disponibile la fornitura di servizi informativi con modalità più articolate al fine di maggiormente rispondere alle esigenze informative specifiche dell'utenza, in particolare per le piccole e medie imprese, anche prevedendo la possibilità di accessi diretti al sistema informativo dell'ICE.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, specifici interventi volti alla promozione all'estero di prodotti di alta qualità del settore agroalimentare.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 11.800 milioni per l'anno 1998, a lire 16.700 milioni per l'anno 1999 e a lire 18.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 24

Indirizzo strategico e coordinamento operativo

(modificato dall'art. 2, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132)

1. E' costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione.

2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonchè le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, può, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorità, nonchè definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore.

3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della Simest S.p.a., della Finest S.p.a. di Informest, del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 25

Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario

(modificato dall'art. 2, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonchè per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

FANTOZZI, Ministro del

commercio con l'estero

DINI, Ministro degli affari

esteri

CIAMPI, Ministro del tesoro,

del bilancio e della

programmazione economica

BASSANINI, Ministro per la

funzione pubblica e gli

affari regionali

Visto, il Guardasigilli: FLICK